Cassazione Civile, Ordinanza n. 21867/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2003, contestando a un contribuente l'omessa dichiarazione di plusvalenze derivanti dalla vendita di due aree edificabili. La rettifica era stata costruita assumendo che il maggior corrispettivo fosse desumibile dal valore accertato ai fini dell'imposta di registro, valore che il contribuente non aveva impugnato nei termini. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, con conferma in appello, limitatamente al corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita. In cassazione l'Agenzia deduceva: violazione dell'art. 67, lett. b), TUIR, sostenendo di aver legittimamente determinato la plusvalenza sulla base del valore definito ai fini registro; violazione dell'art. 2697 c.c., per errata ripartizione dell'onere probatorio sull'effettivo prezzo di cessione; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, perché la sentenza impugnata, pur concisa, esponeva la ratio decidendi. Ha poi respinto i primi due motivi, osservando che, in base allo ius superveniens di interpretazione autentica introdotto dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, la plusvalenza ai fini IRPEF non può essere presunta soltanto dal valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Tale norma, applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti, rendeva coerente la decisione di merito che aveva limitato la ripresa al prezzo dichiarato nell'atto. Spese compensate per la sopravvenienza normativa.
Norme richiamate
art. 67, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La plusvalenza da cessione di terreni edificabili non può essere determinata presuntivamente sulla sola base del valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
art. 2697 c.c.
Non vi è spazio per addossare all'Ufficio un onere probatorio incompatibile con la regola interpretativa sopravvenuta: il maggior corrispettivo non è desumibile solo dal valore registro.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La motivazione è sufficiente quando, pur sintetica, consente di individuare la ratio decidendi e le ragioni del decisum.
art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
"Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi... si interpretano nel senso che... l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore... accertato o definito ai fini dell'imposta di registro..."
Norma di interpretazione autentica, applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti, che esclude la presunzione del maggior corrispettivo fondata sul solo valore ai fini dell'imposta di registro.
art. 1, comma 2, L. n. 212/2000
Richiamato per qualificare la disposizione sopravvenuta come norma di interpretazione autentica.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È la base normativa dell'imposta di registro cui il valore accertato non basta, da solo, a fondare la presunzione di maggior corrispettivo.
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Richiamato come imposta ipotecaria e catastale rispetto alla quale vale la medesima regola interpretativa.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non applicato perché la parte soccombente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari sulle plusvalenze da cessione di immobili o terreni, il solo valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non basta a presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo imponibile ai fini IRPEF.
- Una norma sopravvenuta di interpretazione autentica si applica retroattivamente ai giudizi pendenti e può rendere infondati i motivi di ricorso che si fondavano sul precedente orientamento interpretativo.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto apparente; è invece sufficiente se, anche in forma concisa, consente di comprendere la ratio decidendi e di controllarne la logicità.
- Nel riparto dell'onere della prova, non può pretendersi una prova documentale del maggior corrispettivo quando la pretesa fiscale sia costruita su un presupposto presuntivo che la legge interpretata esclude.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21838/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21842/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21843/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21844/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21845/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21846/2021 del 30/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →