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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22662/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna aveva dichiarato inammissibile il reclamo di De Marte avverso una decisione che rigettava istanza di liberazione anticipata, perché l'atto di impugnazione era stato trasmesso telematicamente alla casella PEC del Tribunale e non alla PEC del giudice che aveva emesso il provvedimento. De Marte impugnava tale decisione per vizio di procedimento, sostenendo anche che la decisione di inammissibilità rientrasse nella competenza collegiale e non potesse essere adottata dal Presidente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene sussista un profilo collegiale sulla materia delle impugnazioni, il punto decisivo è l'attribuzione normativa della competenza a verificare l'ammissibilità telematica: l'art. 87bis, comma 8, d.lgs. n. 150/2022 assegna in via esclusiva tale verifica al giudice a quo (il Magistrato di Sorveglianza di Bologna). Perciò il provvedimento che aveva dichiarato l'inammissibilità è stato annullato e gli atti sono stati trasmessi per un nuovo giudizio davanti al Magistrato di Sorveglianza di Bologna.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    L'art. 87bis, comma 8, attribuisce in via esclusiva al giudice a quo la competenza a verificare l'ammissibilità telematica degli atti; di conseguenza controlli di ammissibilità operati da altri uffici/autorità sono viziati se incidono su tale verifica

  • giurisprudenza richiamata

    Sez. 3, n. 44669 del 12/09/2023 (Moscarella); Sez. 1, n. 28587 del 7/04/2022 (Kaiser); Sez. 4, n. 7097 del 25/01/2022 (M.)

    Precedenti della Corte confermano l'interpretazione secondo cui la verifica dell'ammissibilità telematica è di competenza del giudice a quo e delineano l'orientamento consolidato sulla materia

Massime di principio

  • La verifica dell'ammissibilità degli atti trasmessi telematicamente spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (giudice a quo) quando la normativa lo prevede espressamente; decisioni diverse adottate da altre autorità possono essere annullate.
  • In procedura telematica è essenziale indirizzare l'atto alla PEC corretta (quella del giudice a quo) per evitare rischi di inammissibilità; la trasmissione alla PEC dell'ufficio generico (es. Tribunale) può costituire motivo di vizio procedurale se la legge assegna la verifica al giudice specifico.
  • Anche se in generale alcuni provvedimenti di inammissibilità potrebbero rientrare nella competenza collegiale, una norma speciale che attribuisce una funzione precisa (es. controllo telematico) prevale e delimita la competenza.
  • Se viene adottato un provvedimento di inammissibilità da organo ritenuto incompetente sotto il profilo specifico della verifica telematica, il rimedio è l'impugnazione e la possibile annullamento con rinvio al giudice competente per nuovo esame.
  • Per cautela procedurale, chi impugna dovrebbe conservare tutte le prove di avvenuta trasmissione telematica e, in caso di erronea trasmissione, valutare tempestivamente l'azione giudiziaria idonea a far rilevare il vizio procedurale.

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