Cassazione Civile, Ordinanza n. 25458/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, riferita a tributi del periodo d'imposta 2006, deducendo sia vizi propri della cartella e del procedimento sia l'infondatezza della pretesa fiscale. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, la controricorrente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 e ha chiesto la sospensione del giudizio; l'Agenzia ha documentato l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto. La Corte ha quindi esaminato se la controversia rientrasse tra quelle definibili in via agevolata, rilevando che la cartella, non preceduta da avviso di accertamento, costituiva l'unico atto con cui la pretesa fiscale era resa nota al contribuente e aveva natura di atto impositivo impugnabile anche nel merito.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata e del pagamento dell'importo dovuto, ha ritenuto la controversia definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La cartella emessa ai sensi di tale norma, quando costituisce l'unico atto con cui viene portata a conoscenza del contribuente la pretesa fiscale e non è preceduta da avviso di accertamento, è considerata atto impositivo e può essere impugnata anche nel merito.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La controversia relativa all'impugnazione della cartella è stata ritenuta definibile in forma agevolata; l'adesione e il pagamento comportano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 6, tredicesimo comma, d.l. n. 119/2018
Nelle definizioni agevolate delle pendenze tributarie, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alla disciplina della definizione agevolata per affermare che, in caso di estinzione del giudizio per definizione delle pendenze tributarie, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- L'impugnazione di una cartella di pagamento che sia l'unico atto con cui il contribuente venga reso edotto della pretesa fiscale, e che non sia preceduta da avviso di accertamento, ha natura di impugnazione di atto impositivo e consente la deduzione anche di censure di merito sulla pretesa tributaria.
- La definizione agevolata della pendenza tributaria, ove perfezionata con l'adesione del contribuente e il pagamento dell'importo dovuto, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Nei casi di estinzione del giudizio per effetto di definizione agevolata prevista dalla legge, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
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