Cassazione Civile, Ordinanza n. 25970/2021 del 24/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di una proprietaria di fondo che deduceva l'esistenza, a titolo, di una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del proprio immobile e a carico di fondi confinanti. Sosteneva che i proprietari del fondo servente avessero apposto una rete metallica e paletti restringendo il passaggio da circa sei a tre metri, e chiedeva la determinazione dei confini e l'apposizione dei termini lapidei conformemente al titolo costitutivo della servitù. Il Tribunale aveva accolto la domanda qualificandola come actio confessoria servitutis; la Corte d'appello aveva confermato, valorizzando titoli di proprietà e consulenza tecnica d'ufficio, con accertamento della riduzione del passaggio. In cassazione i convenuti soccombenti proponevano un unico motivo denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su una inesatta ricostruzione dei fatti e su un'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, in particolare della CTU e della consulenza di parte; deducevano inoltre che il giudice avrebbe dovuto rinnovare la consulenza tecnica e che i titoli di proprietà sarebbero stati interpretati erroneamente, poiché la servitù graverebbe su diverso fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di specificità perché fondato sul richiamo a documenti e titoli non trascritti né adeguatamente localizzati nel fascicolo, in violazione dell'art. 366 c.p.c.; ha inoltre osservato che le doglianze sulla CTU erano in realtà una richiesta di riesame del merito, non proponibile in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che il giudice di merito, ove aderisca alle conclusioni del consulente tecnico e consideri le osservazioni dei consulenti di parte, assolve all'obbligo motivazionale indicando le fonti del proprio convincimento. È stata infine esclusa la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la critica mirava solo a contrapporre una diversa valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto in limine, con condanna dei ricorrenti alle spese e rilievo dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La sua violazione non si configura quando si contesti soltanto la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; ricorre solo se la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o se il giudice dichiari espressamente o implicitamente di non applicare la regola di giudizio prevista dalla norma.
art. 116 c.p.c.
È richiamato per ribadire che la valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre rientrano nel potere del giudice di merito e non integrano di per sé vizio di legittimità.
art. 2697 c.c.
È invocato dai ricorrenti, ma la Corte non ravvisa un effettivo errore sul riparto dell'onere probatorio; la censura si risolve in una contestazione della ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La doglianza viene formalmente veicolata come violazione di legge, ma in concreto mira a ottenere un nuovo esame del merito, quindi è inammissibile.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, poiché i documenti richiamati non sono stati trascritti né adeguatamente individuati quanto alla loro collocazione processuale.
art. 372 c.p.c.
È richiamato per affermare che in cassazione la produzione di atti e documenti è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla norma e nei modi da essa stabiliti.
art. 380-bis c.p.c.
È menzionato in relazione alla proposta del relatore di definizione in camera di consiglio con declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure fondate su documenti o atti di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riporta il contenuto essenziale e non indica con precisione dove essi siano stati prodotti o collocati nel fascicolo, perché la Corte di legittimità non può svolgere una ricerca esplorativa degli atti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la semplice critica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove: occorre allegare che il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti o abbia ignorato la regola di giudizio sulle prove.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non è configurabile quando si contesti soltanto che il giudice abbia attribuito maggior attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre; tale attività rientra nel potere valutativo del giudice di merito.
- Il giudice di merito che aderisca alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, dopo avere considerato le osservazioni dei consulenti di parte, adempie al dovere di motivazione indicando le fonti del proprio convincimento, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione contraria.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito della controversia.
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