Sentenza n. 586/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione n. 196 del 23 gennaio 2025 del dirigente del Settore Pianificazione del territorio edilizia privata del Comune di Catanzaro, avente ad oggetto “Inefficacia della SCIA codice univoco SUE n. 10200 protocollo n. 124945 del 28/11/2024 e annullamento in autotutela ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. della SCIA codice univoco SUE n. 4344 protocollo n. 83543 del 31.05.2022 – Ditta: Masciari Caterina”; - dell’ordinanza n. 000004 del 6 febbraio 2025 del dirigente del Settore Pianificazione del territorio edilizia privata del Comune di Catanzaro, avente ad oggetto “Ordinanza di demolizione ai sensi dell''art. 31 del DPR n. 380/01 a carico di Masciari Caterina”; -. di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso o consequenziale tale da incidere sui diritti e sugli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale di annullamento in autotutela della SCIA del 2022 e di dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria del 2024, nonché ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune aveva annullato in autotutela la SCIA del 31 maggio 2022, relativa alla realizzazione di una copertura parziale di circa 90 mq su un lastrico solare, e aveva dichiarato inefficace la successiva SCIA in sanatoria del 28 novembre 2024, nonché l'ordinanza di demolizione del 6 febbraio 2025. Deduceva, anzitutto, che l'intervento ricadeva in zona R2 del PGRA, per la quale non sarebbe stato necessario il parere preventivo dell'Autorità di Bacino. Contestava poi l'inefficacia della SCIA in sanatoria relativa al cambio di destinazione d'uso dei locali sottotetto, sostenendo l'applicabilità della legge regionale n. 19/2002 e il rispetto dell'altezza media ponderale di 2,20 metri, nonché l'operatività delle deroghe previste dalla legge regionale n. 41/2011. Deduceva inoltre che la veranda in ferro e vetro era stata rimossa e che la presentazione della SCIA in sanatoria non configurava l'apertura di procedimenti incompatibili. Con riguardo all'annullamento della SCIA originaria, denunciava la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, perché l'intervento era stato adottato oltre dodici mesi dopo il consolidamento del titolo, in assenza di false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci, senza la specificazione di un interesse pubblico concreto e attuale e senza bilanciamento con il legittimo affidamento maturato. Sosteneva altresì che il Comune avesse applicato erroneamente la legge regionale n. 25/2022, anziché la disciplina vigente al momento dei lavori, e che avesse ignorato le integrazioni e relazioni tecniche depositate. Infine, deduceva l'illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto illegittimo l'annullamento in autotutela della SCIA del 2022. L'annullamento era stato adottato oltre dodici mesi dalla presentazione della SCIA e non ricorrevano le deroghe previste per false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci, poiché le carenze contestate erano già desumibili dal progetto e dalla documentazione originaria. Inoltre, il Comune non aveva indicato un interesse pubblico concreto e attuale prevalente sul legittimo affidamento della proprietaria: i richiami alla corretta pianificazione, alla modifica degli assetti urbanistici e alla carenza di standard erano generici e non adeguatamente supportati dall'istruttoria. Il TAR ha anche rilevato che, per l'intervento in zona R2 del PGRA, l'art. 23 delle relative norme non prevedeva il parere preventivo obbligatorio dell'Autorità di Bacino nel caso esaminato. La SCIA del 2022 è stata quindi considerata titolo edilizio consolidato e la determinazione è stata annullata nella parte relativa al suo annullamento in autotutela. Il ricorso è stato invece respinto quanto alla dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria del 2024. Al momento della sua presentazione, il limite applicabile per l'altezza media ponderale dei sottotetti era quello di 2,40 metri previsto dall'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 25/2022; l'altezza dichiarata di 2,21 metri risultava pertanto insufficiente. Il TAR ha sottolineato che i requisiti minimi di altezza costituiscono soglie poste a tutela dell'igiene, della salubrità e della sicurezza dei locali e che la disciplina previgente invocata dalla ricorrente non avrebbe comunque consentito la creazione di nuovi volumi residenziali non conformi ai parametri vigenti. È stata quindi confermata l'inefficacia della SCIA in sanatoria e la sanzione relativa al mutamento di destinazione d'uso dei sottotetti. L'ordinanza di demolizione è stata annullata limitatamente alla rimozione della copertura del lastrico solare, perché sorretta da un titolo originario consolidato; è stata invece mantenuta quanto al cambio di destinazione d'uso dei sottotetti. Quanto alla veranda, già spontaneamente rimossa, l'ordinanza è stata ritenuta priva di oggetto in parte qua. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L'esercizio del potere di autotutela è subordinato alla presenza di ragioni di interesse pubblico, all'esercizio entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal consolidamento del titolo e alla valutazione comparativa degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
L'annullamento tardivo di una SCIA consolidata è illegittimo se adottato oltre dodici mesi in assenza di false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci e comunque senza la dimostrazione di un interesse pubblico concreto e attuale prevalente sull'affidamento del privato.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
False rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci.
