Cassazione Civile, Sentenza n. 22901/2020 del 21/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 36-2013-00019225 del 10/10/2013 relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1). Questione centrale: se per le aree/locale dello stabilimento che producono rifiuti speciali (smaltiti autonomamente dal produttore) sia dovuta l'intera TIA1 o soltanto la sua quota "fissa" escludendo la quota "variabile". Il ricorso per cassazione articolato in cinque motivi denunciava, tra l'altro, carenze motivazionali della sentenza d'appello, errata applicazione delle norme sulla determinazione della superficie tassabile (TARSU/TIA1), omesso esame della prova relativa all'assimilazione dei rifiuti speciali a urbani, violazione del principio "chi inquina paga" e difetti di motivazione dell'atto di intimazione di pagamento (anche riguardo all'IVA).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui la TIA1 è composta da una quota "fissa" e una quota "variabile": la quota fissa, destinata a coprire i costi essenziali del servizio, è dovuta in ogni caso dal possessore di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee a produrre rifiuti; la quota variabile è rapportata alla produzione effettiva di rifiuti urbani o assimilati ed è esclusa per le superfici in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e smaltiti autonomamente. Pertanto la sentenza d'appello, che aveva escluso la quota variabile e confermato l'obbligo di pagare la quota fissa, è stata ritenuta corretta. Sono state respinte le censure sulla motivazione (in particolare alla luce della limitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione introdotta dall'art. 360 c.p.c.), sul principio "chi inquina paga" e sulla presunta mancanza di motivazione dell'intimazione; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e ad ulteriori contributi dovuti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22/1997
art. 49: "La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio ..." (parte fissa) e da una quota variabile rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti
La Corte interpreta l'art. 49 nel senso che la quota "fissa" finanzia i costi essenziali del servizio e resta dovuta indipendentemente dalla tipologia di rifiuti prodotti; la quota "variabile" e' collegata all'effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati e puo' essere esclusa ove il contribuente dimostri che in determinate aree produce esclusivamente rifiuti speciali smaltiti in proprio
D.Lgs. n. 507/1993
art. 62, comma 3: nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa che, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali o non si formano rifiuti
Questa regola, tradizionalmente applicata alla TARSU, è estesa alla TIA1 con riferimento alla sola quota variabile: la superficie soggetta alla componente variabile puo' essere ridotta se il contribuente dimostra che parti della superficie producono di regola rifiuti speciali
Codice di procedura civile
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 (richiamati nel testo)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione in cassazione è limitato: non è più sindacabile la mera insufficienza della motivazione; sono rilevabili l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione e la motivazione totalmente mancante, apparente o contraddittoria quando la carenza si traduca in violazione di legge
Costituzione italiana
art. 111 (garanzia della motivazione delle decisioni giudiziarie), art. 24 e art. 117 (richiamati nel testo)
Viene richiamato il principio della motivazione e il confronto con l'ordinamento sovranazionale; l'interpretazione sottolinea il rispetto dei limiti del sindacato di legittimità e la compatibilità con le norme europee
Direttive/giurisprudenza dell'UE
Direttiva 2006/12/CE art.15 lett. a); Direttiva 2008/98/CE art.5; sentenza Corte di Giustizia causa C-254/08 (Futura Immobiliare) e C-335/16
Il principio comunitario "chi inquina paga" obbliga gli Stati a perseguire risultati ambientali ma non impone modalità specifiche di ripartizione dei costi; la normativa UE è compatibile con schemi tariffari che ripartiscono i costi tra categorie di utenti in modo proporzionato
Legge n. 212/2000
Richiamata in relazione a questioni di motivazione degli atti e garanzia del relativo procedimento; nel caso il vizio non è stato ritenuto decisivo
D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1 quater (riferito a contributo unificato)
Previsione formale usata dalla Corte per disporre l'eventuale ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- La TIA/TARSU si compone di una quota fissa e di una quota variabile: la quota fissa è finalizzata a coprire i costi essenziali del servizio ed è dovuta quando si detengono superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti nel territorio comunale
- La quota variabile è collegata all'effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati: può essere esclusa o ridotta per le superfici in cui si produce esclusivamente rifiuto speciale non assimilato e smaltito autonomamente, ma ciò deve essere provato dal contribuente
- L'onere della prova circa l'esistenza, delimitazione e natura delle aree che producono di regola rifiuti speciali grava sul contribuente; il regolamento comunale che prevede assimilazioni deve essere efficacemente riferibile al caso concreto e provato
- Il principio "chi inquina paga" non vieta che parte del costo complessivo del servizio venga ripartito, attraverso la quota fissa, su possessori di superfici a prescindere dalla produzione concreta di rifiuti, purché sussista un ragionevole collegamento e proporzionalità
- In sede di cassazione il controllo sulla motivazione è limitato: non è sindacabile la mera insufficienza argomentativa, salvo che la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente o contraddittoria in modo da tradursi in violazione di legge
- Gli atti di intimazione di pagamento della TIA1, pur potendo assumere forma di fattura, hanno natura di provvedimenti impositivi amministrativi e richiedono i requisiti minimi di motivazione; tuttavia l'applicazione diretta di norme che istituiscono il tributo può giustificare la misura quando la normativa di legge/regolamento sia chiara
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