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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23988/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 23/06/2021 con più censure: 1) rigetto della richiesta di dichiarare inefficace l'ordine di esecuzione, sostenendo che la rideterminazione della pena in fase esecutiva ha ridotto la pena residua sotto i tre anni e quindi avrebbe dovuto essere disposto un ordine di esecuzione con sospensione ex art. 656 c.p.p. per consentire la richiesta di misure alternative; 2) impugnazione della revoca dell'indulto concessogli, deducendo che la condanna che ha determinato la revoca sarebbe stata già interessata da un cumulo precedente che non aveva disposto la revoca e che la successiva sentenza passata in giudicato non era connessa ai fatti dell'indulto; 3) mancato conteggio di un periodo di pena già sofferto dopo il 20/09/2016 nell'ordine di esecuzione; 4) rigetto della richiesta di rideterminazione delle pene alla luce della Decisione quadro 2004/757/GAI e della sentenza della Corte Costituzionale n.40/2019, con contestata illegittimità e incompatibilità della normativa interna sulle droghe leggere con il diritto UE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza (tra cui Sent. Nonaj Ermal) affermando che la rideterminazione della pena intervenuta dopo l'inizio dell'esecuzione non comporta l'annullamento dell'ordine di esecuzione né la ripetizione della fase di sospensione: la verifica della sussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 656 c.p.p. si compie prima dell'emissione dell'ordine e le vicende successive non ne mutano l'efficacia, essendo l'unica conseguenza l'obbligo di comunicare la nuova scadenza dell'esecuzione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la revoca dell'indulto, quando ricorre la condizione di pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo commesso nel quinquennio, è un obbligo ex art. 3 L. 31/07/2006 n.241 e può essere richiesta anche in momento successivo al verificarsi del presupposto; è irrilevante che la richiesta sia stata proposta a seguito del passaggio in giudicato di sentenza non connessa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere nuova questione non proposta nell'incidente di esecuzione, rientrando nella causa di inammissibilità dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il quarto motivo è infondato: la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la Decisione quadro 2004/757/GAI impone obblighi minimi di punizione e non impedisce la normativa nazionale sanzionatoria applicata ai delitti di cessione di stupefacenti; la sentenza della Corte di Giustizia C-634/18 è coerente con l'interpretazione che l'art. 4 della Decisione quadro stabilisca limiti minimi. Infine il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    La verifica sulla opportuna applicazione della sospensione dell'esecuzione (comma 5) deve essere fatta dal pubblico ministero prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione; la rideterminazione della pena sopravvenuta dopo l'inizio dell'esecuzione non annulla l'ordine legittimamente emesso

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti all'esposizione dei motivi nel ricorso in sede di cassazione indicati nel procedimento

  • art. 3 L. 31 luglio 2006, n. 241

    Stabilisce l'obbligo di revoca dell'indulto quando ricorre condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo commesso nel quinquennio; la richiesta di revoca può essere proposta anche successivamente al verificarsi del presupposto

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Barra l'ammissibilità del ricorso per cassazione per violazioni di legge non dedotte in appello o non proposte nel giudizio di incidente di esecuzione; ragione per cui questioni nuove sono inammissibili in cassazione

  • Decisione quadro 2004/757/GAI

    La Decisione quadro fissa obblighi minimi di punizione per i reati connessi agli stupefacenti; non impone livelli massimi che rendano incompatibile la normativa nazionale: l'art. 4 detta solo limiti minimi, per cui la disciplina nazionale non risulta incompatibile

  • Pronuncia Corte di Giustizia C-634/18 (Prokuratura Rejonowa w Słupsku v JI)

    Conferma che l'art. 4 della Decisione quadro stabilisce obblighi minimi (pena detentiva fino ad almeno tre anni) e quindi non contrasta con l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità italiana

  • Sentenza Corte Costituzionale 8 marzo 2019, n. 40

    Richiamata dal ricorrente per ottenere rideterminazione delle pene, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto non applicabile nella fattispecie per ottenere una rideterminazione esecutiva delle pene per i reati di cessione di stupefacenti

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

Massime di principio

  • La rideterminazione della pena in sede esecutiva, se avviene dopo l'inizio dell'esecuzione, non determina automaticamente l'annullamento dell'ordine di esecuzione né la ripetizione della fase di sospensione: la verifica sulla sospensione ex art. 656 c.p.p. si esegue prima dell'emissione dell'ordine e le vicende successive sono irrilevanti ai fini dell'efficacia dell'ordine
  • La revoca dell'indulto è dovuta quando ricorrono i presupposti normativi (pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo commesso nel quinquennio) e può essere chiesta anche in momento successivo al verificarsi del presupposto; l'assenza di una richiesta immediata non preclude la successiva proposizione
  • Le questioni nuove non sollevate nell'istanza di incidente di esecuzione non possono essere dedotte direttamente in cassazione per violazioni di legge: vanno proposte nelle sedi procedurali opportune (incidente di esecuzione o altro rimedio procedurale) per non incorrere in inammissibilità
  • La Decisione quadro 2004/757/GAI stabilisce parametri minimi di punizione e non obbliga gli Stati membri a rideterminare al ribasso le sanzioni interne; le doglianze di incompatibilità con il diritto UE richiedono un concreto contrasto tra i parametri europei e la normativa nazionale, che non risulta sussistere nella giurisprudenza consolidata
  • Per ottenere la sospensione dell'esecuzione o la possibilità di chiedere misure alternative è essenziale che il problema venga affrontato e richiesto nelle fasi procedurali idonee prima dell'emissione dell'ordine, o mediante istanza tempestiva di misure alternative, onde evitare la perdita del rimedio

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