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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22798/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ordine professionale aveva impugnato davanti al tribunale un atto sanzionatorio in materia di privacy, sostenendo che il ricorso dovesse ritenersi tempestivo perché proposto entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In Cassazione ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 e vizio di motivazione apparente, lamentando che il giudice di merito non avesse interpretato la disciplina transitoria dell'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 in modo costituzionalmente orientato e non avesse considerato il precedente delle Sezioni Unite n. 22080/2017. Il ricorrente assumeva inoltre che il tribunale avesse omesso di esaminare la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 2 e 4, della disciplina transitoria sulla privacy.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione del Tribunale di Imperia che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione. Ha osservato che la disciplina transitoria introdotta dall'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 prevede, per i procedimenti sanzionatori non definiti al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, una definizione agevolata con pagamento ridotto; in mancanza, l'atto di contestazione già notificato assume ex lege valore di ordinanza-ingiunzione senza necessità di nuova notifica. Poiché nel caso concreto la contestazione originaria era stata ritualmente notificata e l'ente non aveva utilizzato né il pagamento agevolato né la facoltà di presentare nuove memorie, non vi era stata alcuna compressione del diritto di difesa e non era applicabile l'opposizione recuperatoria elaborata dalle Sezioni Unite per il diverso caso di cartella fondata su atto mai notificato. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 101/2018

    la Corte ritiene che i primi commi disciplinino una valida procedura transitoria di definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori privacy; il quinto comma, che prevedeva l'interruzione legale della prescrizione, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, ma ciò non incide sulla tenuta dei primi quattro commi

  • artt. 161 e 162, comma 2-bis, d.lgs. n. 196/2003

    norme sostanziali violate nel procedimento sanzionatorio in materia di protezione dei dati personali

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 150/2011

    richiamato dal ricorrente come parametro per contestare la tempestività dell'opposizione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente quale vizio di omessa pronuncia/motivazione apparente sulla questione di legittimità costituzionale

  • art. 7 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato per differenziare il regime dell'opposizione alla cartella di pagamento nel diverso caso affrontato dalle Sezioni Unite

  • art. 615 c.p.c.

    menzionato per escludere che nel caso di mancata notifica dell'atto presupposto si debba ricorrere all'opposizione all'esecuzione

  • art. 18 l. n. 689/1981

    richiamato come modello dell'ordinanza-ingiunzione cui l'atto di contestazione può assumere valore ex lege

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    menzionato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • Corte cost. n. 260/2021

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del solo comma 5 dell'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 e, implicitamente, ha confermato la legittimità della disciplina transitoria dei commi precedenti

  • Cass. Sez. U. n. 22080/2017

    riguarda l'opposizione alla cartella di pagamento quando il trasgressore deduca la mancata notifica del verbale o dell'ordinanza; la Corte ne esclude l'applicazione al caso in cui l'atto originario sia stato invece regolarmente notificato

Massime di principio

  • La disciplina transitoria in materia di sanzioni amministrative per violazioni privacy può prevedere che l'atto di contestazione già notificato assuma ex lege valore di ordinanza-ingiunzione, senza necessità di una nuova notificazione, quando il destinatario non aderisca alla definizione agevolata e non presenti memorie difensive nel termine previsto.
  • L'opposizione 'recuperatoria' contro la cartella di pagamento è utilizzabile solo quando il destinatario deduca di non aver avuto conoscenza dell'atto sanzionatorio presupposto per omessa o nulla notifica; se la contestazione originaria è stata regolarmente notificata, tale rimedio non è applicabile.
  • La questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria non è fondata quando il meccanismo legislativo lascia al trasgressore alternative effettive di pagamento ridotto, difesa mediante memorie o pagamento della sanzione, senza compressione irragionevole del diritto di difesa.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, occorre distinguere tra il diverso caso dell'impugnazione della cartella quale primo atto conosciuto e il caso in cui il procedimento sanzionatorio sia già stato portato a conoscenza del destinatario mediante notifica dell'atto contestativo originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrattamento dei dati personaliDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civilePrivacy
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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