Cassazione Penale, Ordinanza n. 17716/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
Nel procedimento a carico dell'imputato, definito con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. davanti al GUP, le parti civili avevano ottenuto la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali, liquidate dal giudice in euro 1.513,00 oltre accessori e spese vive. Le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione lamentando che la liquidazione fosse stata effettuata in misura inferiore al dovuto. In particolare hanno dedotto: la violazione dell'art. 12 del D.M. n. 55 del 2014 per non avere considerato l'attività difensiva svolta nelle indagini preliminari e nell'udienza predibattimentale; la violazione dell'art. 16 del medesimo decreto; e, con un ulteriore motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere applicato parametri corrispondenti ai minimi previsti per la sola udienza preliminare. Sostenevano che la corretta applicazione dei parametri e la valutazione dell'attività effettivamente svolta avrebbero comportato una liquidazione pari a euro 5.202,00 oltre accessori.
La decisione
La Corte non decide nel merito della quantificazione delle spese, ma dichiara che l'impugnazione riguarda esclusivamente interessi civili e che, in applicazione dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., il ricorso deve essere rinviato per la prosecuzione alla competente sezione civile della Corte di cassazione, poiché la sentenza è stata impugnata solo sul capo relativo alla rifusione delle spese della parte civile e il ricorso non è inammissibile. La Corte richiama la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla distinzione tra ricorso per soli interessi civili e impugnazione destinata al giudice civile competente.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il capo sulle spese della parte civile è autonomo rispetto all'accordo sulla pena.
art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile
Quando l'impugnazione riguarda solo statuizioni civili e non è inammissibile, la Cassazione non decide il merito ma rinvia per la prosecuzione alla sezione civile competente.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È stata invocata come norma di censura per violazione di legge in relazione alla liquidazione delle spese.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È stata invocata come norma di censura per vizio di motivazione sulla quantificazione delle spese.
art. 12 D.M. n. 55 del 2014
Richiamato dalle parti ricorrenti per contestare la mancata considerazione dell'attività difensiva svolta nelle fasi precedenti all'udienza preliminare.
art. 16 D.M. n. 55 del 2014
Richiamato dalle parti ricorrenti quale parametro normativo per la liquidazione delle spese.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il catalogo dei vizi denunziabili per la sentenza di patteggiamento riguarda le sole statuizioni che recepiscono l'accordo tra PM e imputato, non le decisioni autonome sulle spese della parte civile.
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha introdotto l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., che disciplina il rinvio al giudice civile per le impugnazioni sui soli interessi civili.
l. n. 103 del 2017
Richiamata per ribadire che, anche dopo la riforma, resta impugnabile il capo sulle spese di parte civile.
Massime di principio
- Quando la sentenza penale è impugnata esclusivamente per il capo civile relativo alla rifusione delle spese di parte civile, la Corte di cassazione, se il ricorso non è inammissibile, non entra nel merito ma rinvia la prosecuzione alla sezione civile competente ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
- Nel patteggiamento, la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile costituisce un capo autonomo rispetto all'accordo tra pubblico ministero e imputato, perché riguarda effetti civili estranei alla pattuizione sulla pena.
- La limitazione dei motivi ricorribili contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. opera per le statuizioni che recepiscono il contenuto dell'accordo penale, non per le determinazioni ulteriori del giudice, come la condanna alla rifusione delle spese della parte civile.
- La parte civile può censurare in cassazione la pertinenza, la documentazione e la congruità delle spese liquidate, nonché la considerazione dell'attività difensiva svolta nelle diverse fasi del procedimento, purché l'impugnazione verta su capi civili autonomi e non sia inammissibile.
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