Cassazione Civile, Ordinanza n. 27113/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore idrico)
La controversia
La società proprietaria di un fabbricato aveva convenuto in giudizio la società gestrice della rete idrica per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva derivati da una perdita d'acqua potabile della condotta. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente, con esclusione di alcuni danni ritenuti dipendenti da cause diverse dalla perdita idrica. La Corte d'appello aveva poi riformato la decisione rigettando integralmente la domanda, ritenendo non provato il nesso causale tra la rottura della condotta e i pregiudizi dedotti. Con il ricorso per cassazione la parte attrice ha dedotto: 1) nullità/violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o contraddittoria, sostenendo che la consulenza tecnica d'ufficio avesse invece ricondotto i danni alla perdita idrica; 2) violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi, in particolare delle risultanze peritali circa la normale non manifestazione dei fenomeni in assenza della perdita; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il nesso causale fosse stato già provato e comunque non contestato dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché la motivazione della Corte territoriale era intellegibile e non apparente: il giudice di merito aveva valorizzato lo stato di abbandono dell'immobile, i tempi lunghi necessari per la risalita capillare, la collocazione temporale della perdita e la mancanza di prova sullo stato pregresso del bene, concludendo che non fosse dimostrato il nesso causale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione, e comunque operava la doppia conforme quanto ai danni al muro perimetrale e d'ambito. Il terzo motivo è stato giudicato infondato poiché la mancata contestazione non vincola meccanicamente il giudice, che può comunque escludere il fatto allegato sulla base degli atti e delle prove raccolte; inoltre, nella domanda risarcitoria restava a carico dell'attore la prova del nesso causale. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto dell'inammissibilità, è dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
La censura per motivazione apparente o contraddittoria è infondata quando la motivazione del giudice di merito è riconoscibile, coerente e consente di comprendere il percorso logico seguito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio è escluso quando la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e non indica un vero omesso esame di un fatto decisivo.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio risarcitorio grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la condotta/fatto dannoso e i pregiudizi lamentati.
art. 116 c.p.c.
Il giudice valuta le prove secondo il prudente apprezzamento e può apprezzare anche la mancata contestazione alla luce dell'intero compendio probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità da danno cagionato da cosa in custodia, il danneggiato deve sempre dimostrare, oltre all'evento e al danno, il nesso causale tra la cosa e il pregiudizio concretamente lamentato; il criterio oggettivo della custodia non elimina tale onere.
- La motivazione è solo apparente quando manca un percorso argomentativo comprensibile; non lo è se il giudice esplicita le ragioni del proprio convincimento, anche valorizzando il contenuto complessivo della consulenza tecnica e degli altri atti.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una rivalutazione delle prove o per sostituire l'apprezzamento di merito della Corte di cassazione a quello del giudice di merito.
- La mancata contestazione di un fatto allegato non impedisce al giudice di merito di escluderne la verità quando dagli atti e dal materiale probatorio emerga il contrario; la non contestazione non produce un vincolo di automatica conformazione.
- Quando la decisione di appello conferma la sentenza di primo grado sui medesimi punti di fatto, la censura in cassazione incontra il limite della doppia conforme, che restringe ulteriormente la deducibilità del vizio motivazionale.
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