Regolamento (UE) 2017/1522
Regolamento delegato (UE) 2017/1522 della Commissione, del 2 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro armonizzato per composizione, informazione al consumatore e notifica dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Fissa limiti minimi e massimi per energia, macronutrienti e micronutrienti, impone specifiche diciture obbligatorie e disciplina in modo restrittivo le indicazioni nutrizionali e sulla salute. Prevede inoltre un obbligo di notifica alle autorità competenti, salvo sistemi nazionali equivalenti di controllo, e si applica dal 26 settembre 2022.
Prescrizioni specifiche di composizione, etichettatura, presentazione, pubblicità e notifica per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti qualificati dal regolamento (UE) n. 609/2013 come "sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso", destinati ad adulti obesi o in sovrappeso sani che intendono perdere peso. Riguarda gli operatori del settore alimentare che li fabbricano e immettono sul mercato nell'Unione, nonché le autorità nazionali competenti incaricate del controllo ufficiale. Si applica ai prodotti pronti per l'uso o commercializzati dopo preparazione secondo le istruzioni del fabbricante, con applicazione dal 26 settembre 2022; è previsto il richiamo ai regolamenti UE n. 1169/2011, 609/2013, 1924/2006 e 178/2002. Sono escluse o vietate alcune indicazioni e pratiche promozionali specifiche, mentre restano possibili solo alcune deroghe espressamente previste.
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
Il regolamento delegato (UE) 2017/1522 integra il regolamento (UE) n. 609/2013 con prescrizioni specifiche per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. La disciplina riprende l'impostazione della precedente direttiva 96/8/CE, ma la aggiorna alla luce delle basi scientifiche richiamate nei considerando, con l'obiettivo di garantire sia la libera circolazione dei prodotti sia un elevato livello di tutela della salute pubblica.
Ambito e finalità
I prodotti interessati sono formulati per adulti obesi o in sovrappeso sani che intendono ridurre il peso. Il regolamento si applica alle prescrizioni di composizione, alle informazioni al consumatore, alla presentazione e pubblicità, nonché alla notifica alle autorità nazionali competenti; i prodotti possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle nuove regole.
Prescrizioni di composizione
L'articolo 3 rinvia all'allegato I, che definisce i parametri nutrizionali essenziali della razione giornaliera. In particolare, l'apporto energetico deve essere compreso tra 2 510 kJ (600 kcal) e 5 020 kJ (1 200 kcal) per l'intera razione giornaliera. Le proteine devono essere comprese tra 75 g e 105 g e devono presentare un punteggio aminoacidico corretto per la digeribilità proteica pari a 1,0 rispetto alle proteine di riferimento dell'allegato II. L'allegato fissa inoltre valori minimi per colina, acidi grassi essenziali, carboidrati, vitamine e minerali; il magnesio non può superare 250 mg per razione giornaliera.
L'aggiunta di amminoacidi è consentita solo per migliorare il valore nutrizionale delle proteine e nella misura necessaria a tale scopo. Altri ingredienti sono ammessi soltanto se la loro idoneità per adulti obesi o in sovrappeso sani è dimostrata mediante dati scientifici generalmente accettati.
Etichettatura, presentazione e pubblicità
L'articolo 4 impone una serie di diciture obbligatorie aggiuntive rispetto a quelle del regolamento (UE) n. 1169/2011. Tra queste, la più rilevante è l'indicazione che il prodotto è destinato solo ad adulti obesi o in sovrappeso sani che intendono perdere peso. Devono inoltre comparire avvertenze per gravidanza, allattamento, adolescenti e soggetti con determinate patologie, l'importanza di un adeguato apporto di liquidi e l'avviso che il prodotto fornisce adeguate quantità giornaliere di nutrienti essenziali se usato secondo le istruzioni.
È obbligatoria anche l'indicazione che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, per più di otto settimane o ripetutamente per periodi più brevi. Se necessario, devono essere riportate istruzioni di preparazione; se l'uso secondo le istruzioni determina un apporto giornaliero di polioli superiore a 20 g, occorre avvertire che l'alimento può avere effetto lassativo. Se non sono aggiunte fibre alimentari, deve figurare l'invito a consultare un professionista della sanità sulla possibilità di integrare il prodotto con fibre.
L'etichetta deve essere stampata nel rispetto delle prescrizioni di leggibilità del regolamento (UE) n. 1169/2011. Inoltre, etichettatura, presentazione e pubblicità non possono contenere riferimenti al ritmo o all'entità della perdita di peso conseguibile con il prodotto.
Dichiarazione nutrizionale
L'articolo 5 rafforza la disciplina della dichiarazione nutrizionale rispetto al regime generale del regolamento (UE) n. 1169/2011. Oltre agli elementi ordinari, la dichiarazione deve indicare la quantità di ciascuna vitamina e minerale elencati nell'allegato I, nonché la colina e, se aggiunte, le fibre alimentari. Può inoltre includere grassi, carboidrati, altre sostanze elencate nell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 e sostanze aggiunte conformemente all'articolo 3, paragrafo 3.
Le informazioni nutrizionali non devono essere ripetute altrove nell'etichettatura, la dichiarazione è obbligatoria per tutti i prodotti a prescindere dalla dimensione del contenitore e i valori devono essere espressi per l'intera razione giornaliera e per porzione e/o unità di consumo del prodotto pronto per l'uso. Se opportuno, è possibile aggiungere anche il dato per 100 g o 100 ml del prodotto come venduto. È invece esclusa l'espressione come percentuale delle assunzioni di riferimento. L'articolo consente anche l'uso delle diciture "dieta a bassissimo contenuto calorico" e "dieta a basso contenuto calorico" solo entro le soglie energetiche rispettivamente inferiori a 800 kcal/giorno e comprese tra 800 e 1 200 kcal/giorno.
