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Sentenza

Sentenza n. 1505/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - del decreto assegnazione docenti di sostegno alle classi di scuola primaria, a.s. 2023/2024, prot. -OMISSIS- del 15.09.2023, dell'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” traversa -OMISSIS- – -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunno -OMISSIS- di numero 22 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2023/2024, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; - dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa; E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE dell'Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 27 ore settimanali.

Giustizia amministrativa202304493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito. L'anno scolastico 2023/2024 era ormai concluso e, pertanto, anche un eventuale accoglimento non avrebbe potuto attribuire alla ricorrente alcuna utilità concreta, strumentale o morale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno didattico al minore per l'anno scolastico 2023/2024 e atti connessi relativi all'insufficiente assegnazione di docenti alla scuola

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'atto con cui l'istituto scolastico aveva assegnato al figlio minore 22 ore settimanali di sostegno didattico, chiedendo l'assegnazione per l'intero orario scolastico di 27 ore, corrispondente al rapporto 1:1 con il docente specializzato. Sono stati inoltre contestati gli atti, non conosciuti negli estremi, con cui le amministrazioni scolastiche avrebbero assegnato alla scuola un numero insufficiente di insegnanti di sostegno. Le amministrazioni si sono costituite depositando documentazione. L'istanza cautelare è stata rinunciata all'udienza camerale del 29 novembre 2023.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice ha richiamato l'obbligo di avvisare le parti della possibile definizione del giudizio per una ragione rilevata d'ufficio, avendo segnalato all'udienza la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Un ricorso avente a oggetto l'assegnazione di ore di sostegno scolastico per uno specifico anno scolastico diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l'anno scolastico è concluso e l'eventuale accoglimento non può più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta, strumentale o morale.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio la possibile sopravvenuta carenza di interesse, deve previamente avvisare le parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. prima di definire il giudizio sulla base di tale ragione.
  • La conclusione dell'anno scolastico determina l'assenza di interesse attuale alla decisione sulla legittimità dell'assegnazione di un numero di ore di sostegno riferita esclusivamente a quell'anno, se non residuano utilità conseguibili attraverso la pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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