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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46892/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Perugia che, quale giudice dell'esecuzione, aveva fissato il dies a quo per il decorso del termine di estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 c.p. alla data del 25 gennaio 2017 (momento in cui la Procura aveva emesso mandato di arresto europeo). Il ricorrente deduce che quel mandato, sebbene emesso il 25/01/2017 quando egli si trovava ristretto in Lussemburgo, non sarebbe stato eseguito in quel Paese in quella data, e che l'effettiva esecuzione del provvedimento (arresto in Svizzera e successiva consegna all'Italia il 31/10/2019) renderebbe illegittimo far decorrere il termine ex art. 172 c.p. dal 25/01/2017.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo giudizio. La Corte ha disposto che il giudice del rinvio accerti se e quando il mandato di arresto europeo fu effettivamente attivato/eseguito presso le autorità lussemburghesi e la data in cui il prevenuto fu scarcerato in Lussemburgo dopo l'espiazione della pena, poiché l'arresto all'estero in esecuzione di mandato europeo è atto rilevante per individuare il dies a quo ai fini dell'art. 172 c.p. e occorre verificare il momento in cui il soggetto si sottrasse volontariamente all'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    La Corte richiama che il decorso del termine di estinzione della pena (art. 172 c.p.) deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica lo stato di sottrazione volontaria all'esecuzione e che l'arresto all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo costituisce atto rilevante per individuare il dies a quo; pertanto è necessario verificare la data effettiva di esecuzione/attivazione del mandato e la data di eventuale scarcerazione all'estero.

  • artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'opposizione presentata dalla Procura della Repubblica avverso l'ordinanza di estinzione: la procedura di opposizione sull'ordinanza del giudice dell'esecuzione è stata esperita ai sensi degli articoli citati.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    La pronuncia costituzionale ha determinato una rideterminazione della pena e quindi ha inciso sul calcolo del termine di estinzione, motivo per cui il Tribunale aveva ritenuto in un primo momento spirato il termine al 20 aprile 2019.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016 (Sciacca)

    Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016

    Richiamata per il principio che l'arresto all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo è atto rilevante ai fini dell'individuazione del dies a quo per il decorso del termine di estinzione della pena ex art. 172 c.p.

Massime di principio

  • L'emissione di un mandato di arresto europeo non basta di per sé a far decorrere il termine di estinzione della pena: occorre verificare se e quando tale mandato sia stato effettivamente eseguito dalle autorità estere.
  • L'arresto all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo costituisce un fatto rilevante per individuare il dies a quo ex art. 172 c.p.; il giudice deve accertare la data dell'arresto/esecuzione e la data di eventuale scarcerazione dopo espiazione all'estero.
  • Se il soggetto è stato detenuto e poi liberato all'estero dopo l'espiazione, da quel momento può configurarsi una volontaria sottrazione all'esecuzione che fa partire il termine di estinzione; è quindi necessario ricostruire il percorso detentivo estero (arresti, estradizioni, scarcerazioni).
  • In presenza di questioni fattuali rilevanti per il calcolo dei termini di estinzione (es. pluralità di arresti/estradizioni in diversi Paesi), la motivazione del giudice dell'esecuzione deve specificamente accertare e indicare le date e le modalità di esecuzione all'estero; in difetto la decisione è annullabile e il giudice va rinviato per nuovo accertamento.
  • La rideterminazione della pena in seguito a pronuncia costituzionale può modificare le soglie temporali per l'estinzione e deve essere considerata nell'applicazione dell'art. 172 c.p.

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