Cassazione Civile, Sentenza n. 18816/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (sanzionati)
La controversia
La controversia origina da un decreto con cui il Ministero aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per trasferimenti di denaro contante effettuati in violazione del divieto di cui alla normativa antiriciclaggio vigente ratione temporis. Gli interessati proposero opposizione, rigettata nei primi due gradi. In sede di legittimità la Cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato con rinvio limitatamente alla verifica del trattamento sanzionatorio più favorevole alla luce della sopravvenuta disciplina del d.lgs. n. 231/2007 come modificato dal d.lgs. n. 90/2017. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello ha ritenuto più favorevole la disciplina previgente, limitandosi a un raffronto astratto tra minimi e massimi edittali. Con il nuovo ricorso i ricorrenti hanno denunciato: violazione dell'art. 384 c.p.c. e della disciplina sopravvenuta per mancata esecuzione del confronto in concreto imposto dal rinvio; omessa considerazione dell'art. 67, comma 3, d.lgs. n. 231/2007 in tema di continuazione; omessa pronuncia o motivazione sulla stessa questione; e, comunque, falsa applicazione delle norme che avrebbero imposto l'applicazione di una sanzione unica per pluralità di trasferimenti contestati con un unico accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di rinvio non avesse eseguito la comparazione in concreto tra la disciplina sanzionatoria previgente e quella sopravvenuta, come invece imposto dal precedente rinvio e dai criteri fissati dall'art. 67 d.lgs. n. 231/2007. Ha osservato che la comparazione non poteva ridursi al solo raffronto tra minimi e massimi edittali, ma doveva tener conto delle circostanze del caso concreto e, se del caso, degli istituti di concorso formale, reiterazione e continuazione richiamati dalla normativa sopravvenuta. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà nuovamente stabilire quale regime sanzionatorio sia in concreto più favorevole e, se necessario, rideterminare la sanzione, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
vincola il giudice di rinvio ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e impone di attenersi all'oggetto delimitato dal rinvio stesso
art. 1, comma 1, d.l. n. 143/1991 conv. con L. n. 197/1991
vietava il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi oltre la soglia prevista ratione temporis
art. 5, comma 1, d.l. n. 143/1991 conv. con L. n. 197/1991
prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria parametrata all'importo trasferito, nella formulazione poi richiamata come previgente e più afflittiva in concreto
art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231/2007
disciplina il divieto di trasferimento di contante oltre soglia, anche mediante pagamenti frazionati artificiosamente
art. 63, commi 1 e 6, d.lgs. n. 231/2007
per le violazioni dell'art. 49 prevede una sanzione edittale base e, per importi superiori a 250.000 euro, la quintuplicazione dei limiti minimo e massimo
art. 67, comma 1, d.lgs. n. 231/2007
impone di considerare, ai fini della quantificazione della sanzione, tutte le circostanze rilevanti del caso concreto e i criteri di graduazione tassativamente indicati
art. 67, comma 3, d.lgs. n. 231/2007
estende alla materia antiriciclaggio le disposizioni in tema di concorso formale, continuazione e reiterazione
artt. 8 e 8-bis L. n. 689/1981
richiamati dalla disciplina antiriciclaggio per la regolazione delle ipotesi di concorso, continuazione e reiterazione delle violazioni
art. 12 preleggi
invocato dai ricorrenti quale criterio ermeneutico nella ricostruzione della disciplina sanzionatoria applicabile
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione/nullità della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 112 c.p.c.
richiamato per l'asserita omissione di pronuncia sulla continuazione
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per verificare quale sia, in concreto, il regime sanzionatorio più favorevole, il giudice di rinvio non può limitarsi a un confronto astratto tra minimi e massimi edittali, ma deve svolgere una valutazione complessiva del caso concreto.
- La comparazione tra disciplina previgente e disciplina sopravvenuta in materia di sanzioni amministrative richiede di applicare i criteri legali di graduazione della sanzione previsti dalla normativa sopravvenuta, ove pertinenti, e di considerare le circostanze rilevanti del fatto.
- Se la violazione è stata originariamente contestata e accertata come illecito unico, il giudizio di rinvio deve restare entro tale perimetro e operare il raffronto normativo su quel medesimo illecito, senza rimettere in discussione gli accertamenti coperti da giudicato.
- Nella materia antiriciclaggio, la disciplina sopravvenuta può imporre di valutare anche gli istituti di concorso, continuazione e reiterazione, quando i presupposti di fatto per la loro applicazione risultino acquisiti in causa.
- Il giudice del rinvio che non si conformi ai principi fissati dalla sentenza rescindente viola l'art. 384 c.p.c. e la sentenza va cassata con rinvio a un diverso collegio.
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