Sentenza del 13/05/2015 n. 9733 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro, contestando anche l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale. Ha sostenuto che, per il trasferimento di immobili di interesse storico, artistico o archeologico, il combinato disposto del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 2, della nota 1 della relativa Tariffa, dell'art. 1, comma 1, quarto periodo, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 12 delle preleggi imponesse l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico o architettonico sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa. La Corte ha ritenuto che il rinvio contenuto nella disciplina originaria fosse statico e non modificabile per effetto del successivo spostamento della previsione agevolativa nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, poiché il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale era successivo alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 2
La norma è stata interpretata nel senso che, per i trasferimenti immobiliari considerati nella disciplina richiamata, non deriva automaticamente l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale agli immobili di interesse storico, artistico o archeologico.
Nota 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990
Il rinvio alle fattispecie agevolate della tariffa dell'imposta di registro è stato considerato un rinvio statico, riferito alla collocazione normativa esistente al momento dell'introduzione della disciplina, e non un rinvio dinamico capace di recepire successive modifiche legislative.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, della Tariffa, parte prima
Il successivo spostamento della previsione relativa agli immobili vincolati dal terzo al quarto periodo, operato dalla L. n. 488 del 1999, non è stato ritenuto sufficiente a introdurre una nuova agevolazione per le imposte ipotecaria e catastale.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, quarto periodo, e L. n. 488 del 1999, art. 7
La diversa collocazione della previsione agevolativa nell'ambito dell'imposta di registro non modifica, secondo la Corte, il regime delle imposte ipotecaria e catastale.
Art. 12 delle preleggi
La Corte non ha accolto l'interpretazione esclusivamente letterale proposta dalla contribuente, privilegiando il significato del rinvio normativo risultante dalla sua origine e dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale.
Massime di principio
- Per stabilire se un'agevolazione fiscale si estenda anche a imposte diverse da quella espressamente disciplinata, occorre verificare attentamente il testo della norma e la natura del rinvio legislativo.
- Un rinvio normativo statico rimane ancorato alla disposizione richiamata nella sua formulazione e collocazione originaria; le successive modifiche della norma richiamata non estendono automaticamente l'agevolazione ad altri tributi.
- Lo spostamento di una previsione agevolativa all'interno di una tariffa o di un articolo non comporta necessariamente l'introduzione di una nuova agevolazione per imposte collegate, come quelle ipotecaria e catastale.
- In presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico o archeologico devono essere assoggettati alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, salvo un'espressa modifica legislativa.
- Le agevolazioni tributarie, in quanto derogatorie rispetto al regime ordinario, non possono essere estese per analogia o sulla sola base di una lettura letterale che non trovi conferma nella struttura complessiva della disciplina.
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