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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37959/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 14/01/2025 che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado aumentando il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente denunciava: 1) violazione dell'art. 597 c.p.p. perché la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente un'aggravante (violenza sulle cose ex art. 625 n.2) che il Tribunale aveva implicitamente escluso; 2) errata applicazione dell'art. 157 c.p. perché i reati (furto in appartamento e evasione) sarebbero invece prescritti; 3) vizio di motivazione in ordine a qualificazione giuridica, aumento per continuazione e aumento per recidiva, compresa la misura degli aumenti adottati dalla Corte di appello.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: ha accertato che il Tribunale aveva effettivamente dichiarato la responsabilità per il furto aggravato (art. 624-bis in relazione a art. 625 n.2) e aveva applicato l'art. 99 c.p. (recidiva), come emergeva dal dispositivo e dalla motivazione di primo grado; pertanto la Corte di appello era legittimata a rivedere il trattamento sanzionatorio in relazione agli specifici profili dedotti in appello. Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato che, dovendo applicarsi la recidiva reiterata, i termini prescrizionali ordinari vanno aumentati (art. 161 c.p.), per cui né il reato di evasione né il furto sono prescritti. Sulla determinazione della pena la Corte di legittimità ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello: la pena base è stata adeguatamente determinata con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., la recidiva è stata adeguatamente motivata e l'utilizzo del criterio moderatore (art. 63, comma 4) e la modulazione dell'aumento per recidiva e per continuazione risultano coerenti e non viziati da manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la decisione di appello; la Corte di legittimità non ha rilevato violazione perché le deduzioni sulle qualificazioni non erano state sollevate in primo grado e risultavano comunque coerenti con dispositivo e motivazione

  • art. 133 cod. pen.

    Usato come criterio generale per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente richiamato i criteri di cui all'art. 133 nella determinazione della pena base

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sostanziale in relazione al furto in appartamento; la Corte ha confermato che il reato è stato ritenuto aggravato (comma 3) e che la pena base indicata dalla Corte d'appello è coerente con il minimo edittale

  • art. 625 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante 'violenza sulle cose' (n.2); la Corte ha ritenuto che tale aggravante fosse già contestata in imputazione e concretamente considerata dal Tribunale

  • art. 385 cod. pen.

    Norma relativa al reato di evasione contestato; la Corte ha escluso che il reato fosse prescritto soprattutto alla luce dell'aumento prescrizionale per recidiva

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come riferimento di concorso di persone nell'esecuzione del reato (concorso di reati di più persone)

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione tra reati; la Corte ha verificato che l'aumento per continuazione sia stato calcolato correttamente (tenendo conto della recidiva e dei limiti minimi previsti)

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la Corte ha confermato l'applicazione della recidiva reiterata e l'incidenza di tale circostanza sulla determinazione della pena e sui termini di prescrizione

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: la Corte ha applicato i criteri per il computo della prescrizione tenendo conto degli aumenti dovuti alla recidiva e agli atti interruttivi, ritenendo non matura la prescrizione

  • art. 161 cod. pen.

    Stabilisce gli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione e gli aumenti; la Corte ha richiamato l'aumento di due terzi per la recidiva reiterata ai fini della prescrizione

  • art. 63 cod. pen.

    Criterio moderatore tra aggravanti a effetto speciale: la Corte ha ritenuto applicabile il criterio e ha motivato la scelta di privilegiare una aggravante rispetto all'altra

Massime di principio

  • Se in primo grado un'aggravante è espressamente contestata nell'imputazione e non viene impugnata dalla difesa, il giudice d'appello può tenerne conto nel rideterminare la pena; la mancata motivazione dettagliata in primo grado non equivale automaticamente alla esclusione dell'aggravante.
  • La prescrizione va valutata tenendo conto degli aumenti derivanti dalla recidiva e degli atti interruttivi: l'applicazione della recidiva può allungare in modo significativo i termini prescrizionali e rendere infondata una doglianza sulla prescrizione.
  • L'onere motivazionale del giudice sul trattamento sanzionatorio è più stringente quando la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale; per pene vicine al minimo la motivazione può essere più sintetica purché siano richiamati i criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Quando sono contestate più aggravanti ad effetto speciale, il giudice può applicare il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4 (scegliendo quale aggravante sia più grave) e motivare la misura dell'aumento, potendo attenuare l'aumento per recidiva nei limiti consentiti dalla legge.
  • In tema di continuazione, l'aumento per continuazione deve essere calcolato sulla pena già aumentata per effetto della recidiva, e non sulla pena base; errori nel computo devono essere valutati alla luce della normativa e della giurisprudenza consolidata.
  • La mancata impugnazione di singoli profili di fatto o di diritto in sede di appello può essere interpretata come accettazione tacita di quelle scelte giudiziarie e limita le censure che possono essere sollevate in sede di legittimità.
  • Le contestazioni sulla qualificazione giuridica e sulla motivazione richiedono che la difesa abbia prospettato in modo chiaro e specifico i profili di illogicità o contraddittorietà; argomentazioni generiche o basate su omessa motivazione in primo grado possono risultare inefficaci se il dispositivo e il contesto processuale indicano altrimenti.

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