Sentenza n. 602/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - della Determinazione Reg. Gen. n. 2982 del 30.09.2025 del Comune di Manduria (TA), avente ad oggetto la gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, in un unico lotto, per l’affidamento del servizio “servizio di refezione scolastica - anni scolastici 2025/2026 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 - 2028/2029 - 2029/2030 del Comune di Manduria. CUI: 80009070733202500001 - CIG B7DF016DF1 aggiudicazione definitiva”; - nonché della proposta di aggiudicazione in favore della società Ristor Plus S.r.l., di tutti i verbali di gara, della determinazione di avvio del soccorso istruttorio in favore della aggiudicataria, della valutazione dei documenti ricevuti e della ammissione della predetta impresa di cui al verbale n. 2; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi il bando, il disciplinare ed il capitolato nonché la determina di indizione, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto e per il risarcimento in forma specifica mediante conseguimento dell’aggiudicazione in favore della parte ricorrente per tutta la durata dell’appalto prevista dagli atti di gara; > con l’atto di motivi aggiunti del 23 ottobre 2025 per l’annullamento: - del provvedimento di affidamento diretto di data ed estremi non noti, in favore della controinteressata ex art. 76 d.lgs. n. 36 del 2023 di cui alla nota del 23.10.2025 (prot. n. 0057736) ad oggetto “Comunicazione affidamento contratto ponte di 41 giorni in attesa della pronuncia del TAR Lecce sulla procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica del comune di Manduria - anni scolastici 2025/26 - 2026/27 - 2027/28 - 2028/2029, 2029/2030, indetta dal Comune di Manduria”. > per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Vivenda s.p.a. il 20 dicembre 2025, per l’annullamento: - della determinazione dirigenziale r.g. n. 3484 del 06.11.2025, depositata in giudizio in data 11.11.2025, avente ad oggetto “Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, in un unico lotto, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica - anni scolastici 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 - 2028/2029 - 2029/2030 del comune di Manduria, CUI: 80009070733202500001 - B7DF016DF1 - determinazione n. 2982 del 30.09.2025: chiusura subprocedimento di verifica anomalia offerta e conferma aggiudicazione”, del verbale di gara n. 5 del 21.10.2025, degli atti del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, nonché degli atti già gravati; > per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Vivenda s.p.a. il 30 dicembre 2025, per l’annullamento: - della nota prot. 0077567 del 30.12.2025 a mezzo della quale l’amministrazione resistente ha comunicato l’avvenuta stipulazione del contratto con la controinteressata, nonché per l’annullamento di tutti gli atti già gravati e per tutte le domande già formulate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di refezione scolastica, atti di gara e successivi provvedimenti di conferma dell’aggiudicazione, verifica di anomalia e stipulazione del contratto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della gara europea a procedura aperta per il servizio di refezione scolastica del Comune di Manduria, disposta in favore dell’impresa controinteressata, deducendo: la mancata esclusione dell’aggiudicataria per l’omessa produzione sottoscritta del patto di integrità, del protocollo di legalità e del codice di comportamento; la mancata sottoposizione dell’offerta alla verifica di anomalia e la mancata verifica del costo della manodopera; l’illegittima previsione dell’esecuzione anticipata d’urgenza e la violazione delle regole sullo stand still; in via subordinata, la mancata previsione nella lex specialis del punteggio premiale per la certificazione della parità di genere. Sono stati inoltre impugnati, con motivi aggiunti, una nota interlocutoria relativa a un affidamento diretto ponte, la determinazione successiva di chiusura della verifica di anomalia e conferma dell’aggiudicazione, nonché la nota comunicante la stipulazione del contratto. La ricorrente ha contestato anche il parziale oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro il parziale oscuramento dell’offerta tecnica della ricorrente, poi dichiarato improcedibile con separata sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la determinazione originaria di aggiudicazione è stata sostituita da una successiva determinazione di conferma in senso proprio, adottata dopo l’integrazione istruttoria e la verifica di anomalia; l’interesse si è quindi trasferito sull’atto successivo. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro una nota meramente interlocutoria, priva di autonoma lesività, con cui l’amministrazione aveva annunciato l’intenzione di procedere a un affidamento ponte. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Il TAR ha ritenuto legittimo il mancato escludere l’aggiudicataria: il disciplinare imponeva l’accettazione del protocollo di legalità, del patto di integrità e del codice di comportamento, ma non la loro allegazione sottoscritta alla domanda; l’aggiudicataria aveva comunque reso le dichiarazioni richieste e la stazione appaltante aveva legittimamente attivato il soccorso istruttorio. La censura sull’omessa verifica di anomalia è divenuta improcedibile perché la verifica è stata successivamente svolta; quella sul costo della manodopera è risultata infondata, poiché l’aggiudicataria aveva dichiarato un costo superiore a quello stimato dalla stazione appaltante. La censura sull’esecuzione anticipata è stata ritenuta rinunciata e comunque improcedibile, essendo stata eliminata dalla determinazione successiva. Il giudizio positivo di non anomalia è stato ritenuto legittimo: si tratta di valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento; la ricorrente non ha dimostrato tali vizi e le giustificazioni dell’aggiudicataria hanno evidenziato economie di scala, presenza territoriale, condizioni favorevoli di approvvigionamento, disponibilità del centro cottura, pannelli fotovoltaici e utilizzo degli automezzi per più commesse. La censura relativa allo stand still è stata respinta: sebbene il termine non fosse decorso per omessa comunicazione della conferma dell’aggiudicazione, la ricorrente aveva comunque impugnato l’atto prima della stipula e non ricorrevano né la privazione della possibilità di ricorrere prima del contratto né ulteriori vizi propri dell’aggiudicazione. Il terzo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato in parte irricevibile, perché i motivi già conoscibili erano stati riproposti tardivamente dopo la conoscenza della determinazione di conferma; in parte inammissibile, quanto all’impugnazione della nota di comunicazione della stipula, priva di natura provvedimentale; e in parte respinto. La censura subordinata sulla mancata previsione del punteggio per la parità di genere è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse: l’aggiudicataria possedeva la certificazione UNI/PdR 125:2022 e avrebbe comunque ottenuto il punteggio premiale, mentre la ricorrente non aveva provato di possedere la medesima certificazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’aggiudicataria, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; nulla sulle spese nei confronti delle amministrazioni non costituite.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Disciplina della procedura aperta utilizzata per l’affidamento del servizio.
