Cassazione Civile, Ordinanza n. 12470/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi d'impresa ai fini IRES e maggior valore della produzione ai fini IRAP, oltre imposte, interessi e sanzioni. L'accertamento si fondava su una verifica della Guardia di Finanza, svolta in relazione agli acquisti di tabacchi lavorati esteri da fornitori svizzeri: dal raffronto tra le fatture esibite dalla società e le bollette doganali acquisite in Svizzera, risultavano quantitativi di merce per i quali non erano stati prodotti validi documenti contabili. L'Ufficio aveva quindi ritenuto che la merce non contabilizzata, valorizzata al prezzo medio dei tabacchi fissato annualmente con decreto ministeriale, avesse generato ricavi non dichiarati. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la CTR aveva invece accolto l'impugnazione dell'Agenzia, ritenendo assolto l'onere probatorio dell'Ufficio sulla base di elementi indiziari. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 39, 40 e 42 del d.P.R. n. 600/1973, oltre che del divieto di praesumptum de praesumpto e del principio di erronea valutazione delle prove. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe attribuito alle bollette doganali efficacia piena nel provare sia l'uscita della merce dal territorio svizzero sia la consegna alla società, in assenza di prova certa della destinazione, con conseguente costruzione presuntiva illegittima. La società lamentava inoltre il mancato riconoscimento dei costi di acquisto dei tabacchi presunti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo in parte inammissibile, perché la censura, pur formalmente formulata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile ex art. 360, n. 3, c.p.c. e censurabile semmai nei limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre ritenuto il motivo infondato nella parte in cui denunciava la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., richiamando il principio secondo cui il giudice del merito può fondare il proprio convincimento su presunzioni gravi, precise e concordanti, valutando gli indizi sia singolarmente sia nel loro complesso, e chiarendo che non esiste nell'ordinamento un divieto di presunzioni di secondo grado o a catena, purché ogni passaggio inferenziale sia sorretto da adeguata gravità, precisione e concordanza. Nel caso concreto la CTR aveva valorizzato una pluralità di elementi: le bollette doganali attestanti l'ingresso dei tabacchi in Italia, l'indicazione della società come destinataria, l'archiviazione del procedimento penale svizzero per presunta falsificazione delle bollette, la coerenza tra le bollette contestate e quelle accompagnate da fattura, la scansione temporale delle forniture senza sovrapposizioni, la considerazione dell'esiguità dei tabacchi regolarmente fatturati rispetto all'attività svolta e al contesto commerciale della zona, oltre ad altre circostanze logiche richiamate dall'Ufficio. Conseguentemente la Corte ha confermato la sentenza d'appello e ha condannato la ricorrente alle spese, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è censurabile solo quando si deduce una erronea ricognizione della fattispecie astratta; non quando si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione del fatto concreto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La contestazione della ricostruzione fattuale e della valutazione delle prove appartiene, semmai, al vizio di motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
art. 2727 c.c.
La presunzione semplice può fondare la prova del fatto ignoto anche attraverso una catena inferenziale, se ogni passaggio è logicamente sorretto e conforme ai requisiti dell'art. 2729 c.c.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve prima selezionare gli indizi rilevanti e poi valutarli complessivamente per verificare se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva.
art. 2697 c.c.
L'onere probatorio va assolto mediante elementi idonei a fondare, anche presuntivamente, il fatto costitutivo della pretesa fiscale.
artt. 39, 40 e 42 d.P.R. n. 600/1973
Richiamati dalla ricorrente in relazione all'accertamento redditometrico/induttivo; la Corte non ne svolge un'interpretazione autonoma, ma respinge la censura perché attinente alla valutazione dei fatti e delle presunzioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto tale etichetta, si contesti soltanto la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In tema di prova presuntiva, il giudice deve valutare gli indizi singolarmente e nel loro complesso, potendo desumerne il fatto ignoto solo se gli elementi siano gravi, precisi e concordanti.
- Il cosiddetto divieto di presunzioni di secondo grado o a catena non costituisce un principio autonomo dell'ordinamento: un fatto già accertato per presunzioni può legittimamente costituire la base logica di ulteriori inferenze, purché ciascun passaggio sia adeguatamente sorretto dai requisiti dell'art. 2729 c.c.
- La censura in cassazione contro l'apprezzamento delle presunzioni è fondata solo se il giudice di merito abbia utilizzato elementi privi dei requisiti di gravità, precisione o concordanza, non quando il ricorrente prospetti una diversa lettura probabilistica del medesimo materiale istruttorio.
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