Sentenza n. 13821/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della Determinazione N. 10 del 12 /12/2022 del Registro delle Determinazioni della Regione Puglia avente ad oggetto: Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 e dei relativi allegati (doc.ti 5, 6 e 7); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa delle deliberazioni citate dal provvedimento regionale (doc. 5): “ASL BARI: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022;ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022; ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022; ASL FOGGIA: Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022; ASL TARANTO: Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022;AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA: Delibera C.S. n. 596 del14/11/2022;AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI: Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022; IRCCS DE BELLIS: Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022; ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II: Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022” (doc. 5 pag. 1-2); - del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in GU 15 settembre 2022, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l'Accordo ai sensi dell'articolo 9ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 Rep.Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, dell'intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep.Atti n. 213/CSR)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di attribuzione alla società fornitrice degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Puglia con cui le sono stati attribuiti gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e gli ulteriori atti presupposti, tra cui l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e l'intesa della Conferenza permanente del 28 settembre 2022. Il testo della sentenza non riporta il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere versato la quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 richiede la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell'avvenuto versamento della quota ridotta e dei conseguenti provvedimenti di accertamento, comunicati alla segreteria del TAR. Poiché tali attestazioni mancavano, il giudice non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha tuttavia ritenuto che la richiesta della ricorrente e il versamento effettuato evidenziassero una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Il versamento della quota del 25 per cento può determinare l'estinzione dell'obbligazione e la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali; la declaratoria legislativa di cessazione della materia del contendere richiede tuttavia anche la produzione delle attestazioni e dei provvedimenti regionali previsti dalla disposizione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il versamento, da parte di un'azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta prevista dalla legge per gli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito del ricorso contro i provvedimenti di ripiano, con conseguente improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sul ripiano dei dispositivi medici presuppone la produzione in giudizio delle attestazioni regionali dell'avvenuto versamento e dei provvedimenti di accertamento previsti dalla legge; in mancanza, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando tale carenza risulti comunque dalla condotta processuale della ricorrente.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta una decisione sui motivi di illegittimità dedotti contro i provvedimenti impugnati.
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