Cassazione Penale, Sentenza n. 19582/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello denunciando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver qualificato la condotta come contraffazione (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo che si trattava in realtà di mera riproduzione/imitazione del modello (non idonea a creare confusione), con travisamento della perizia del CTU e delle dichiarazioni del teste Mussa, e proponendo l'ipotesi di "falso innocuo"/reato impossibile; 2) errore nel valore attribuito al sequestro (la Corte avrebbe indicato €17.000 anziché €1.398,72), con conseguente travisamento della prova e richiesta implicita, se ridimensionato il valore, di applicazione della causa di particolare tenuità ex art.131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione dei fatti come contraffazione/modifica di modello (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.), osservando che la normativa tutela la "fede pubblica" e che la grossolanità della contraffazione non esclude il reato, poiché si tratta di un reato di pericolo che non richiede la realizzazione dell'inganno. Ha ritenuto non decisivo l'errore relativo alla quantificazione economica: anche eliminando quel dato, la motivazione accusatoria si regge su altri elementi autonomi. Ha inoltre escluso che la ricorrente abbia invocato in appello la particolare tenuità del fatto; pertanto il motivo relativo a tale eventuale beneficio non è stato accolto. Per effetto del rigetto, la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese processuali e le spese di difesa liquidate alla parte civile in €3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
La Corte ha interpretato che l'art. 474 tutela la 'fede pubblica' nei segni distintivi e che integra il reato anche la detenzione per la vendita di prodotti recanti modelli contraffatti; la grossolanità della contraffazione non esclude il reato perché si tratta di un reato di pericolo che non richiede la realizzazione dell'inganno.
art. 648 cod. pen.
Applicata per la ricettazione dei beni contraffatti al momento della ricezione; la responsabilità per ricettazione deriva dalla illiceità dei prodotti detenuti per la vendita.
art. 517 cod. pen.
Citato nella requisitoria del Procuratore Generale quale possibile riqualificazione di un capo, ma dalla motivazione della Corte di Cassazione non emerge che tale riqualifica sia stata accolta; il richiamo serve a ricordare possibili ulteriori qualificazioni penalistiche proposte dall'accusa.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che la richiesta/argomentazione relativa a tale beneficio non era stata sollevata in appello e dunque non poteva essere accolta in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Norme relative ai motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto infondate le censure per vizio di motivazione e travisamento della prova, evidenziando che il ricorso non ha dimostrato che il presunto travisamento fosse decisivo per l'impianto motivazionale.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alle doglianze sulla motivazione e sugli elementi di prova (riferimento generale a principi di assoluzione), ma la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti per annullare la condanna alla luce di tale norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamata per la statuizione sulle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- La contraffazione o riproduzione di modelli registrati può integrare il reato previsto dall'art. 474 c.p. anche in assenza di marchio apposto sul bene: la tutela penalistica mira alla 'fede pubblica' e non richiede necessariamente la confondibilità reale degli acquirenti.
- La 'grossolanità' della contraffazione non esclude automaticamente la rilevanza penale: per escludere il reato occorre dimostrare che, nelle concrete condizioni, sia impossibile che il fatto integri un pericolo per la fede pubblica.
- Per la ricettazione (art. 648 c.p.) è rilevante la provenienza illecita dei beni: la detenzione per la vendita di merci già contraffatte può integrare tale reato al momento della ricezione/introduzione nel mercato.
- Una censura per 'travisamento della prova' in Cassazione deve indicare perché l'elemento travisato sia stato decisivo per la motivazione: non basta segnalare discrepanze o atti non considerati, bisogna dimostrare l'effetto radicale sull'impianto motivazionale.
- La rideterminazione del valore economico dei beni sequestrati può avere rilievo per misure sanzionatorie o per l'applicazione della particolare tenuità, ma perché influisca sul giudizio penale occorre che il basso valore sia decisivo e che la relativa eccezione sia stata tempestivamente e formalmente sollevata nei gradi di merito.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità (art.131-bis c.p.) deve essere tempestivamente dedotta nel corso del processo di merito: in genere non può essere sollevata per la prima volta in sede di Cassazione se non adeguatamente trattata nei gradi precedenti.
- La mancata apposizione del marchio sull'oggetto non impedisce, di per sé, l'integrazione del reato quando sia provata la riproduzione sostanziale del modello registrato.
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