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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13486/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano per cassazione la sentenza di condanna per furto aggravato di energia elettrica contestando la carenza della prova a loro carico. Denunciavano nullità e contraddittorietà della motivazione per aver valorizzato una dichiarazione di domicilio formalizzata mesi dopo la verifica tecnica e per aver ritenuto sufficienti indizi (anche in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p.) quando, secondo i ricorrenti, non sussistevano i requisiti per sostenere una condanna basata su prove indiziarie. Inoltre rilevavano che l'utenza era intestata solo a Addolorato e che la precedente cessazione dell'utenza avrebbe inficiato la riconducibilità della condotta a entrambi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto applicabile la nozione di "doppia conforme" (sentenza di appello saldata a quella di primo grado) e ha confermato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la responsabilità sulla base di plurimi elementi indiziari: la dimora abituale degli imputati nell'immobile beneficiario dell'allaccio illecito, la tempestiva riattivazione dell'utenza il giorno dopo l'interruzione, la mancanza di elementi contrari allegati dalla difesa e la possibilità, in base alla giurisprudenza, di ritenere responsabile chi si avvale consapevolmente dell'allaccio realizzato da altri. Ha altresì precisato che la sopravvenuta previsione di procedibilità a querela (D.Lgs. 150/2022) non incide sull'inammissibilità del ricorso e non modifica il "giudicato sostanziale". I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 (convertito)

    Richiamato per giustificare il trattamento cartolare del procedimento (modalità di trattazione del processo durante emergenza sanitaria).

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito)

    Ulteriore norma richiamata per la trattazione cartolare del procedimento.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Norma sui requisiti della prova indiziaria; la Corte ha ritenuto che i criteri richiesti fossero soddisfatti in concreto alla luce di plurimi indizi concatenati.

  • art. 43 c.c.

    Richiamato in tema di residenza/dimora abituale quale elemento indiziario utile a collegare gli imputati all'alloggio beneficiario dell'allaccio illecito.

  • art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.

    Norma che prevede il furto aggravato dalla violenza sulle cose: la Corte ha osservato che l'aggravante è configurabile anche quando l'allaccio è materialmente compiuto da terzi e l'imputato si avvale consapevolmente dell'allaccio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e agli importi per la Cassa delle ammende.

  • art. 2, comma 1, lett. i), Decreto Legislativo n. 150/2022

    Ha reso il delitto in questione procedibile a querela; la Corte ha rilevato che tale sopravvenienza non incide sul giudicato sostanziale quando il ricorso è inammissibile.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Richiamato quale rimedio per revoca della sentenza in ipotesi di abolitio criminis; la Corte ha distinto la sopravvenuta procedibilità a querela dall'abrogazione del reato, ritenendo che la prima non determini automaticamente la revoca del giudicato.

Massime di principio

  • La "doppia conforme" consente alla Cassazione di leggere congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado: se le stesse si saldano, il controllo di legittimità sul vizio di motivazione è più restrittivo.
  • La prova indiziaria è ammissibile se fondata su plurimi elementi coerenti fra loro (es. dimora nell'immobile, tempestiva riattivazione dell'utenza dopo sospensione, mancanza di elementi contrari): in tali casi il giudice può ritenere integrati i requisiti di cui all'art. 192 c.p.p.
  • Il principio del "cui prodest" è utilizzabile in giudizio purché supportato da altri indizi concreti e di valore probatorio.
  • Spetta all'imputato, una volta che l'accusa abbia assolto il proprio onere anche per presunzioni o massime di esperienza, allegare e documentare elementi concreti che escludano la propria responsabilità (onere di allegazione del contrasto).
  • Chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo può essere ritenuto responsabile del furto aggravato anche se la manomissione è stata eseguita materialmente da terzi; la distinzione tra autore materiale e beneficiario rileva solo se incide sull'elemento soggettivo.
  • La sopravvenuta modifica che rende un reato procedibile a querela non ha effetto automatico sul giudicato sostanziale né cancella le decisioni divenute definitive, a differenza dell'abolitio criminis.

Testo integrale

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