Cassazione Civile, Ordinanza n. 22798/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ordine professionale aveva impugnato davanti al tribunale un atto sanzionatorio in materia di privacy, sostenendo che il ricorso dovesse ritenersi tempestivo perché proposto entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In Cassazione ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 e vizio di motivazione apparente, lamentando che il giudice di merito non avesse interpretato la disciplina transitoria dell'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 in modo costituzionalmente orientato e non avesse considerato il precedente delle Sezioni Unite n. 22080/2017. Il ricorrente assumeva inoltre che il tribunale avesse omesso di esaminare la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 2 e 4, della disciplina transitoria sulla privacy.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione del Tribunale di Imperia che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione. Ha osservato che la disciplina transitoria introdotta dall'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 prevede, per i procedimenti sanzionatori non definiti al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, una definizione agevolata con pagamento ridotto; in mancanza, l'atto di contestazione già notificato assume ex lege valore di ordinanza-ingiunzione senza necessità di nuova notifica. Poiché nel caso concreto la contestazione originaria era stata ritualmente notificata e l'ente non aveva utilizzato né il pagamento agevolato né la facoltà di presentare nuove memorie, non vi era stata alcuna compressione del diritto di difesa e non era applicabile l'opposizione recuperatoria elaborata dalle Sezioni Unite per il diverso caso di cartella fondata su atto mai notificato. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. n. 101/2018
la Corte ritiene che i primi commi disciplinino una valida procedura transitoria di definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori privacy; il quinto comma, che prevedeva l'interruzione legale della prescrizione, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, ma ciò non incide sulla tenuta dei primi quattro commi
artt. 161 e 162, comma 2-bis, d.lgs. n. 196/2003
norme sostanziali violate nel procedimento sanzionatorio in materia di protezione dei dati personali
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
richiamato dal ricorrente come parametro per contestare la tempestività dell'opposizione
art. 112 c.p.c.
invocato dal ricorrente quale vizio di omessa pronuncia/motivazione apparente sulla questione di legittimità costituzionale
art. 7 d.lgs. n. 150/2011
richiamato per differenziare il regime dell'opposizione alla cartella di pagamento nel diverso caso affrontato dalle Sezioni Unite
art. 615 c.p.c.
menzionato per escludere che nel caso di mancata notifica dell'atto presupposto si debba ricorrere all'opposizione all'esecuzione
art. 18 l. n. 689/1981
richiamato come modello dell'ordinanza-ingiunzione cui l'atto di contestazione può assumere valore ex lege
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
menzionato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Corte cost. n. 260/2021
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del solo comma 5 dell'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 e, implicitamente, ha confermato la legittimità della disciplina transitoria dei commi precedenti
Cass. Sez. U. n. 22080/2017
riguarda l'opposizione alla cartella di pagamento quando il trasgressore deduca la mancata notifica del verbale o dell'ordinanza; la Corte ne esclude l'applicazione al caso in cui l'atto originario sia stato invece regolarmente notificato
Massime di principio
- La disciplina transitoria in materia di sanzioni amministrative per violazioni privacy può prevedere che l'atto di contestazione già notificato assuma ex lege valore di ordinanza-ingiunzione, senza necessità di una nuova notificazione, quando il destinatario non aderisca alla definizione agevolata e non presenti memorie difensive nel termine previsto.
- L'opposizione 'recuperatoria' contro la cartella di pagamento è utilizzabile solo quando il destinatario deduca di non aver avuto conoscenza dell'atto sanzionatorio presupposto per omessa o nulla notifica; se la contestazione originaria è stata regolarmente notificata, tale rimedio non è applicabile.
- La questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria non è fondata quando il meccanismo legislativo lascia al trasgressore alternative effettive di pagamento ridotto, difesa mediante memorie o pagamento della sanzione, senza compressione irragionevole del diritto di difesa.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, occorre distinguere tra il diverso caso dell'impugnazione della cartella quale primo atto conosciuto e il caso in cui il procedimento sanzionatorio sia già stato portato a conoscenza del destinatario mediante notifica dell'atto contestativo originario.
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