Sentenza del 29/04/2016 n. 2519 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Effetti del giudicato - Certezza rapporti processuali - Ne bis in idem
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo emerge il principio secondo cui una decisione passata in giudicato non può essere rimessa in discussione in un nuovo processo tra le medesime parti e sul medesimo rapporto. Il giudice successivamente adito deve rispettare quanto già definitivamente accertato. Non sono indicati gli specifici esiti del ricorso, né se esso sia stato accolto o rigettato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda gli effetti del giudicato nel processo tributario e, in particolare, la certezza dei rapporti processuali e il principio del ne bis in idem. Il giudicato opera su un piano sostanziale, rendendo certi e vincolanti i rapporti tra le parti, e su un piano processuale, impedendo che una controversia già definita possa essere nuovamente sottoposta a giudizio. Esso ha quindi un effetto negativo, perché vieta il riesame del rapporto già deciso, e un effetto positivo, perché impone al giudice, qualora sia chiamato a pronunciarsi sul medesimo rapporto, di conformarsi all'accertamento ormai definitivo.
Norme richiamate
Art. 324 del Codice di procedura civile
La norma individua il passaggio in giudicato della sentenza e fonda l'effetto di definitività dell'accertamento giudiziale, che non può essere nuovamente contestato nei limiti soggettivi e oggettivi del giudicato.
Principio del ne bis in idem processuale
Una controversia già definita con decisione definitiva non può essere nuovamente giudicata tra le stesse parti e in relazione al medesimo oggetto, evitando la duplicazione dei giudizi e il contrasto tra decisioni.
Massime di principio
- Quando una sentenza è passata in giudicato, il rapporto giuridico definitivamente accertato non può essere nuovamente discusso in un altro processo tra le stesse parti e sul medesimo oggetto.
- Il giudicato non si limita a impedire un nuovo giudizio: vincola anche il giudice successivo a rispettare l'accertamento già compiuto, quando la nuova controversia presuppone il medesimo rapporto.
- Per verificare l'applicabilità del giudicato occorre confrontare parti, oggetto e causa petendi dei due giudizi, oltre all'effettivo contenuto della decisione definitiva.
- Il principio tutela la certezza dei rapporti giuridici e impedisce sia la reiterazione delle controversie sia l'adozione di decisioni incompatibili sullo stesso rapporto.
Testo integrale
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