Cassazione Civile, Ordinanza n. 07586/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di estratti di ruolo riferiti a tre cartelle di pagamento, contestando la ritualità delle notifiche. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva invece ritenuto tardiva l’impugnazione per due cartelle regolarmente notificate e aveva dichiarato prescritto il credito portato dalla terza cartella. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse dichiarato prescritto il credito dopo aver affermato la nullità della notifica senza adeguata motivazione; con il secondo e il terzo ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte ha però rilevato d’ufficio, come questione preliminare, il difetto di interesse ad agire del contribuente, poiché l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammessa solo nei casi eccezionali previsti dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, non allegati né provati nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo, applicabile ai giudizi pendenti, delimiti l’interesse ad agire del contribuente ai soli casi di specifico pregiudizio previsti dalla legge. Poiché tali presupposti non ricorrevano e non risultava un giudicato interno espresso sulla legittimazione/interesse, il ricorso originario del contribuente è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire limitatamente all’impugnazione dell’estratto di ruolo relativo alla cartella indicata in dispositivo. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente per la sopravvenienza normativa e l’evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
è richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione della sentenza impugnata, deducendo vizio di motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è invocato per dedurre violazione e falsa applicazione di legge
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
delimita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo ai soli casi in cui il contribuente dimostri un concreto pregiudizio nei rapporti con la pubblica amministrazione o in una procedura di appalto
art. 382, comma 3, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando manca una condizione dell’azione
art. 2697 c.c.
richiamato solo in via generale nel quadro dell’onere probatorio dell’interesse/presupposti di azione
Corte cost. n. 190/2023
ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo fuori dalle ipotesi previste dal legislatore
Corte cost. n. 81/2024
conferma l’impostazione già espressa sulla disciplina dell’impugnazione dell’estratto di ruolo
Cass., Sez. U., n. 12637/2008
la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo
Cass., Sez. U., n. 26283/2022
riconosce l’applicabilità della disciplina sopravvenuta ai giudizi in corso
Cass., Sez. U., n. 12459/2024
conferma l’applicabilità ai giudizi pendenti della disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo
Cass., Sez. U., n. 475/2015
la mancanza di interesse attiene ai requisiti intrinseci della domanda e incide sulla condizione dell’azione
Cass., Sez. I, n. 29252/2019
il difetto di interesse determina il venir meno di una condizione dell’azione, rilevabile indipendentemente dalla fondatezza della pretesa
Cass., Sez. VI, n. 12975/2020
il difetto sopravvenuto di interesse comporta il venir meno della condizione dell’azione
Cass., Sez. V, n. 25906/2017
solo il giudicato interno espresso sulla questione preclude il rilievo officioso del difetto di legittimazione/interesse
Cass., sez. 6-5, n. 33384/2022
conferma che il giudicato interno espresso è necessario per precludere il rilievo officioso
Cass., Sez. U., n. 26019/2008
richiamata per il principio sul giudicato interno espresso
Cass., Sez. Lav., n. 21703/2009
il difetto di legittimazione ad causam può essere rilevato anche in cassazione se la questione è rimasta viva
Cass., Sez. III, n. 2087/2012
conferma il rilievo officioso del difetto di legittimazione ad causam
Cass., Sez. VI, n. 2672/2012
conferma il rilievo officioso del difetto di legittimazione ad causam
Cass., Sez. VI, n. 9095/2013
conferma il rilievo officioso del difetto di legittimazione ad causam
Cass., Sez. Lav., n. 3491/2014
conferma il rilievo officioso del difetto di legittimazione ad causam
Cass., Sez. VI, nn. 16388 e 16389/2016
confermano il rilievo officioso del difetto di legittimazione ad causam
Cass., Sez. V, n. 32637/2019
applica il principio del giudicato interno espresso anche in tema di decadenza dal diritto di agire
Cass., Sez. V, n. 20978/2013
applica il principio del giudicato interno espresso anche in tema di decadenza dal diritto di agire
Cass., sez. 5, n. 26633/2024
conferma la rilevabilità officiosa solo in assenza di giudicato interno espresso
Massime di principio
- L’estratto di ruolo è impugnabile soltanto nei casi eccezionalmente previsti dalla legge; fuori da tali ipotesi manca l’interesse ad agire del contribuente.
- La disciplina sopravvenuta che limita l’impugnazione dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti.
- Il difetto di interesse ad agire è una condizione dell’azione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e può condurre alla declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso.
- Quando manca una condizione dell’azione, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., poiché non occorrono ulteriori accertamenti di merito.
- Solo un giudicato interno espresso sulla questione preclude il rilievo officioso del difetto di interesse o di legittimazione; in assenza di tale giudicato, la questione resta esaminabile anche in sede di legittimità.
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