Ordinanza n. 187/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - del verbale n° 141 del 26/04/2026 della IX Sottocommissione Elettorale Circondariale di Rutigliano di ricusazione della lista n° 17 “CONVERSANO CHE VORREI”; - ove occorra e nei limiti di interesse, della nota prot. n° 171 del 26/04/2026 della IX Sottocommissione Elettorale Circondariale di Rutigliano, richiamata per relationem nel verbale impugnato; - ove occorra e nei limiti di interesse, della non meglio identificata nota prot. n° 173 del 26/04/2026 di riscontro del Comune di Conversano e di tutti gli atti istruttori ad essa collegati ove presenti e non richiamati per relationem; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, a quelli impugnati con riserva di motivi aggiunti; per l’accertamento - del diritto della lista n° 17 denominata “CONVERSANO CHE VORREI” a partecipare alle elezioni amministrative del Sindaco e del Consiglio Comunale del giorno 24 e 25 maggio 2026 per il Comune di Conversano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ricusazione della lista elettorale n. 17 "CONVERSANO CHE VORREI", unitamente agli atti istruttori relativi alla contestazione di sottoscrizioni duplicate
Esito
La controversia
La lista elettorale ha chiesto l'annullamento del verbale con cui la IX Sottocommissione Elettorale Circondariale di Rutigliano ha ricusato la candidatura della lista n. 17 per le elezioni amministrative del Comune di Conversano, nonché degli atti presupposti e connessi. È stato inoltre chiesto l'accertamento del diritto della lista a partecipare alle elezioni. Dal ricorso emerge una contestazione concernente la verifica di undici sottoscrizioni ritenute incompatibili o duplicate rispetto a quelle apposte a sostegno di altre liste, nonché la genuinità e riferibilità di alcune specifiche firme e delle relative autenticazioni. Il giudice non ha ancora deciso nel merito i motivi di illegittimità dedotti, disponendo l'acquisizione della documentazione necessaria a verificare il procedimento seguito dall'amministrazione, i moduli di sottoscrizione, le autentiche, l'ordine temporale delle firme e i verbali relativi alle altre liste.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ordinando alla IX Sottocommissione Elettorale Circondariale di Rutigliano e al Comune di Conversano di depositare entro le ore 24:00 del 30 aprile 2026 il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e la documentazione relativa alle undici sottoscrizioni contestate. In particolare, devono essere prodotti la nota comunale con gli allegati tecnici e le tabelle sulle "doppie firme", i fogli di sottoscrizione con le complete indicazioni delle autentiche, i registri o le attestazioni temporali utilizzati per stabilire la priorità tra firme incompatibili, i verbali di ammissione o ricusazione delle altre liste e copie conformi dei moduli riguardanti alcune specifiche sottoscrizioni. L'acquisizione è stata disposta per consentire la verifica della riferibilità delle firme, della loro genuinità e del criterio amministrativo applicato nel riscontro delle duplicazioni. Il ricorrente potrà contribuire all'adempimento qualora ottenga i documenti mediante accesso agli atti. È stata confermata l'udienza pubblica del 4 maggio 2026, nella quale il collegio procederà alle ulteriori valutazioni, anche sulla richiesta istruttoria. Non è stata resa alcuna decisione definitiva sull'annullamento del verbale o sull'ammissione della lista; le spese non risultano regolate.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base per ordinare alle amministrazioni intimate il deposito di documenti e atti utili alla decisione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo per l'acquisizione della documentazione necessaria.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni chiarimento o documento utile ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale relativo alla ricusazione di una lista, il giudice amministrativo può ordinare alle amministrazioni procedenti il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni documento utile a verificare la correttezza dell'istruttoria sulle sottoscrizioni.
- Quando la ricusazione di una lista dipende dalla presunta duplicazione di firme, l'istruttoria giudiziale può estendersi ai moduli originali o conformi delle sottoscrizioni, alle relative autenticazioni, ai verbali concernenti le altre liste e ai documenti utilizzati per stabilire la priorità temporale tra firme incompatibili.
- La verifica della legittimità della ricusazione per doppia sottoscrizione richiede l'individuazione del criterio concretamente applicato dall'amministrazione e la disponibilità della documentazione idonea a controllare la riferibilità, la genuinità e la collocazione temporale delle firme contestate.
- In ragione della celerità propria delle controversie elettorali, gli incombenti istruttori possono essere fissati con termini particolarmente ravvicinati e coordinati con l'udienza già calendarizzata, in funzione di effettività e concentrazione della tutela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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