Cassazione Penale, Sentenza n. 21102/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della correzione di errore materiale operata dalla Corte d'appello che aveva specificato che la "società immobiliare Morelli di Belfanti" doveva intendersi riferita alla "società immobiliare Morelli di Belfanti Tommaso" con indicazione della sede e della ripartizione delle quote (48% Belfanti Tommaso; 48% Stuani Malvina; 4% Belfanti Pier Vittorio). Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge perché il provvedimento di confisca non sarebbe stato preceduto da sequestro delle medesime quote a carico degli stessi soggetti; (ii) nullità del provvedimento per essere stato emesso "de plano" fuori dal contraddittorio, con pregiudizio per l'interesse a contestare la validità della cessione e per l'esistenza di un ricorso pendente in Cassazione; (iii) necessità di valutare la cessione intervenuta dopo la revoca dell'originario sequestro
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, dovuta all'annullamento del provvedimento originario da parte della sentenza della Cassazione 30/11/2022 n. 5777, che ha investito anche i profili contestati (omessa perimetrazione temporale della pericolosità sociale e giudizio di sproporzione) rendendo necessario ridefinire l'ambito dei beni oggetto di confisca. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
norma procedurale richiamata per la modalità di trattazione del ricorso (esame secondo le forme previste dal decreto)
art. 616 c.p.p.
norma applicata per irrogare la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento nella Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile
sentenza Corte Suprema di Cassazione 30 novembre 2022, n. 5777
atto giurisprudenziale che ha annullato il provvedimento originario: tale annullamento ha determinato la sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente al controllo della correzione di errore materiale
Massime di principio
- Se l'atto impugnato è stato previamente annullato da decisione successiva, il ricorso destinato a contestare atti connessi può risultare inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse: occorre verificare l'effettiva utilità della pronuncia richiesta
- La correzione di un errore materiale (perimetrazione di soggetti o quote) può diventare priva di efficacia se l'atto originario che la giustificava è stato annullato; il ricorrente deve dimostrare interesse concreto e attuale per mantenere il ricorso
- Le censure relative all'omessa previa esecuzione di sequestro (prima di disporre la confisca) sono da valutare tempestivamente e richiedono prova dell'irregolarità procedurale; tuttavia, la loro rilevanza può essere superata da vicende sopravvenute (es. annullamento dell'atto principale)
- La dedotta violazione del contraddittorio (provvedimento emesso de plano) è opponibile quando il provvedimento produce effetti reali e attuali sul ricorrente; se gli effetti sono venuti meno per decisione successiva, l'impugnazione rischia l'inammissibilità
- Presentare ricorso privo di interesse sostanziale o ormai inefficace può comportare sanzioni processuali (condanna alle spese e contributo alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'ordinamento; valutare sempre la persistenza dell'interesse prima di proporre impugnazioni
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