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Sentenza

Sentenza n. 2782/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 555 del 3 marzo 2026, che aveva annullato la graduatoria concorsuale nella parte d’interesse del ricorrente e riconosciuto il suo diritto alla riserva prevista dalla legge n. 68/1999

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera b), c.p.a. lamentando che, nonostante la sentenza n. 555/2026 fosse esecutiva e la domanda cautelare proposta dall’Agenzia in appello fosse stata respinta dal CGARS, l’Amministrazione non lo aveva inserito tra i titolari della riserva prevista dalla legge n. 68/1999, né nella graduatoria dei vincitori, e non aveva provveduto alla sua assunzione. Ha chiesto le misure necessarie all’esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché una somma per ogni ulteriore ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Dopo la rettifica della graduatoria e la sua assunzione a tempo indeterminato il 6 agosto 2026, ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la documentazione prodotta dimostrava il pieno soddisfacimento della pretesa azionata: la Commissione esaminatrice aveva riconosciuto al ricorrente il diritto alla riserva e rettificato la graduatoria con nota del 22 giugno 2026; la Direzione regionale aveva approvato la rettifica con determinazione del 2 luglio 2026, poi pubblicata, e il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato il 6 agosto 2026. Non ha quindi disposto ulteriori misure di ottemperanza né esaminato la richiesta di penalità per il ritardo. Ha compensato integralmente le spese tra le parti costituite, rilevando che il procedimento di rettifica era stato avviato prima della notifica del ricorso; ha dichiarato non ripetibili le spese nei confronti della controinteressata e delle amministrazioni non costituite.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera b), c.p.a.

    Tanto premesso, il ricorrente a mente dell’art. 112, comma 2, lettera b), del codice del processo amministrativo, lamenta la mancata esecuzione della sentenza in discorso, atteso che, malgrado la confermata esecutività di essa, l’Agenzia delle Entrate non vi avrebbe dato esecuzione non avendo inserito il Lumia nell’elenco dei titolari di riserva ai sensi della legge n. 68/1999 e, di conseguenza, nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo e non avendo provveduto alla sua assunzione.

    La disposizione è il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Conseguentemente parte ricorrente chiede al Tribunale di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’ottemperanza, con la nomina di un Commissario ad acta, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, di cui è altresì invocata la condanna al pagamento di una somma di danaro per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, a mente dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La disposizione consente di chiedere, nel giudizio di ottemperanza, una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto, il soddisfacimento della pretesa ha reso non necessaria una statuizione su tale richiesta.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Sulla scorta di quanto dichiarato e documentato dalle parti, non resta al Collegio che prendere atto del soddisfacimento della pretesa azionata dalla parte ricorrente nel presente giudizio di ottemperanza e così dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo.

    Quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto e documentato integrale soddisfacimento della pretesa azionata comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal fatto che l’amministrazione abbia avviato il procedimento di esecuzione del giudicato prima della notifica del ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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