Cassazione Civile, Ordinanza n. 05111/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di un'autovettura usata, pubblicizzata come "pari al nuovo, impeccabile, tagliandata, gommata" e venduta con una clausola di garanzia specificamente approvata per iscritto. L'acquirente ha poi lamentato difetti di funzionamento del veicolo, in particolare un vizio al blocco motore, chiedendo la risoluzione del contratto di vendita. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) violazione delle norme del codice del consumo, sostenendo che la disciplina speciale dovesse prevalere su quella generale; 2) violazione dell'art. 1341 c.c. in relazione agli artt. 33 e 36 cod. consumo, per avere la Corte dato rilievo a una clausola vessatoria di limitazione della garanzia, benché specificamente approvata per iscritto; 3) violazione delle norme sulla notificazione e sulla prova della denuncia dei vizi, nonché omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto tardiva o invalida la denuncia del vizio senza considerare che la contestazione poteva essere effettuata con qualunque mezzo idoneo a portare a conoscenza del venditore il difetto. La società venditrice non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, rilevando che la Corte d'appello aveva comunque considerato la disciplina del codice del consumo e aveva compiuto un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità sia sull'interpretazione della pubblicità sia sulla clausola contrattuale di garanzia specificamente approvata. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo manifestamente fondato il rilievo relativo alla tempestività e alla forma della denuncia del vizio, perché la Corte d'appello aveva limitato l'indagine al solo rapporto di spedizione e consegna della raccomandata, mentre la giurisprudenza di legittimità ammette che la denuncia dei vizi da parte del consumatore possa essere effettuata con qualunque mezzo idoneo a rendere edotto il venditore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 206/2005, artt. 128, 129, 130, 132, 135
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'applicazione prioritaria della disciplina di consumo nella vendita del bene difettoso; la Corte non li ha ritenuti decisivi ai fini dell'accoglimento dei primi due motivi.
art. 1341 c.c.
Invocato in relazione alla clausola contrattuale di limitazione della garanzia; la Corte d'appello aveva attribuito rilievo alla clausola specificamente approvata per iscritto, senza che ciò fosse sindacabile nei termini prospettati.
d.lgs. n. 206/2005, artt. 33 e 36
Richiamati per sostenere la vessatorietà e l'inefficacia della clausola limitativa della garanzia; i motivi sono stati dichiarati inammissibili.
art. 145 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la validità della raccomandata di denuncia del vizio inviata alla venditrice.
d.lgs. n. 206/2005, art. 132
Richiamato in relazione alla denuncia dei vizi nella vendita al consumatore.
d.lgs. n. 82/2005, art. 48
Richiamato per sostenere l'equivalenza tra PEC e raccomandata con avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Nella vendita al consumatore di un bene affetto da vizi, la denuncia dei difetti può essere effettuata con qualunque mezzo idoneo, purché concretamente capace di portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati; non è necessario che il giudice si arresti a una lettura formalistica del solo mezzo usato per la spedizione.
- In sede di legittimità non sono censurabili, se non nei limiti del vizio motivazionale consentito, gli accertamenti in fatto del giudice di merito sull'interpretazione della pubblicità commerciale e delle clausole contrattuali, quando questi abbiano svolto un'apprezzabile valutazione del contenuto complessivo del rapporto.
- La specifica approvazione per iscritto di una clausola limitativa della garanzia può assumere rilievo ai fini della sua efficacia, ma la censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non consente di sovvertire valutazioni di merito che abbiano interpretato il contratto o gli elementi fattuali della vicenda in modo logicamente coerente e non manifestamente illogico.
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