Cassazione Penale, Ordinanza n. 32481/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione di merito deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al conseguente trattamento sanzionatorio. Quanto alla responsabilità, la difesa prospettava una spiegazione alternativa circa la destinazione lecita degli arnesi rinvenuti. La Corte ha rilevato che i motivi erano meramente reiterativi delle doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la responsabilità sulla base della pluralità e natura degli arnesi, del loro rinvenimento sulla pubblica via, in parte già collocati al di fuori del mezzo utilizzato dal ricorrente e in parte all'interno di altro scooter, della fuga della persona che lo accompagnava e dei precedenti specifici per delitti determinati da motivi di lucro. La difesa contestava anche l'omesso esame delle censure relative alla possibile destinazione lecita degli arnesi, ma la Corte ha escluso il vizio poiché tale spiegazione risultava implicitamente disattesa dalla struttura complessiva della motivazione. In relazione all'art. 131-bis cod. pen., la difesa lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità, mentre la Corte d'appello aveva escluso la tenuità in ragione delle modalità della condotta e della pluralità degli arnesi, alcuni già collocati fuori dal mezzo. Quanto alle attenuanti generiche e alla pena, la difesa censurava il diniego, ma la Corte ha ritenuto congruo il richiamo ai plurimi precedenti, alla già fruita sospensione condizionale della pena e all'assenza di condotte riparatorie o di segni di resipiscenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutti i motivi non consentiti perché reiterativi delle censure d'appello oppure manifestamente infondati e comunque diretti a ottenere una rivalutazione del compendio indiziario, non ammessa in sede di legittimità. È stata confermata la congruità della motivazione sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., nonché il diniego della particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
I motivi di ricorso per cassazione non possono consistere nella mera reiterazione delle doglianze già dedotte in appello né in una rivalutazione alternativa del compendio probatorio.
art. 707 c.p.
Per la configurabilità del reato è sufficiente l'immediata disponibilità degli arnesi, senza necessità di un rapporto di attualità e costante contiguità fisica con essi.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in ragione delle modalità concrete della condotta e della pluralità degli arnesi, quando queste rendano non esigua la messa in pericolo del bene protetto.
art. 69 c.p.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto derivante dalla sola assenza di elementi negativi, ma presuppongono elementi positivi valorizzabili; la loro concessione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Nel reato di cui all'art. 707 c.p. non è necessario che gli arnesi siano costantemente a contatto fisico con l'agente; è sufficiente che siano nella sua immediata disponibilità, valutata alla luce delle circostanze concrete del rinvenimento.
- La responsabilità per il reato di cui all'art. 707 c.p. può essere motivatamente desunta non dal solo possesso degli arnesi, ma dalla pluralità e natura degli strumenti, dal contesto del rinvenimento e dagli ulteriori elementi circostanziali convergenti.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura dello stesso compendio indiziario; una censura che prospetti soltanto una spiegazione alternativa dei fatti è inammissibile se la motivazione impugnata è logica e non manifestamente illogica.
- L'omesso esame espresso di una specifica deduzione difensiva non integra necessariamente vizio di motivazione quando il suo rigetto risulti in modo implicito ma univoco dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa considerando le modalità della condotta e la pluralità degli strumenti utilizzati, ove tali elementi evidenzino una messa in pericolo non esigua del bene tutelato.
- La deduzione in cassazione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile quando si limiti a riproporre la doglianza già formulata in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice indichi elementi negativi o, comunque, l'assenza di elementi positivi concretamente valorizzabili; tale valutazione non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria né illogica.
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