Cassazione Civile, Ordinanza n. 21519/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il Giudice di pace di Torino aveva disposto la proroga del trattenimento dello straniero presso il CPR in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, ritenendo sussistenti i presupposti addotti dalla Questura, ossia l'avvenuta attivazione presso le autorità diplomatiche per acquisire la documentazione necessaria al rimpatrio. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, della direttiva 2008/115/CE, degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6, par. 3, CEDU, lamentando che la proroga fosse stata disposta all'esito di un'udienza celebrata in sua assenza; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 15, parr. 3 e 6, della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che mancassero i presupposti legali per la proroga del trattenimento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che nel procedimento di proroga del trattenimento dello straniero debbano essere assicurate le stesse garanzie del contraddittorio previste per la convalida del trattenimento, ossia la partecipazione necessaria del difensore e l'audizione dell'interessato. Nel caso concreto, il giudice di pace aveva erroneamente reputato sufficiente la sola presenza del difensore e non aveva adottato alcun provvedimento per consentire la partecipazione personale dello straniero all'udienza. Per effetto dell'accoglimento, il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio al Giudice di pace di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La proroga del trattenimento deve essere disposta nel rispetto delle garanzie del contraddittorio; non è sufficiente la sola presenza del difensore, ma occorre assicurare la partecipazione e l'audizione dell'interessato.
Direttiva 2008/115/CE
Richiamata come parametro normativo della disciplina del trattenimento e della sua proroga, in coerenza con le garanzie procedurali previste dalla normativa interna.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno dell'esigenza di piena tutela del diritto di difesa nel procedimento.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del principio del contraddittorio e del giusto processo.
art. 6, par. 3, CEDU
Richiamato quale fonte delle garanzie difensive da assicurare all'interessato nel procedimento.
art. 15, parr. 3 e 6, Direttiva 2008/115/CE
Richiamato nel secondo motivo per contestare la mancanza dei presupposti di legge della proroga del trattenimento.
artt. 21, comma 2, e 28, comma 2, d.lgs. n. 25/2008
Interpretati nel senso che al procedimento di proroga del trattenimento si applicano le medesime garanzie del contraddittorio previste per la convalida del trattenimento ex art. 14 d.lgs. n. 286/1998.
Massime di principio
- Nel procedimento giurisdizionale relativo alla proroga del trattenimento dello straniero devono essere garantite le stesse forme essenziali del contraddittorio previste per la convalida del trattenimento, inclusa l'audizione personale dell'interessato.
- La sola presenza del difensore non è sufficiente a integrare il diritto di difesa quando la disciplina processuale richiede anche la partecipazione diretta dello straniero all'udienza.
- La mancata assicurazione della partecipazione dell'interessato al procedimento di proroga del trattenimento integra vizio procedurale idoneo a determinare la cassazione del provvedimento impugnato.
- Quando un primo motivo di ricorso è accolto per vizio processuale assorbente, resta assorbita l'ulteriore censura relativa ai presupposti sostanziali della proroga.
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