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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40408/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dalla difesa di Lipari avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Palermo che, accogliendo parzialmente l'appello del pubblico ministero, aveva disposto gli arresti domiciliari per l'imputato invece della custodia cautelare in carcere. La difesa ha articolato tre motivi: (1) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 275, comma 3 e 292, comma 2 c.p.p., sostenendo che non emergono elementi di pericolosità attuale e che le indagini successive al sequestro dell'arma non hanno evidenziato condotte che attestino il perdurare della pericolosità; (2) vizio di motivazione relativamente all'esigenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c e art. 292 comma 2 c.p.p.), considerando che le captazioni più rilevanti risalgono al 2018 e non sono state riscontrate azioni intimidatorie nel periodo 2017-2021; (3) carenza e contraddittorietà motivazionale perché la mancata emersione di collegamenti con la latitanza di Matteo Messina Denaro (oggetto iniziale delle indagini) sarebbe indice della insufficienza degli elementi per la custodia cautelare e la scoperta dell'associazione sarebbe stata frutto di "serendipità" investigativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che per i reati inclusi nel catalogo dell'art. 51 comma 3-bis (tra cui l'art. 416-bis per associazione mafiosa) l'art. 275 c.p.p. introduce una presunzione relativa a favore della custodia cautelare in carcere, che può essere superata solo con elementi chiari e precisi che dimostrino l'inattualità del pericolo cautelare. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non sia intercorsa una tale dilazione temporale da rendere da sola inattuale il pericolo, che l'arresto e il sequestro di armi attualizzano la pericolosità e che la scoperta casuale di ulteriori attività illecite non neutralizza i gravi indizi a carico. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; è stata disposta la trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di esecuzione (art. 28 reg. esec. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p.

    «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis ... del presente codice ... è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»

    La norma introduce una presunzione relativa favorevole alla custodia in carcere per i reati del c.d. "catalogo" (tra cui i reati di stampo mafioso): l'onere si inverte sulla difesa che deve fornire elementi chiari e precisi per dimostrare l'inattualità delle esigenze cautelari o la loro soddisfacibilità con misure meno afflittive.

  • art. 51 comma 3-bis c.p.p.

    Individua il catalogo di delitti per i quali opera il regime speciale di cui all'art. 275, comma 3 (tra cui i reati di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p.). Nel caso valutato, l'appartenenza a tale catalogo rafforza la presunzione cautelare.

  • art. 292 c.p.p. comma 2

    Norma richiamata in relazione ai criteri di applicazione delle misure cautelari; richiede valutazioni sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio che la difesa aveva contestato non essere dimostrate.

  • art. 274 c.p.p. lett. c

    Indica le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione) che giustificano l'applicazione di misure. La Corte ha ritenuto che tali esigenze sussistano, anche in assenza di comportamenti recenti dell'indagato, in presenza di elementi che attualizzino il pericolo (es. sequestro di armi).

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    Reato ascritto all'imputato; l'inserimento tra i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis giustifica l'applicazione della presunzione relativa dell'art. 275 c.p.p. e una valutazione più rigorosa delle esigenze cautelari.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Norma regolamentare richiamata per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria e per l'esecuzione del provvedimento, come disposto nella sentenza.

Massime di principio

  • Per i reati indicati nell'art. 51 comma 3-bis (es. associazione mafiosa), opera una presunzione relativa a favore della custodia cautelare in carcere: la difesa deve portare elementi chiari e precisi per dimostrare l'inattualità delle esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive.
  • Il semplice decorso del tempo tra i fatti contestati e l'adozione della misura non è di per sé sufficiente a scalfire la presunzione: occorre dimostrare che il lasso temporale sia "considerevole" e accompagnato da elementi concreti che attestino la cessazione del pericolo (es. dissociazione comprovata, assenza prolungata di condotte delittuose o di rapporti con il sodalizio).
  • Fatti recenti e concreti (es. ritrovamento di armi, elementi che evidenzino l'operatività della struttura criminale) possono "attualizzare" il pericolo e giustificare misure cautelari anche se le condotte personali recenti dell'indagato sono scarse o datate.
  • La scoperta casuale ("serendipità") di ulteriori attività illecite nell'ambito delle indagini non annulla gli elementi indiziari originari e non costituisce di per sé elemento di segno contrario rispetto alla necessità cautelare.
  • Nelle difese che mirano a contestare la necessità della custodia cautelare è strategico documentare in modo puntuale: assenza di condotte intimidatorie o di collegamenti recenti con il sodalizio, prove di dissociazione o interventi che riducano concretamente il rischio di reiterazione.

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