Cassazione Penale, Sentenza n. 13486/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano per cassazione la sentenza di condanna per furto aggravato di energia elettrica contestando la carenza della prova a loro carico. Denunciavano nullità e contraddittorietà della motivazione per aver valorizzato una dichiarazione di domicilio formalizzata mesi dopo la verifica tecnica e per aver ritenuto sufficienti indizi (anche in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p.) quando, secondo i ricorrenti, non sussistevano i requisiti per sostenere una condanna basata su prove indiziarie. Inoltre rilevavano che l'utenza era intestata solo a Addolorato e che la precedente cessazione dell'utenza avrebbe inficiato la riconducibilità della condotta a entrambi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto applicabile la nozione di "doppia conforme" (sentenza di appello saldata a quella di primo grado) e ha confermato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la responsabilità sulla base di plurimi elementi indiziari: la dimora abituale degli imputati nell'immobile beneficiario dell'allaccio illecito, la tempestiva riattivazione dell'utenza il giorno dopo l'interruzione, la mancanza di elementi contrari allegati dalla difesa e la possibilità, in base alla giurisprudenza, di ritenere responsabile chi si avvale consapevolmente dell'allaccio realizzato da altri. Ha altresì precisato che la sopravvenuta previsione di procedibilità a querela (D.Lgs. 150/2022) non incide sull'inammissibilità del ricorso e non modifica il "giudicato sostanziale". I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 (convertito)
Richiamato per giustificare il trattamento cartolare del procedimento (modalità di trattazione del processo durante emergenza sanitaria).
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito)
Ulteriore norma richiamata per la trattazione cartolare del procedimento.
art. 192, comma 2, c.p.p.
Norma sui requisiti della prova indiziaria; la Corte ha ritenuto che i criteri richiesti fossero soddisfatti in concreto alla luce di plurimi indizi concatenati.
art. 43 c.c.
Richiamato in tema di residenza/dimora abituale quale elemento indiziario utile a collegare gli imputati all'alloggio beneficiario dell'allaccio illecito.
art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.
Norma che prevede il furto aggravato dalla violenza sulle cose: la Corte ha osservato che l'aggravante è configurabile anche quando l'allaccio è materialmente compiuto da terzi e l'imputato si avvale consapevolmente dell'allaccio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e agli importi per la Cassa delle ammende.
art. 2, comma 1, lett. i), Decreto Legislativo n. 150/2022
Ha reso il delitto in questione procedibile a querela; la Corte ha rilevato che tale sopravvenienza non incide sul giudicato sostanziale quando il ricorso è inammissibile.
art. 673 cod. proc. pen.
Richiamato quale rimedio per revoca della sentenza in ipotesi di abolitio criminis; la Corte ha distinto la sopravvenuta procedibilità a querela dall'abrogazione del reato, ritenendo che la prima non determini automaticamente la revoca del giudicato.
Massime di principio
- La "doppia conforme" consente alla Cassazione di leggere congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado: se le stesse si saldano, il controllo di legittimità sul vizio di motivazione è più restrittivo.
- La prova indiziaria è ammissibile se fondata su plurimi elementi coerenti fra loro (es. dimora nell'immobile, tempestiva riattivazione dell'utenza dopo sospensione, mancanza di elementi contrari): in tali casi il giudice può ritenere integrati i requisiti di cui all'art. 192 c.p.p.
- Il principio del "cui prodest" è utilizzabile in giudizio purché supportato da altri indizi concreti e di valore probatorio.
- Spetta all'imputato, una volta che l'accusa abbia assolto il proprio onere anche per presunzioni o massime di esperienza, allegare e documentare elementi concreti che escludano la propria responsabilità (onere di allegazione del contrasto).
- Chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo può essere ritenuto responsabile del furto aggravato anche se la manomissione è stata eseguita materialmente da terzi; la distinzione tra autore materiale e beneficiario rileva solo se incide sull'elemento soggettivo.
- La sopravvenuta modifica che rende un reato procedibile a querela non ha effetto automatico sul giudicato sostanziale né cancella le decisioni divenute definitive, a differenza dell'abolitio criminis.
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