Indicazioni nutrizionali e sulla salute
L'articolo 6 vieta in linea generale le indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti in questione. In deroga, è consentita l'indicazione "fibre aggiunte" soltanto se il contenuto di fibre alimentari non è inferiore a 10 g.
Notifica e controlli
Ai sensi dell'articolo 7, quando il prodotto è immesso sul mercato, l'operatore del settore alimentare deve notificare all'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato le informazioni figuranti sull'etichetta, trasmettendo un modello dell'etichetta e ogni altra informazione ragionevolmente richiesta per verificare la conformità. L'obbligo può essere escluso se lo Stato membro applica un sistema nazionale efficace di controllo ufficiale equivalente.
Entrata in vigore e coordinamento con il diritto previgente
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 26 settembre 2022. L'articolo 8 dispone che i riferimenti alla direttiva 96/8/CE contenuti in altri atti devono intendersi riferiti al presente regolamento.
Disposizioni principali
Oggetto e denominazione di vendita
Il regolamento definisce prescrizioni specifiche in materia di composizione, etichettatura/presentazione/pubblicità e notifica. La denominazione di vendita del prodotto disciplinato è "sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso" e tali prodotti possono essere immessi sul mercato solo se conformi al regolamento.
Prescrizioni di composizione
L'allegato I fissa i requisiti nutrizionali della razione giornaliera: energia tra 2 510 kJ (600 kcal) e 5 020 kJ (1 200 kcal), proteine tra 75 g e 105 g, colina almeno 400 mg, acido linoleico almeno 11 g, acido alfa-linolenico almeno 1,4 g, carboidrati almeno 30 g. Sono inoltre fissati livelli minimi per vitamine e minerali nella tabella 1 dell'allegato I, con un limite massimo di magnesio pari a 250 mg per razione giornaliera.
Proteine, amminoacidi e ingredienti aggiuntivi
Le proteine devono avere un punteggio aminoacidico corretto per la digeribilità proteica pari a 1,0 rispetto alle proteine di riferimento dell'allegato II. L'aggiunta di amminoacidi è ammessa solo per migliorare il valore nutrizionale delle proteine e nei limiti necessari a tale scopo. Possono essere aggiunti altri ingredienti solo se la loro idoneità per adulti obesi o in sovrappeso sani è dimostrata con dati scientifici generalmente accettati.
Informazioni obbligatorie in ეტichetta
Oltre alle informazioni obbligatorie del regolamento (UE) n. 1169/2011, devono figurare diciture specifiche: destinazione esclusiva ad adulti obesi o in sovrappeso sani; avvertenza per gravidanza, allattamento, adolescenti o soggetti con determinate patologie; importanza di un adeguato apporto di liquidi; garanzia di adeguate quantità giornaliere di nutrienti essenziali se usato secondo le istruzioni; divieto di uso per più di otto settimane o ripetutamente per periodi più brevi senza parere medico; istruzioni di preparazione; avvertenza sugli effetti lassativi se i polioli superano 20 g al giorno; avviso di consultare un professionista sanitario sulla possibile integrazione di fibre se non aggiunte fibre alimentari.
Modalità di presentazione della dichiarazione nutrizionale
La dichiarazione nutrizionale è obbligatoria per tutti i prodotti, anche se l'imballaggio o il contenitore sono di piccole dimensioni. Deve includere, oltre agli elementi del regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di ogni vitamina e minerale dell'allegato I, la colina e, se aggiunte, le fibre alimentari; può includere anche grassi, carboidrati, altre sostanze dell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 e sostanze aggiunte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3. I valori sono espressi per l'intera razione giornaliera e per porzione e/o unità di consumo del prodotto pronto per l'uso; non devono essere ripetuti nell'etichettatura né espressi come percentuale delle assunzioni di riferimento UE.
Diciture caloriche volontarie
Possono essere usate le diciture "dieta a bassissimo contenuto calorico" se il prodotto è inferiore a 3 360 kJ/giorno (800 kcal/giorno) e "dieta a basso contenuto calorico" se il prodotto è compreso tra 3 360 kJ/giorno (800 kcal/giorno) e 5 040 kJ/giorno (1 200 kcal/giorno).
Indicazioni nutrizionali e sulla salute
In linea generale i prodotti non possono recare indicazioni nutrizionali e sulla salute. È ammessa in deroga l'indicazione nutrizionale "fibre aggiunte" solo se il contenuto di fibre alimentari non è inferiore a 10 g.
Divieti su perdita di peso e obblighi di pubblicità
L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità non possono contenere alcun riferimento al ritmo o all'entità della perdita di peso conseguibili con l'uso del prodotto.
Notifica alle autorità competenti
Al momento dell'immissione sul mercato, l'operatore deve notificare all'autorità competente di ogni Stato membro in cui il prodotto è commercializzato le informazioni riportate in etichetta, trasmettendo un modello dell'etichetta e ogni altra informazione ragionevolmente richiesta per verificare la conformità. L'obbligo non si applica se lo Stato membro prevede un sistema nazionale di controllo ufficiale equivalente ed efficace.
Rapporti con la direttiva 96/8/CE e applicazione nel tempo
I riferimenti alla direttiva 96/8/CE in altri atti si intendono fatti al presente regolamento. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 26 settembre 2022.
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