Ordinanza n. 1123/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 23465/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 23465/2025, favorevole ai ricorsi di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (gestori aeroportuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
ENAC ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 23465/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo non specifica i motivi di merito dell’appello, limitandosi a riferire che le questioni dedotte dall’appellante necessitano di approfondimento nella successiva fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni prospettate dall’appellante richiedano un approfondimento nel merito, già fissato per l’udienza pubblica del 9 luglio 2026. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che dagli atti non emerge un pregiudizio grave e irreparabile per l’appellante, anche in ragione della prossimità della trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento dei ricorsi di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare incidentale diretta alla sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.
Massime di principio
- La sospensione cautelare della sentenza appellata può essere negata quando, pur essendo necessaria una successiva approfondita valutazione delle questioni di merito, non risulti dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile per l’appellante.
- La prossimità dell’udienza pubblica di merito può concorrere a escludere il periculum in mora, rendendo non attuale o non sufficientemente grave il pregiudizio dedotto a sostegno della domanda cautelare.
- Nella fase cautelare il giudice può limitarsi a una valutazione sommaria del fumus, rinviando l’approfondimento delle questioni controverse alla trattazione del merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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