Cassazione Penale, Sentenza n. 5704/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) nullità delle conversazioni acquisite tramite ordine europeo di indagine (EIO) rivolto alla Procura di Parigi, sostenendo che l'accesso ai dati via SkyEcc fosse illegittimo perché privo di preventiva autorizzazione giudiziale e in violazione della direttiva sulla privacy e della giurisprudenza CJEU; (2) censura sulla qualificazione del fatto contestato al capo 5, sostenendo che si sarebbe dovuto configurare il reato di cui all'art. 605 c.p. e non l'art. 630 c.p., con alla conseguente improcedibilità per difetto di querela; (3) insufficiente motivazione circa l'appartenenza all'associazione dedita al narcotraffico, sostenendo che l'aiuto prestato al singolo associato fosse episodico e non esprimeva il dolo associativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le comunicazioni già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera e trasferite con EIO rientrino nella disciplina della circolazione delle prove tra procedimenti (artt. 238 e 270 c.p.p. e art. 78 disp. att.) e che non sia richiesta una preventiva verifica giudiziale di utilizzabilità ai sensi di art. 234-bis c.p.p.; ha inoltre escluso la rilevanza della presunta violazione della direttiva sulla conservazione dei dati rispetto alla fattispecie. I second o e terzo motivi sono stati ritenuti inammissibili: il secondo perché introduceva valutazioni fattuali e probatorie non sindacabili in sede di legittimità cautelare; il terzo perché contestazione generica della valutazione indiziaria non scalfiva la congruità motivazionale dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente è stata confermata la misura cautelare e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990
Utilizzata per l'imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte non ha posto rilievo sulla relativa doglianza procedurale inerente le intercettazioni.
Codice penale
Richiamato per il reato di importazione di ingente quantitativo di cocaina; rilevanza nel quadro indiziario a sostegno della gravità indiziaria.
Codice penale
Contestato come sequestro di persona a scopo di estorsione; la Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale del riesame secondo cui l'azione era finalizzata al recupero del carico di droga e quindi rientrava nell'art. 630.
Codice di procedura penale
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari e che aveva investito il Tribunale di Bologna; la cassazione ha esaminato la legittimità dell'ordinanza impugnata senza riesaminare i fatti.
Codice di procedura penale
Norma sulle intercettazioni di comunicazioni via strumenti crittografici; la Corte ha stabilito che non si applica quando i dati sono già in possesso di un'autorità giudiziaria estera e trasferiti tramite EIO.
Codice di procedura penale
artt. 238 e 270; art. 78 disp. att.
Interpretate come disciplina applicabile alla circolazione delle prove tra procedimenti e all'acquisizione, anche tramite EIO, di contenuti di comunicazioni già detenute da altra autorità giudiziaria; il Pubblico Ministero può chiedere tali dati senza preventiva autorizzazione giudiziale.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Applicabile alle richieste rivolte ai fornitori di servizi, ma non alle richieste dirette ad un'altra autorità giudiziaria che già detenga i dati; pertanto non legittima l'obiezione difensiva nel caso di EIO tra autorità.
Direttiva 2002/58/CE
Direttiva in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche
Invocata dalla difesa (anche tramite la giurisprudenza CJEU H.K.), ma la Corte ha ritenuto quella direttiva non idonea a incidere sull'utilizzabilità di prove già acquisite da autorità estera e trasferite tramite EIO nella fattispecie concreta.
Direttiva 2006/24/CE
direttiva sulla conservazione dei dati
Rilevanza esclusa dalla Corte in quanto la materia della conservazione non investiva direttamente le intercettazioni già in possesso di autorità estera nel procedimento in esame.
Codice di procedura penale
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Se le comunicazioni sono già state acquisite e decrittate da un'autorità giudiziaria estera e vengono trasferite all'Italia tramite ordine europeo di indagine (EIO), la loro utilizzabilità può essere disciplinata dalla normativa sulla circolazione delle prove (artt. 238 e 270 c.p.p.) e non richiede necessariamente una preventiva autorizzazione giudiziale ex art. 234-bis c.p.p.
- Le eccezioni fondate su norme europee sulla privacy (es. direttive sulla conservazione dei dati o sentenze CJEU) devono essere valutate rispetto alla specifica fattispecie: non tutte le violazioni in astratto incidono sull'utilizzabilità di prove già detenute da un'autorità estera e trasferite tramite EIO.
- In sede di cassazione su questioni cautelari non è consentito rievaluare i fatti o sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni di gravità indiziaria; le doglianze puramente fattuali o generiche sulla valutazione degli indizi sono inammissibili o destinate a fallire.
- La qualificazione del reato (p.es. sequestro di persona finalizzato al recupero di un profitto illecito vs. mera violenza privata) dipende in modo cruciale dalla ricostruzione dell'intento e delle finalità dell'azione: elementi indiziari che mostrino la volontà di ottenere un 'prezzo' o un profitto illecito rafforzano la configurabilità dell'art. 630 c.p.
- L'appartenenza a un'associazione criminale si valuta sulla base dell'insieme delle condotte, delle comunicazioni e dei ruoli svolti: interventi ripetuti, la partecipazione a operazioni materiali decisive e l'uso coordinato di strumenti di comunicazione crittografici sono indizi rilevanti di compartecipazione stabile.
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