Sentenza del 16/05/2017 n. 13137 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'ICI per l'anno 2005, determinata sulla base di una rendita catastale attribuita mediante procedura DOCFA. La concessionaria contestava l'avviso di accertamento sostenendo che la rendita non le fosse mai stata notificata, che l'avviso fosse carente di motivazione e che il Comune non potesse utilizzare la rendita nei suoi confronti senza la preventiva comunicazione. Il Comune sosteneva invece che la notifica non fosse necessaria, poiché la rendita derivava da una procedura DOCFA e non era stata modificata dall'Agenzia del Territorio, nonché che la contribuente fosse comunque a conoscenza della procedura e della provvisorietà della precedente liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto dalla Commissione Tributaria Regionale. Ha stabilito che l'atto di attribuzione o modifica della rendita catastale deve essere notificato anche al concessionario dell'area demaniale quando questi sia soggetto passivo dell'ICI e risulti intestatario catastale. L'eccezione relativa alla conoscibilità della rendita tramite DOCFA vale soltanto nei confronti del soggetto che ha presentato la proposta, non nei confronti di un diverso soggetto passivo rimasto estraneo alla procedura. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la consapevolezza della contribuente circa la provvisorietà della precedente liquidazione o la pendenza della procedura catastale. Il Comune è stato condannato al pagamento di 7.000 euro per compensi professionali, oltre spese generali e accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
Gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.
La rendita catastale non può essere utilizzata per determinare la base imponibile ICI nei confronti del soggetto interessato prima che gli sia stata notificata. L'obbligo riguarda anche il concessionario dell'area demaniale se è soggetto passivo del tributo e risulta intestatario catastale.
Legge n. 212 del 2000, art. 6
Impone all'Amministrazione obblighi di informazione e comunicazione verso il contribuente; tali obblighi rafforzano la necessità di notificare la rendita al soggetto passivo che non abbia partecipato alla procedura di classamento.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamata con riguardo all'obbligo di motivazione degli atti tributari, la cui eventuale violazione era stata dedotta dalla contribuente nel ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2
Richiamato in relazione alla determinazione della base imponibile ICI mediante la rendita catastale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 3, 4 e 11
Richiamati rispettivamente in materia di soggetti passivi, competenza e liquidazione o accertamento dell'ICI; le censure fondate su tali disposizioni sono state ritenute infondate o assorbite.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 337
Richiamata dal Comune per sostenere l'utilizzabilità della rendita catastale ai fini della pretesa tributaria; la disposizione non supera tuttavia il requisito della preventiva notifica al soggetto passivo interessato.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Disciplina la procedura DOCFA. La conoscibilità della rendita proposta tramite DOCFA esonera dalla notifica soltanto nei confronti del contribuente che abbia presentato la proposta, non di altri intestatari o soggetti passivi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto integrale dell'impugnazione, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando una rendita catastale viene utilizzata per calcolare un tributo, deve essere previamente notificata a ogni soggetto passivo e intestatario catastale nei cui confronti l'Amministrazione intenda farla valere.
- La procedura DOCFA rende normalmente conoscibile la rendita al soggetto che l'ha presentata, ma non sostituisce la notifica verso altri soggetti passivi rimasti estranei alla procedura.
- La consapevolezza del contribuente circa l'esistenza di una procedura catastale o la provvisorietà di una precedente liquidazione non equivale alla notifica formale della nuova rendita.
- Una rendita non notificata è giuridicamente inefficace ai fini della determinazione della base imponibile per il soggetto interessato; ciò è distinto dalla questione della sua eventuale retroattività dopo una valida notifica.
- In casi analoghi, l'avviso di accertamento o liquidazione fondato su una rendita mai notificata al contribuente può essere annullato, anche se la rendita è stata correttamente attribuita o non è stata modificata dall'ufficio catastale.
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