La deroga al termine massimo di dodici mesi presuppone condotte fraudolente del privato; non è sufficiente una carenza documentale o un'omissione rilevabile dall'amministrazione sin dal deposito della SCIA.
art. 23 delle norme di attuazione e delle misure di salvaguardia del PGRA
Per gli interventi ricadenti in zona R2, la disposizione non prevede il parere preventivo obbligatorio dell'Autorità di Bacino nel caso di copertura di un lastrico solare, limitandosi a stabilire specifici divieti non applicabili alla fattispecie.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordinanza di demolizione deve essere limitata alle opere prive di titolo efficace o non sanabili; non può colpire una copertura assistita da una SCIA originaria ormai consolidata.
art. 49 l.r. Calabria n. 19/2002
La disciplina regionale previgente sul recupero abitativo dei sottotetti non è applicabile, al momento della presentazione della SCIA in sanatoria, ai requisiti tecnici sostituiti dalla successiva disciplina regionale e comunque non consente la creazione di nuovi volumi residenziali non conformi ai parametri vigenti.
art. 7, comma 3, l.r. Calabria n. 25/2022
Al momento della presentazione della SCIA in sanatoria, il limite minimo di altezza media ponderale per il recupero abitativo dei sottotetti era pari a 2,40 metri; un'altezza di 2,21 metri non consente la sanatoria del mutamento di destinazione d'uso.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR ha deciso sulla base dell'insufficienza del requisito di altezza previsto dalla disciplina regionale vigente e della non applicabilità della disciplina previgente.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela di una SCIA consolidata deve essere esercitato entro dodici mesi dal consolidamento del titolo, salvo il ricorrere di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci imputabili al privato; una carenza documentale oggettiva e immediatamente rilevabile dall'amministrazione non consente di superare il termine massimo.
- L'annullamento tardivo di una SCIA non può fondarsi sul mero ripristino della legalità violata, ma richiede l'individuazione di un interesse pubblico concreto e attuale, adeguatamente istruito e motivato, nonché il bilanciamento con il legittimo affidamento maturato dal privato, soprattutto quando le opere siano già state completate.
- Per gli interventi ricadenti in zona R2 del PGRA, il parere preventivo dell'Autorità di Bacino non è obbligatorio quando la specifica disciplina di zona non lo prevede e l'intervento non rientra nei divieti espressamente stabiliti dalle norme di attuazione.
- I requisiti minimi di altezza dei locali destinati ad abitazione costituiscono soglie inderogabili poste a tutela dell'igiene, della salubrità e della sicurezza; la sanatoria del cambio di destinazione d'uso deve essere valutata in base alla disciplina vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione.
- La stabilità del titolo edilizio relativo a una specifica opera impedisce l'ingiunzione di demolizione di quella stessa opera, anche quando restino illegittime altre opere o destinazioni d'uso riferite al medesimo immobile; la sanzione deve essere circoscritta alle sole parti prive di titolo efficace o non sanabili.
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