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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21867/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2003, contestando a un contribuente l'omessa dichiarazione di plusvalenze derivanti dalla vendita di due aree edificabili. La rettifica era stata costruita assumendo che il maggior corrispettivo fosse desumibile dal valore accertato ai fini dell'imposta di registro, valore che il contribuente non aveva impugnato nei termini. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, con conferma in appello, limitatamente al corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita. In cassazione l'Agenzia deduceva: violazione dell'art. 67, lett. b), TUIR, sostenendo di aver legittimamente determinato la plusvalenza sulla base del valore definito ai fini registro; violazione dell'art. 2697 c.c., per errata ripartizione dell'onere probatorio sull'effettivo prezzo di cessione; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, perché la sentenza impugnata, pur concisa, esponeva la ratio decidendi. Ha poi respinto i primi due motivi, osservando che, in base allo ius superveniens di interpretazione autentica introdotto dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, la plusvalenza ai fini IRPEF non può essere presunta soltanto dal valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Tale norma, applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti, rendeva coerente la decisione di merito che aveva limitato la ripresa al prezzo dichiarato nell'atto. Spese compensate per la sopravvenienza normativa.

Norme richiamate

  • art. 67, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La plusvalenza da cessione di terreni edificabili non può essere determinata presuntivamente sulla sola base del valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è spazio per addossare all'Ufficio un onere probatorio incompatibile con la regola interpretativa sopravvenuta: il maggior corrispettivo non è desumibile solo dal valore registro.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione è sufficiente quando, pur sintetica, consente di individuare la ratio decidendi e le ragioni del decisum.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147

    "Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi... si interpretano nel senso che... l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore... accertato o definito ai fini dell'imposta di registro..."

    Norma di interpretazione autentica, applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti, che esclude la presunzione del maggior corrispettivo fondata sul solo valore ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 1, comma 2, L. n. 212/2000

    Richiamato per qualificare la disposizione sopravvenuta come norma di interpretazione autentica.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È la base normativa dell'imposta di registro cui il valore accertato non basta, da solo, a fondare la presunzione di maggior corrispettivo.

  • d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    Richiamato come imposta ipotecaria e catastale rispetto alla quale vale la medesima regola interpretativa.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non applicato perché la parte soccombente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari sulle plusvalenze da cessione di immobili o terreni, il solo valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non basta a presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo imponibile ai fini IRPEF.
  • Una norma sopravvenuta di interpretazione autentica si applica retroattivamente ai giudizi pendenti e può rendere infondati i motivi di ricorso che si fondavano sul precedente orientamento interpretativo.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto apparente; è invece sufficiente se, anche in forma concisa, consente di comprendere la ratio decidendi e di controllarne la logicità.
  • Nel riparto dell'onere della prova, non può pretendersi una prova documentale del maggior corrispettivo quando la pretesa fiscale sia costruita su un presupposto presuntivo che la legge interpretata esclude.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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