Cassazione Civile, Ordinanza n. 36083/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
La controversia
Una società agricola aveva convenuto in giudizio la società fornitrice di un prodotto destinato al trattamento delle colture, lamentando che l’utilizzazione del prodotto, eseguita secondo le prescrizioni allegate, avesse causato danni alla coltivazione per l’inefficacia del farmaco e per l’equivocità delle istruzioni d’uso. In primo grado la domanda era stata accolta, con qualificazione della pretesa in chiave sostanzialmente extracontrattuale da prodotto difettoso. La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che la domanda fosse in realtà contrattuale, come conseguente a una compravendita, e aveva quindi dichiarato maturata la decadenza o prescrizione ex art. 1495 c.c. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 99, 112, 113, 115 e 183, comma 6, c.p.c. per erronea qualificazione della domanda e per mancato rilievo della sua effettiva natura anche extracontrattuale; 2) nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sulla domanda come effettivamente proposta e per omesso esame di fatti decisivi; 3) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e nullità per motivazione apparente o illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la censura alla qualificazione compiuta dalla Corte d’appello. Ha affermato che dalla domanda introduttiva e dalla memoria ex art. 183 c.p.c. emergevano chiaramente i fatti costitutivi della responsabilità extracontrattuale del produttore: produzione del farmaco da parte della convenuta, utilizzo secondo le prescrizioni, danni alla coltivazione per inefficacia del prodotto. Perciò la Corte territoriale aveva errato nel limitarsi a ricondurre la vicenda alla vendita e nell’applicare la prescrizione/decadenza ex art. 1495 c.c. senza considerare la prospettiva extracontrattuale tempestivamente allegata. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
Richiamato come norma violata nella doglianza sulla qualificazione della domanda e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare l’asserita omissione di pronuncia sulla domanda effettivamente proposta.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo ai criteri di qualificazione della domanda.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo all’erronea lettura del materiale allegato.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Richiamato per sostenere che già nelle memorie di primo grado erano stati allegati i fatti costitutivi della responsabilità extracontrattuale.
art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
Indicati come parametri di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatti decisivi.
art. 366, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che il requisito di specificità del ricorso impone una chiara esposizione delle ragioni della censura, non la formale esatta indicazione della fattispecie di vizio.
art. 1495 c.c.
La Corte d’appello aveva ritenuto operanti decadenza o prescrizione per la denuncia dei vizi del bene; la Cassazione censura l’applicazione di tale disciplina perché incompatibile con la prospettiva extracontrattuale dedotta.
Massime di principio
- Nell’interpretazione della domanda giudiziale il giudice deve accertare la reale causa petendi e il contenuto sostanziale della pretesa, senza arrestarsi alle formule utilizzate dalla parte, valorizzando gli atti introduttivi e le successive allegazioni tempestive.
- Se dagli atti risultano fatti costitutivi idonei a sostenere una responsabilità extracontrattuale, il giudice non può sostituire d’ufficio una diversa qualificazione esclusivamente contrattuale per poi applicare in modo automatico il relativo regime di decadenza o prescrizione.
- La censura per violazione delle regole di interpretazione della domanda può essere proposta come vizio di diritto quando si deduce che il giudice abbia erroneamente ricostruito il contenuto sostanziale della pretesa.
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione non esige formule sacramentali o l’esatta etichetta del vizio, ma una chiara esposizione delle ragioni della doglianza e del tipo di decisione richiesta.
- Quando una questione di qualificazione della domanda è errata, i motivi che investono l’omessa pronuncia o la motivazione della sentenza possono risultare assorbiti.
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