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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07586/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di estratti di ruolo riferiti a tre cartelle di pagamento, contestando la ritualità delle notifiche. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva invece ritenuto tardiva l’impugnazione per due cartelle regolarmente notificate e aveva dichiarato prescritto il credito portato dalla terza cartella. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse dichiarato prescritto il credito dopo aver affermato la nullità della notifica senza adeguata motivazione; con il secondo e il terzo ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte ha però rilevato d’ufficio, come questione preliminare, il difetto di interesse ad agire del contribuente, poiché l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammessa solo nei casi eccezionali previsti dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, non allegati né provati nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo, applicabile ai giudizi pendenti, delimiti l’interesse ad agire del contribuente ai soli casi di specifico pregiudizio previsti dalla legge. Poiché tali presupposti non ricorrevano e non risultava un giudicato interno espresso sulla legittimazione/interesse, il ricorso originario del contribuente è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire limitatamente all’impugnazione dell’estratto di ruolo relativo alla cartella indicata in dispositivo. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente per la sopravvenienza normativa e l’evoluzione giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    è richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione della sentenza impugnata, deducendo vizio di motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è invocato per dedurre violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    delimita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo ai soli casi in cui il contribuente dimostri un concreto pregiudizio nei rapporti con la pubblica amministrazione o in una procedura di appalto

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando manca una condizione dell’azione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo in via generale nel quadro dell’onere probatorio dell’interesse/presupposti di azione

  • Corte cost. n. 190/2023

    ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo fuori dalle ipotesi previste dal legislatore

  • Corte cost. n. 81/2024

    conferma l’impostazione già espressa sulla disciplina dell’impugnazione dell’estratto di ruolo

  • Cass., Sez. U., n. 12637/2008

    la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo

  • Cass., Sez. U., n. 26283/2022

    riconosce l’applicabilità della disciplina sopravvenuta ai giudizi in corso

  • Cass., Sez. U., n. 12459/2024

    conferma l’applicabilità ai giudizi pendenti della disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo

  • Cass., Sez. U., n. 475/2015

    la mancanza di interesse attiene ai requisiti intrinseci della domanda e incide sulla condizione dell’azione

  • Cass., Sez. I, n. 29252/2019

    il difetto di interesse determina il venir meno di una condizione dell’azione, rilevabile indipendentemente dalla fondatezza della pretesa

  • Cass., Sez. VI, n. 12975/2020

    il difetto sopravvenuto di interesse comporta il venir meno della condizione dell’azione

  • Cass., Sez. V, n. 25906/2017

    solo il giudicato interno espresso sulla questione preclude il rilievo officioso del difetto di legittimazione/interesse

  • Cass., sez. 6-5, n. 33384/2022

    conferma che il giudicato interno espresso è necessario per precludere il rilievo officioso

  • Cass., Sez. U., n. 26019/2008

    richiamata per il principio sul giudicato interno espresso

  • Cass., Sez. Lav., n. 21703/2009

    il difetto di legittimazione ad causam può essere rilevato anche in cassazione se la questione è rimasta viva

  • Cass., Sez. III, n. 2087/2012

    conferma il rilievo officioso del difetto di legittimazione ad causam

  • Cass., Sez. VI, n. 2672/2012

    conferma il rilievo officioso del difetto di legittimazione ad causam

  • Cass., Sez. VI, n. 9095/2013

    conferma il rilievo officioso del difetto di legittimazione ad causam

  • Cass., Sez. Lav., n. 3491/2014

    conferma il rilievo officioso del difetto di legittimazione ad causam

  • Cass., Sez. VI, nn. 16388 e 16389/2016

    confermano il rilievo officioso del difetto di legittimazione ad causam

  • Cass., Sez. V, n. 32637/2019

    applica il principio del giudicato interno espresso anche in tema di decadenza dal diritto di agire

  • Cass., Sez. V, n. 20978/2013

    applica il principio del giudicato interno espresso anche in tema di decadenza dal diritto di agire

  • Cass., sez. 5, n. 26633/2024

    conferma la rilevabilità officiosa solo in assenza di giudicato interno espresso

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo è impugnabile soltanto nei casi eccezionalmente previsti dalla legge; fuori da tali ipotesi manca l’interesse ad agire del contribuente.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l’impugnazione dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti.
  • Il difetto di interesse ad agire è una condizione dell’azione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e può condurre alla declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso.
  • Quando manca una condizione dell’azione, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., poiché non occorrono ulteriori accertamenti di merito.
  • Solo un giudicato interno espresso sulla questione preclude il rilievo officioso del difetto di interesse o di legittimazione; in assenza di tale giudicato, la questione resta esaminabile anche in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiInterposizione fittiziaGiudicatoOnere della prova

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