Sentenza n. 1840/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria del concorso straordinario per il rilascio di 16 nuove licenze taxi, approvata con provvedimento dirigenziale n. 1381 del 1° agosto 2025, e verbale di correzione delle prove del 18 luglio 2025, nella parte in cui i ricorrenti erano stati ritenuti non idonei per non avere conseguito il punteggio minimo di 21 punti nella prova scritta
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Due candidati hanno impugnato gli esiti del concorso straordinario indetto dal Comune di Pisa per il rilascio di 16 licenze taxi, contestando la valutazione della prova scritta e l'attribuzione di un punteggio inferiore alla soglia minima di idoneità di 21 punti, che li aveva esclusi dalla graduatoria utile. Il testo non specifica ulteriori censure articolate in distinti motivi. Nelle more, la graduatoria è stata sostituita da una nuova graduatoria approvata con provvedimento n. 688 del 16 aprile 2026.
La decisione
La nuova graduatoria ha collocato utilmente uno dei ricorrenti, Farnesi, soddisfacendo la pretesa azionata: il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere nei suoi confronti. Ritenendo che la nuova graduatoria riconoscesse, in fatto, la fondatezza delle sue doglianze, ha applicato la soccombenza virtuale e condannato il Comune di Pisa a rifondergli le spese, liquidate in 3.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso pro quota del contributo unificato. L'altro ricorrente, Tavares Rocha, non ha impugnato la nuova graduatoria, nella quale non risultava utilmente collocato, e ha dichiarato di non avere ulteriore interesse: il giudizio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate sull'accordo delle parti.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio avverso una graduatoria concorsuale, una nuova graduatoria sostituisce quella impugnata e colloca il ricorrente in posizione utile, soddisfacendo la pretesa dedotta, può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta collocazione utile del ricorrente in una nuova graduatoria può giustificare la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, quando la rinnovata determinazione amministrativa riconosca in fatto la fondatezza delle doglianze originarie.
- La sopravvenuta perdita d'interesse alla decisione, accompagnata dalla mancata impugnazione della nuova graduatoria e dalla dichiarazione di non avere ulteriore interesse, comporta l'improcedibilità del ricorso per la posizione del singolo ricorrente.
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