art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
Consente il soccorso istruttorio integrativo-completivo per regolarizzare o integrare documentazione amministrativa, quando non si incide sul contenuto dell’offerta; nel caso concreto ha consentito di acquisire la documentazione relativa al patto di integrità e agli atti analoghi.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina la verifica di anomalia dell’offerta; il giudizio positivo della stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica e richiede motivazione analitica soprattutto in caso di esito negativo, mentre l’esito positivo può essere motivato anche per relationem alle giustificazioni.
art. 17, commi 8 e 9, d.lgs. 36/2023
Rileva per l’esecuzione anticipata d’urgenza; la relativa censura è divenuta improcedibile perché la clausola è stata eliminata dal successivo provvedimento di conferma.
art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023
Prevede i termini dilatori di stand still; la loro violazione assume rilievo ai fini dell’inefficacia del contratto solo se ricorrono anche gli ulteriori presupposti previsti dall’art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a.
art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023
Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere.
La mancata previsione nella lex specialis del criterio premiale per la certificazione della parità di genere viola la disposizione; tuttavia la censura è inammissibile se, in concreto, la rinnovazione della gara non potrebbe procurare alcun risultato utile al ricorrente.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
Impone la declaratoria di improcedibilità quando un atto successivo sostituisce quello impugnato e rende sostanzialmente inutile il suo annullamento.
art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a.
La violazione dello stand still può condurre all’inefficacia del contratto solo se ha privato il ricorrente della possibilità di ricorrere prima della stipula e, concorrendo con vizi propri dell’aggiudicazione, ha inciso sulle sue possibilità di ottenere l’affidamento.
art. 64, comma 2, c.p.a.
I fatti non specificamente contestati possono essere considerati provati dal giudice.
art. 1, comma 17, l. 190/2012
Costituisce il riferimento normativo per la previsione nei disciplinari dell’accettazione dei protocolli di legalità; nel caso concreto la lex specialis richiedeva l’accettazione, non necessariamente la produzione separata dei documenti sottoscritti.
art. 46-bis d.lgs. 198/2006
Individua la certificazione della parità di genere rilevante ai fini del punteggio premiale previsto dall’art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023.
artt. 1 e 2 d.p.c.m. 29 aprile 2022
Rilevano per la certificazione UNI/PdR 125:2022 attestante le politiche e le misure adottate per la parità di genere.
Massime di principio
- Quando un nuovo provvedimento amministrativo non è meramente confermativo, ma costituisce espressione di una nuova istruttoria e sostituisce il precedente, l’impugnazione dell’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; l’interesse deve essere trasferito sull’atto successivo.
- I motivi aggiunti sono inammissibili se diretti contro note meramente interlocutorie o comunicazioni prive di autonoma portata lesiva e di natura provvedimentale.
- Nelle gare pubbliche, una clausola della lex specialis che imponga l’accettazione di un protocollo di legalità, di un patto di integrità o di un codice di comportamento non può essere interpretata, in assenza di un’espressa previsione, come obbligo di allegare i relativi documenti sottoscritti; prevalgono il criterio letterale, il favor partecipationis e il principio del clare loqui. La mancata allegazione può comunque essere regolarizzabile mediante soccorso istruttorio quando l’accettazione sia stata dichiarata e non si incida sull’offerta.
- La verifica di anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica e il giudice amministrativo può sindacarla soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti. La valutazione deve essere globale e sintetica, non atomistica; chi contesta un giudizio positivo deve indicare specifiche cause di insostenibilità e fornire elementi idonei a dimostrare un macroscopico vizio dell’apprezzamento amministrativo.
- La violazione del termine di stand still non determina, da sola, l’annullamento dell’aggiudicazione né l’inefficacia del contratto. Occorre che abbia privato il concorrente della possibilità di ricorrere prima della stipula e che concorra con vizi propri dell’aggiudicazione, incidendo sulle possibilità di conseguire l’affidamento.
- La violazione dell’obbligo di prevedere nella lex specialis un punteggio premiale per la certificazione della parità di genere non è utilmente deducibile dal concorrente quando sia dimostrato che la rinnovazione della procedura non potrebbe condurre a un esito favorevole per lui, ad esempio perché l’aggiudicatario possiede la certificazione e il ricorrente non ha provato di possederla.
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