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Ordinanza

Ordinanza n. 1123/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 23465/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 23465/2025, favorevole ai ricorsi di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestori aeroportuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

ENAC ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 23465/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo non specifica i motivi di merito dell’appello, limitandosi a riferire che le questioni dedotte dall’appellante necessitano di approfondimento nella successiva fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni prospettate dall’appellante richiedano un approfondimento nel merito, già fissato per l’udienza pubblica del 9 luglio 2026. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che dagli atti non emerge un pregiudizio grave e irreparabile per l’appellante, anche in ragione della prossimità della trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento dei ricorsi di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare incidentale diretta alla sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare della sentenza appellata può essere negata quando, pur essendo necessaria una successiva approfondita valutazione delle questioni di merito, non risulti dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile per l’appellante.
  • La prossimità dell’udienza pubblica di merito può concorrere a escludere il periculum in mora, rendendo non attuale o non sufficientemente grave il pregiudizio dedotto a sostegno della domanda cautelare.
  • Nella fase cautelare il giudice può limitarsi a una valutazione sommaria del fumus, rinviando l’approfondimento delle questioni controverse alla trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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