Cassazione Penale, Sentenza n. 1700/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/06/2024 del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati contestati: partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo (art.270-bis c.p.) per aver svolto attività di propaganda e proselitismo in favore delle associazioni "Hamas" e "Jihad islamico palestinese" mediante pubblicazioni sul profilo Facebook, contatti via social con soggetti riconducibili a realtà terroristiche (tra i quali Lassoued, autore dell'attentato di Bruxelles), detenzione di ingente materiale propagandistico e pubblicazione di immagini di armi (Capo A); e istigazione/apologia di delitti con finalità di terrorismo (art.414 c.p.) per la condivisione continuativa di materiale e link jihadista (Capo B). Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei gravi indizi: ha sostenuto che l'inclusione nelle blacklist UE/ONu è solo elemento investigativo, che non vi erano contatti operativi tali da dimostrare una partecipazione reale all'associazione e che la condotta di espressione/approvazione non configurerebbe istigazione di pericolo concreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte che riguarda la valutazione dell'inserimento nelle liste sovranazionali come elemento indiziario (ricordando che tale inserimento è spunto investigativo, non prova automatica) e ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che l'ordinanza del riesame non aveva fornito motivazione adeguata sul requisito del "contatto operativo" e della concretezza del legame necessario per configurare la partecipazione ex art.270-bis. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.270-bis c.p. e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila - sezione Riesame. Quanto al reato di cui all'art.414 c.p. (apologia/istigazione), la Cassazione ha ritenuto il motivo privo di specificità e manifestamente infondato, confermando la valutazione di gravità indiziaria su quel capo.
Norme richiamate
art.270-bis cod. pen.
Richiede per la partecipazione a organizzazioni con finalità di terrorismo la prova di un concreto inserimento nella struttura e, anche in fase cautelare, la dimostrazione di grave indizio tramite elementi che mostrino un contatto operativo e una consapevolezza dell'associazione circa l'adesione del soggetto (si distingue la mera adesione ideologica dalla partecipazione effettiva).
art.414 cod. pen.
Il reato di istigazione/apologia è un reato di pericolo concreto: è penalmente rilevante la diffusione o condivisione di materiale jihadista sui social network che potenzi la propagazione e, quindi, il pericolo di emulazione o di adesione; la condivisione di link/materiale può integrare il reato se idonea ad aumentare il rischio.
art.270-sexies cod. pen.
Fornisce indici descrittivi fattuali utili per valutare la natura terroristica di un'organizzazione; la Corte richiede la disamina concreta di tali indici insieme ad altri elementi probatori.
art.27 cod. proc. pen.
Norma citata in ordine alla declaratoria di incompetenza funzionale del Gip di Vasto che aveva originariamente convalidato il fermo; rilevanza puramente procedurale nella vicenda.
Decisione PESC 2020/1132 (Unione Europea)
L'inclusione di organizzazioni nelle liste UE/ONu è elemento indiziario valutabile ma non prova automatica della natura terroristica; va integrata da riscontri fattuali concreti.
Massime di principio
- L'inserimento di un'organizzazione nelle blacklist internazionali / sovranazionali costituisce uno spunto investigativo rilevante ma non è di per sé prova definitiva della caratterizzazione terroristica: necessita integrazione con elementi fattuali e indici descrittivi.
- Per qualificare la partecipazione ad un'associazione terroristica (art.270-bis) in sede cautelare non basta la mera adesione ideologica o la condivisione di contenuti: occorre dimostrare, anche se con indizi, un 'contatto operativo' o un legame concreto (anche indiretto ma reale) che renda l'organizzazione consapevole dell'adesione del soggetto.
- I contatti sui social ("amicizie", messaggi, condivisioni) e gli incontri occasionali possono contribuire alla valutazione, ma devono essere contestualizzati e documentati nel loro contenuto, continuità e funzione operativa per costituire indizio grave di partecipazione.
- La detenzione di materiale propagandistico e la pubblicazione di immagini o post celebrativi aumentano la gravità indiziaria, ma da soli potrebbero non essere sufficienti per la partecipazione associativa: vanno collegati a ulteriori elementi (contatti operativi, ruoli, invii/recezioni dirette da strutture dell'organizzazione).
- La condivisione di link e materiale jihadista sui social può integrare il reato di apologia/istigazione (art.414) se è idonea a potenziare la diffusione e il rischio concreto di emulazione o adesione; per le misure cautelari è sufficiente dimostrare il pericolo potenziale attuale da tali condotte.
- In sede di misure cautelari il giudice valuta "gravi indizi" come prova allo stato degli atti: la motivazione deve mostrare chiaramente come gli elementi raccolti compongano il quadro indiziario richiesto dalla legge; carenze nella spiegazione del nesso causale/operativo possono portare all'annullamento parziale del provvedimento.
- Se si contesta la qualificazione dell'associazione o dei contatti, è utile documentare la mancanza di collegamenti operativi, la natura occasionale dei rapporti social e l'assenza di ruoli o compiti assegnati all'interno di una struttura organizzata.
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