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Sentenza

Sentenza n. 11070/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della comunicazione di Terna s.p.a. del 10 febbraio 2026, recante “Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica per i periodi di consegna 2023 e 2024 approvata, rispettivamente, con D.M. del 28 giugno 2019 e D.M. del 28 ottobre 2021 e ss. mm. e ii. (“Disciplina”) - Aste madri per i periodi di consegna 2023 e 2024 (“Aste”) - Contratti di approvvigionamento di capacità con periodi di consegna 2023 e 2024 stipulati tra TERNA S.p.A. ed Enel Produzione S.p.A. (“Contratti”). Comunicazione di TERNA S.p.A. del 10 ottobre 2025 (P20250121319-10/10/2025) e lettere di riscontro di Enel Produzione S.p.A. del 24 ottobre 2025 (A20250127583-27/10/2025) e del 23 dicembre 2025 (A20250156080-24/12/2025). Risoluzione parziale dei Contratti”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quello impugnato, ivi compreso, ove occorrer possa, della comunicazione di Terna s.p.a. del 10 ottobre 2025, recante “Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica per i periodi di consegna 2023 e 2024 approvata, rispettivamente, con D.M. del 28 giugno 2019 e D.M. del 28 ottobre 2021 e s.m.i. (“Disciplina”) Aste madri del Mercato della capacità per i periodi di consegna 2023 e 2024 (“Aste”) Contratti di approvvigionamento di capacità con periodi di consegna 2023 e 2024 stipulati tra TERNA S.p.A. e Enel Produzione S.p.A. (“Contratti”) Richiesta dati e informazioni”.

Giustizia amministrativa202604392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazioni di Terna del 10 ottobre 2025 e del 10 febbraio 2026 concernenti la risoluzione parziale del contratto di approvvigionamento di capacità produttiva per il periodo di consegna 2024 e la sospensione o restituzione dei corrispettivi relativi al Delta CDP

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (gestore di rete e autorità regolatoria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Enel ha impugnato le comunicazioni con cui Terna, dopo avere contestato lo scostamento tra la Potenza Massima Erogabile dichiarata in sede di asta e quella risultante dall'anagrafica degli impianti BESS entrati in esercizio, ha disposto la risoluzione parziale del contratto relativo al periodo di consegna 2024, limitatamente al Delta CDP, chiedendo la restituzione dei corrispettivi ritenuti indebitamente percepiti e confermando la sospensione di altri corrispettivi. La ricorrente ha dedotto, in sintesi: violazione del d.lgs. n. 379/2003, della disciplina ARERA sul Capacity Market, del Regolamento UE 2016/631 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza, sostenendo che l'obbligo di riserva primaria per gli impianti di accumulo elettrochimico sarebbe stato introdotto solo successivamente all'asta del 2022; violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 379/2003 e dell'art. 13 della delibera ARERA ARG/elt 98/11, per mancata verifica dell'effettiva violazione degli obblighi contrattuali, essendo comunque possibile offrire l'energia corrispondente a quella dichiarata, e per sproporzione della misura adottata; violazione di ulteriori disposizioni in materia di organizzazione e gestione della rete elettrica, nonché dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento e libertà di iniziativa economica. Terna ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo di avere agito nell'esecuzione del contratto e non nell'esercizio di poteri autoritativi. ARERA ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo impugnato alcun atto direttamente imputabile all'Autorità.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le comunicazioni impugnate sono state qualificate come atti di risoluzione parziale per inadempimento del contratto di approvvigionamento di capacità, adottati da Terna in applicazione dell'art. 6 del contratto durante la fase esecutiva del rapporto. Il giudice ha rilevato che la controversia non riguarda la legittimità di atti regolatori di ARERA o del MASE, né l'esercizio di poteri autoritativi di Terna, né una modifica della disciplina del Capacity Market o dell'offerta presentata in sede di asta. Essa concerne invece l'accertamento della corrispondenza tra la PME dichiarata in gara e quella effettiva degli impianti, nonché la sussistenza di un grave inadempimento rispetto a un'obbligazione contrattuale. Anche se la verifica richiede l'interpretazione della disciplina regolatoria e tecnica, ciò non trasforma la controversia negoziale in una controversia sull'esercizio di potere amministrativo. Il rapporto instaurato dopo l'asta è stato ritenuto paritetico e assoggettato alle norme civilistiche; pertanto, le controversie sulle vicende esecutive del contratto, incidenti sul diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto, spettano di regola al giudice ordinario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario quale giudice davanti al quale il processo può essere riproposto ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito dell'udienza cautelare, quando ne ricorrono i presupposti processuali e le parti siano state avvisate.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la prosecuzione o riproposizione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 19 dicembre 2003, n. 379

    assicura(re) il raggiungimento e il mantenimento dell’adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva

    Individua la finalità del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva elettrica, senza incidere sul criterio di riparto della giurisdizione relativo alla fase esecutiva dei contratti.

  • art. 2 d.lgs. 19 dicembre 2003, n. 379

    È richiamato quale base normativa dei criteri e delle condizioni di funzionamento del Capacity Market determinati da ARERA.

  • art. 6 del contratto di approvvigionamento di capacità produttiva

    È la clausola contrattuale in applicazione della quale Terna ha disposto la risoluzione parziale per inadempimento.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla risoluzione, anche parziale, di un contratto pubblico per inadempimento appartiene, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario quando l'atto incide sulla fase esecutiva di un rapporto negoziale paritetico e sul diritto soggettivo alla prosecuzione del contratto.
  • La circostanza che un contratto sia stato stipulato all'esito di una procedura di evidenza pubblica e che la sua esecuzione richieda l'interpretazione di norme regolatorie o tecniche non attribuisce, di per sé, la controversia alla giurisdizione amministrativa.
  • La giurisdizione amministrativa non sussiste quando il petitum sostanziale riguarda esclusivamente l'accertamento dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale e le conseguenze negoziali previste dal contratto, senza contestazione di un atto regolatorio o dell'esercizio di un potere autoritativo.
  • La fase esecutiva di un contratto pubblico fuoriesce dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo che la controversia riguardi uno specifico esercizio di potere amministrativo autoritativo incidente sul rapporto.

Come è indicizzato

MaterieReti e impianti energeticiGiurisdizione e riparto
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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