Cassazione Civile, Ordinanza n. 17311/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare, in via tardiva e in prededuzione, del credito di Euro 13.572,35, con privilegio, per il compenso relativo alla redazione dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano di concordato preventivo. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo, da un lato, che a fronte dell'eccezione di inadempimento il creditore non avesse provato il corretto adempimento dell'incarico secondo la diligenza qualificata richiesta al professionista; dall'altro, che la relazione di attestazione fosse generica, carente e sganciata dal piano concordatario. Nel ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 c.c. e motivazione apparente, sostenendo che i curatori non avevano mai sollevato eccezione di inadempimento e che la decisione impugnata si fondava su un presupposto di fatto inesistente, frutto di travisamento degli atti processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura introduceva una questione nuova, non risultante come dedotta nei gradi di merito, ed era comunque carente di autosufficienza, perché non riportava in modo specifico le difese svolte nella fase di verifica dello stato passivo e nell'opposizione. Inoltre ha osservato che il tribunale aveva comunque affermato, sulla base del verbale di esecutività dello stato passivo, che l'eccezione di inadempimento era stata effettivamente sollevata dal curatore. Quanto al richiamo al travisamento, la Corte ha ricordato che, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto decisivo, mentre un vero errore revocatorio richiede una svista materiale o percettiva su un fatto incontestabilmente escluso dagli atti. Le ulteriori doglianze investivano invece profili di merito sulla qualità e sufficienza dell'attestazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
norma richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo
art. 111, comma 2, l.fall.
richiamato per sostenere la prededuzione del credito
art. 2751-bis n. 2 c.c.
richiamato per il privilegio del credito professionale
art. 161, comma 3, l.fall.
norma che disciplina la relazione di attestazione nel concordato preventivo, oggetto della prestazione dedotta
art. 1176, comma 2, c.c.
richiamato quale parametro della diligenza qualificata del professionista
art. 95 l.fall.
citato in relazione alle osservazioni sul progetto di stato passivo
art. 162 l.fall.
richiamato con riferimento al decreto di inammissibilità del concordato
art. 163, comma 2, n. 3, l.fall.
richiamato per evidenziare che la procedura concordataria era stata aperta prima dell'inammissibilità
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per la dedotta violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per chiarire i limiti attuali del vizio motivazionale dopo la riforma del 2012
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato per delimitare l'errore revocatorio da travisamento di fatto processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto
art. 2697 c.c.
evocato indirettamente nella parte in cui si discuteva dell'onere probatorio del corretto adempimento
art. 1176 c.c.
richiamato in combinato con il comma 2 quale regola di diligenza professionale
Cass. Sez. U, 42093/2021
citata per affermare che i profili relativi alla qualità dell'attestazione attengono al merito
Cass. Sez. U, 4315/2020
citata in tema di raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la censura in cassazione non può introdurre per la prima volta una questione di fatto o di merito non specificamente dedotta nei precedenti gradi, pena l'inammissibilità del motivo.
- Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente: quando si contesta il modo in cui il giudice di merito ha ricostruito le difese o gli atti processuali, occorre riportarne in modo specifico il contenuto rilevante.
- Il travisamento delle risultanze processuali è deducibile nei limiti ristretti del vizio revocatorio, solo quando vi sia un errore percettivo o una svista materiale su un fatto incontestabilmente escluso dagli atti; non quando la censura mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove o degli atti compiuta dal giudice di merito.
- La prestazione del professionista incaricato di redigere l'attestazione nel concordato preventivo è valutata secondo la diligenza qualificata richiesta dall'attività professionale e la relativa contestazione può fondare il rigetto dell'insinuazione al passivo quando l'attestazione risulti carente, generica o sganciata dal piano.
- Le doglianze che attaccano la sufficienza tecnica, la completezza e l'attendibilità della relazione dell'attestatore investono apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.
- In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove previsto dalla legge.
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