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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22407/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in esito al rinvio disposto dalla Cassazione, aveva riconosciuto la circostanza aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.) in relazione ai capi per tentata estorsione contestati, rideterminando la pena. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 125, 192 e 533 c.p.p. e norme di diritto penale sostanziale), sostenendo che nelle condotte contestate aveva agito come "singolo" (o al più con persone riconducibili alla comune aggravante dell'art. 629 co.2 c.p.), senza evocare la contiguità a un'organizzazione mafiosa né creare nella vittima uno stato di assoggettamento percepibile come minaccia proveniente da un gruppo mafioso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la rinnovata motivazione della Corte d'appello di Reggio Calabria, che aveva ricostruito elementi comprovanti l'evocazione della caratura criminale del Campanella (espressioni quali "...digli che sono Giovanni e loro sanno chi sono", riferimenti a campagne estorsive in corso, alla capacità di "mettere sotto scacco" aziende e al fatto che "a Messina comandava lui"), idonei a far ritenere l'uso del metodo mafioso e a provocare una condizione di soggezione nella vittima. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in favore di ciascuna.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    La circostanza aggravante del "metodo mafioso" ricorre quando l'azione intimidatoria evoca la contiguità a una associazione di tipo mafioso e risulta funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, tale da favorire la commissione del reato; non è necessario che l'agente sia effettivamente parte dell'associazione, bensì che la minaccia sia percepita come proveniente da un gruppo mafioso

  • art. 629 co.2 c.p.

    La presenza di più persone o l'uso di minacce gravi può integrare l'aggravante prevista dall'art. 629 co.2 (estorsione aggravata), ma tale elemento non sostituisce la specificità del metodo mafioso: la mera presenza di complici o minacce non equivale automaticamente all'evocazione di un'organizzazione mafiosa

  • artt. 125, 192 e 533 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente per vizi di legittimità e di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate e di fatto riconducibili a una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio che non è consentita in sede di legittimità

  • art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28/10/2020 n.137 (e successive proroghe)

    Norme eccezionali che hanno consentito lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio con modalità a distanza, regolarizzando la trattazione dell'odierna udienza

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò)

    Consolidato principio secondo cui il metodo mafioso si configura quando l'azione intimidatoria, evocando la pericolosità di un gruppo mafioso, produce nella vittima una situazione di soggezione specifica rispetto alla minaccia di un'organizzazione e non di un criminale comune

Massime di principio

  • Per far valere l'aggravante del metodo mafioso non è sufficiente la commissione di minacce o l'impiego di più persone: occorre che la condotta evochi la contiguità o la capacità intimidatoria di una organizzazione di tipo mafioso e che tale evocazione sia idonea a creare nella vittima uno stato di soggezione percepibile
  • Riferimenti espliciti o impliciti a una campagna estorsiva, alla capacità di bloccare intere filiere di appalti o dichiarazioni del tipo "noi siamo quelli di.../a Messina comandiamo noi" possono costituire elementi decisivi per ritenere sussistente il metodo mafioso
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente il merito delle valutazioni probatorie: le censure devono evidenziare errori di diritto o motivazioni manifestamente illogiche, non semplici alternative ricostruzioni dei fatti
  • Una precedente pronuncia della Cassazione che annulla e rinvia richiede al giudice di merito una rinnovata e coerente motivazione; il giudice di rinvio deve tenere conto delle indicazioni della Cassazione e motivare in ordine ai profili rimessi
  • La condanna per inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese di giudizio e, se prevista, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende nonché la rifusione delle spese delle parti civili ammesse

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