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Sentenza

Sentenza del 21/09/2015 n. 1975 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Imposta sui concorsi e sulle scommesse - Concessionario - Soggettività passiva - Sussiste - Trasferimento in capo a soggetto terzo del rischio economico della scommessa - Ininfluenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta unica sui concorsi, pronostici e sulle scommesse. Il concessionario sosteneva, o comunque contestava, che il trasferimento a un soggetto terzo del rischio economico dell'attività mediante un contratto privato potesse escludere o limitare la propria responsabilità tributaria. La decisione chiarisce invece che è soggetto passivo chi si è dichiarato operatore di gioco, dispone della concessione e ha assunto, sottoscrivendo la convenzione di concessione, l'obbligo di versare l'imposta determinata dal totalizzatore nazionale. È inoltre soggetto passivo anche chi gestisce concorsi, pronostici o scommesse senza una concessione efficace.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La soggettività passiva deriva dalla partecipazione del soggetto alla realizzazione del presupposto impositivo e dall'assunzione degli obblighi derivanti dalla concessione, indipendentemente dal fatto che l'attività sia svolta con rischio imprenditoriale diretto o che tale rischio sia stato trasferito contrattualmente a un terzo. Un accordo privato non è quindi opponibile per escludere l'obbligo tributario verso l'Amministrazione.

Norme richiamate

  • Art. 3 del decreto legislativo n. 504/1998

    La norma individua la disciplina dell'imposta unica e collega la soggettività passiva alla gestione dei concorsi, pronostici e scommesse, anche quando l'attività sia esercitata senza una concessione efficace.

  • Art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010

    La disposizione, in combinato disposto con l'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, conferma l'obbligo tributario del concessionario che ha assunto contrattualmente il versamento dell'imposta determinata dal totalizzatore nazionale.

Massime di principio

  • Nei rapporti tributari con l'Amministrazione, la soggettività passiva dipende dalla legge e dal ruolo effettivamente svolto nell'attività imponibile, non dalla ripartizione privata dei rischi economici.
  • Il concessionario che si presenta all'Amministrazione come operatore di gioco e sottoscrive una convenzione di concessione resta responsabile del tributo anche se trasferisce a terzi la gestione economica o il rischio dell'attività.
  • I contratti privati possono regolare eventuali rapporti di rivalsa o di rimborso tra le parti, ma normalmente non eliminano l'obbligo fiscale direttamente previsto dalla legge.
  • L'assenza o l'inefficacia della concessione non esclude necessariamente la soggettività passiva: chi gestisce di fatto l'attività imponibile può essere comunque assoggettato al tributo.
  • Per stabilire chi sia obbligato al pagamento occorre verificare sia la disciplina normativa sia il ruolo concreto del soggetto nell'organizzazione e nella gestione dell'attività, senza attribuire rilievo decisivo al solo trasferimento del rischio imprenditoriale.

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