Cassazione Penale, Ordinanza n. 33246/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona del 26 settembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per più delitti di furto. Il ricorso contestava, secondo quanto emerge dalla decisione, la valutazione del materiale probatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le sentenze di merito, lette unitariamente, presentavano un analogo e coerente percorso argomentativo e si fondavano sulla medesima piattaforma probatoria. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo e diretto a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove, a fronte di una motivazione di merito esaustiva e logica. Quanto alle attenuanti generiche, la relativa negazione risultava adeguatamente e ragionevolmente motivata ed era comunque espressione di una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione delle sentenze di merito sia sul ragionamento probatorio sia sulla qualificazione giuridica dei fatti, escludendo che il ricorso potesse ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre considerato congrua e non censurabile la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La Corte applica i limiti del giudizio di legittimità, escludendo che il ricorso possa trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto già apprezzate dai giudici di merito.
art. 62-bis c.p.
La mancata concessione delle attenuanti generiche è ritenuta legittima quando sorretta da motivazione esaustiva e ragionevole, trattandosi di valutazione di merito non censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già esaminate dai giudici di merito e solleciti una diversa ricostruzione o valutazione del materiale probatorio, quando la motivazione della decisione impugnata sia esaustiva, logica e coerente.
- Le sentenze di primo grado e di appello possono essere valutate unitariamente quando seguano un analogo iter logico-argomentativo e si fondino sulla medesima piattaforma probatoria, purché il percorso motivazionale complessivo consenta di ricostruire adeguatamente le ragioni della decisione.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche costituisce valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità quando sia sorretta da motivazione esaustiva e ragionevole.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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