Sentenza n. 629/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, sezione lavoro, 15 febbraio 2024 n. 309, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, sezione lavoro, n. 309 del 15 febbraio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle il beneficio economico di euro 500,00 annui, mediante attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29 settembre 2024, ma l’amministrazione non aveva provveduto all’adempimento. È stata chiesta anche l’applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l’esistenza del giudicato, la notifica della sentenza al Ministero e l’inerzia dell’amministrazione, che non ha fornito elementi ostativi all’esecuzione. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per compiere gli adempimenti necessari. In caso di ulteriore inadempimento, ha disposto che provveda, entro i successivi sessanta giorni, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o altro funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediarsi su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. La penalità di mora è stata negata perché la somma dovuta è di modesta entità e la sentenza civile aveva già riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza e l’adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107
È richiamato quale fondamento del beneficio economico annuo di euro 500,00 attribuito al personale docente mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30
È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza civile all’amministrazione resistente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando risulti l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, la sua conoscenza da parte dell’amministrazione e il persistente mancato adempimento dell’obbligo conformativo o patrimoniale da esso derivante.
- In presenza di un inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e predeterminare, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
- La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo alla modesta entità della somma dovuta e all’avvenuto riconoscimento di interessi e rivalutazione nel giudizio presupposto, non sussistano concrete esigenze di coercizione indiretta dell’adempimento.
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