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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8235/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza del GIP di Benevento applicativa di misure interdittive (divieto di esercitare la professione di commercialista per Mario, Andrea e Laura; divieto di esercitare la professione di avvocato per Fabrizia, per 12 mesi). Le contestazioni penali provvisorie riguardavano, a vario titolo, falsi in attestazioni (art. 236-bis L.F.) e concorso in bancarotta impropria (artt. 216, 223, 236 L.F.), ritenendo i professionisti autori o partecipi di schemi societari e piani concordatari redatti senza verifica della veridicità dei dati, volti ad aggravare l'insolvenza e frodare i creditori. I ricorrenti deducevano violazioni di norme processuali (artt. 125, 272, 274 lett. c), 290, 292 lett. c) e c-bis), 310, 311 c.4, 275 c.1-2 c.p.p., 133 c.p.) e vizi di motivazione in ordine alla concretezza e soprattutto all'attualità del pericolo di reiterazione del reato, alla proporzionalità e adeguatezza della misura e alla durata della stessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha ritenuto corretta la valutazione della "concretezza" del pericolo di reiterazione operata dal giudice di merito, attesa la pluralità e le modalità organizzate delle condotte (modus operandi ripetuto e articolato, responsabilità personale nella sottoscrizione di atti fondamentali, uso di attestazioni false ecc.). Ha però censurato la motivazione sull"attualità" del pericolo di recidiva: il Tribunale, secondo la Cassazione, non ha fornito elementi recenti e concreti successivi al 2018 che dimostrino la persistenza delle condizioni fattuali che renderebbero attuale il rischio di nuove condotte della stessa specie; le evocazioni di rapporti professionali e una intercettazione sintetizzata dal giudice non sono state ritenute idonee a provare l'attualità. Per tale profilo la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale del riesame per nuovo giudizio limitatamente alla verifica dell'attualità del pericolo di reiterazione; per il resto il rigetto degli appelli è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    ordinanza adottata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

    norma procedurale che ha consentito l'adozione della misura interdittiva a carico degli indagati

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    pericolo di reiterazione di reati della stessa specie deve essere concreto e attuale

    la misura interdittiva richiede un pericolo concreto (elementi oggettivi indicativi dell'inclinazione a delinquere) e attuale (prognosi sulla persistenza delle condizioni che agevolano la commissione dei reati)

  • legge n. 47 del 2015

    modifica del testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    ha innalzato i requisiti per l'applicazione della misura cautelare prevedendo espressamente l'esigenza di attualità del pericolo di reiterazione

  • art. 236-bis L.F.

    contestato ai professionisti in relazione ad attestazioni e relazioni prodotte nelle procedure di concordato o ristrutturazione

  • artt. 216, 223, 236 L.F.

    concorso in bancarotta impropria

    configurano le imputazioni relative a condotte che avrebbero contribuito al dissesto e al depauperamento dei patrimoni sociali

  • art. 275 commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    censure dedotte in relazione alla proporzionalità e adeguatezza della misura

    disposizioni richiamate per valutare la proporzionalità della misura cautelare rispetto alla posizione e al ruolo dei singoli indagati

  • art. 311 comma 4 cod. proc. pen.

    memoria ex art. 311 c.4 con motivi nuovi

    consente l'introduzione di motivi nuovi in cassazione secondo i termini previsti

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato tra le norme censurate (rilevanza penale/parametri di responsabilità e pena), ove pertinente alle deduzioni difensive

  • artt. 125, 272, 290, 292 lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.

    articoli processuali richiamati nelle censure in tema di motivazione, apprezzamento degli indizi e corretto uso delle intercettazioni e degli elementi probatori

Massime di principio

  • Per applicare misure interdittive ex art. 274 lett. c) c.p.p. occorrono due requisiti distinti: la concretezza (elementi oggettivi e non congetturali che manifestino inclinazione a delinquere) e l'attualità (prognosi sulla persistenza delle condizioni che permettono la reiterazione). Entrambi devono essere motivati separatamente.
  • La molteplicità e l'organizzazione del modus operandi possono sostenere la valutazione della concretezza del pericolo di reiterazione anche se i fatti sono avvenuti in un arco temporale protratto; però non bastano da sole a provare l'attualità se non accompagnate da elementi recenti che dimostrino la persistenza delle condizioni di rischio.
  • L'esercizio della professione e la competenza tecnica, pur rilevanti per descrivere il contesto, non costituiscono di per sé prova dell'attualità del rischio di reiterazione: il giudice deve indicare elementi concreti e recenti che colleghino la professione alla possibilità reale di nuovi reati.
  • La proporzionalità e la durata della misura cautelare devono essere valutate e motivate in modo individualizzato rispetto al ruolo e al contributo di ciascun indagato; tuttavia, la condivisione e l'adesione a uno schema operativo comune possono legittimare applicazioni analoghe se adeguatamente motivate.
  • Se la motivazione sul profilo dell'attualità risulta insufficiente la Corte di Cassazione può annullare con rinvio soltanto per quel profilo, lasciando impregiudicate le valutazioni corrette sulla concretezza o sugli altri aspetti della misura.

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