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Sentenza

Sentenza n. 1372/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento delle somme spettanti tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 1769/2024 del Tribunale di Palermo, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto al beneficio economico di euro 500 annui per specifici anni scolastici e l’Amministrazione era stata condannata al pagamento delle somme complessivamente dovute, oltre interessi. Il Ministero si è costituito, ma non ha dato integrale esecuzione al titolo. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Il Collegio ha inoltre rilevato l’irritualità e la tardività di una nota depositata dalla parte ricorrente alle ore 00:41 del giorno dell’udienza camerale, ritenendola priva di rilievo processuale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Palermo, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute a ciascun ricorrente, oltre interessi dal dovuto al saldo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati tramite PAT secondo la procedura indicata e che i ritardi nell’esecuzione del titolo possono comportare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 857,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso inutile del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa al commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza per l’esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente alla nomina e al funzionamento del commissario ad acta.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione della condanna entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, il giudizio di ottemperanza può prevedere la nomina di un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine.
  • La disciplina sulla nomina e sull’operato del commissario ad acta prevista per l’esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è applicabile per analogia anche alle altre condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàResponsabilità precontrattuale

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