Cassazione Civile, Sentenza n. 6086/2021 del 04/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del licenziamento collettivo deciso dal Consorzio. La ricorrente denunciava: 1) nullità della sentenza d'appello per variazione del collegio; 2) omissione di pronuncia sulla natura giuridica del Consorzio e conseguente erronea affermazione di giudicato interno circa l'applicabilità della L. 223/1991; 3) violazione degli artt. 5 e connessi della L. 223/1991 relativamente ai criteri di scelta dei lavoratori (uso delle mansioni svolte al momento per attribuire punteggi e prescelta dei licenziandi; violazione delle quote di personale femminile da tutelare).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi: a) nessuna nullità per cambiamento del collegio, poiché la discussione non era ancora iniziata nella seduta precedente in senso tale da fissare immutabilità; b) la questione dell'applicabilità della L. 223/1991 ai consorzi è di diritto e non può essere sottratta al sindacato del giudice per effetto di un presunto giudicato interno (i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici che operano in regime di diritto privato e, in assenza di esclusioni, la disciplina sui licenziamenti collettivi può applicarsi). Il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto illegittimo il sistema di punteggi adottato dal Consorzio perché basato sulle mansioni concretamente svolte e non sulla professionalità complessiva e sulla effettiva possibilità di ricollocazione in altre posizioni, con il risultato di pre-escogliere i licenziandi. Per questo la sentenza d'appello è stata cassata nella parte riguardante i criteri di scelta e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovi accertamenti conformi ai principi indicati; la Cassazione ha altresì demandato alla corte di merito la decisione sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
L. 223/1991
art. 5 (co.1 e co.2), art. 24, art. 4 co.9 (richiamato)
L'art. 5 impone criteri oggettivi per la scelta dei lavoratori nelle procedure di licenziamento collettivo (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecnico-organizzative) e la Corte interpreta che tali criteri devono valutare anche la professionalità complessiva e la potenziale idoneità del lavoratore a svolgere mansioni in altri settori, non limitandosi alle mansioni esercitate al momento; l'art.24/art.4 consentono l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi tramite rinvio procedurale
D.Lgs. 165/2001
art. 33 (richiamato nella motivazione)
Utilizzato per evidenziare che le regole sulla mobilità e sulle eccedenze di personale sono state in passato riferite anche ad enti pubblici economici; ciò rafforza la tesi che i consorzi possono essere assoggettati, in assenza di esclusioni, a dinamiche analoghe a quelle previste dalla L. 223/1991
L. 183/2011
modifiche normative (richiamata)
Cambiamenti normativi successivi utili a spiegare l'evoluzione del regime applicabile ai licenziamenti e alla mobilità nei pubblici/privati datori di lavoro; non esclude per principio l'applicabilità della L. 223/1991 agli enti pubblici economici
Codice di procedura civile
art. 360 n.4 e n.5 (motivi di cassazione), art. 158 (nullità per composizione del collegio), art. 276, 420, 437 (richiamati sulla composizione del collegio), art. 329 co.2 e art. 345 co.2 (giudicato interno e impugnazioni)
La Corte ha applicato i principi processuali secondo cui la modifica del collegio non determina nullità se la discussione non è effettivamente iniziata; il giudicato interno in tema di eccezioni di merito può formarsi se non proposto l'appello incidentale, ma non può precludere la valutazione di quale regime giuridico sia applicabile alla fattispecie (iura novit curia)
Massime di principio
- I consorzi di bonifica (enti pubblici economici) possono essere assoggettati alla disciplina sui licenziamenti collettivi (L.223/1991) in assenza di esclusioni normative esplicite
- La formazione del giudicato interno può precludere la riproposizione di eccezioni di merito solo se queste sono state già esaminate e il rimedio contro la decisione favorevole al convenuto non è stato esercitato con appello incidentale; tuttavia la questione della legge applicabile al rapporto è di diritto (iura novit curia) e non è facilmente sottraibile al sindacato del giudice
- Nelle procedure di licenziamento collettivo i criteri di scelta devono essere oggettivi e non determinare una 'prescelta' di lavoratori: il giudizio deve considerare la professionalità complessiva e la capacità di svolgere mansioni equivalenti in altri settori, non solo le mansioni concretamente svolte al momento
- L'adozione di punteggi che attribuiscono valore prossimo a zero all'anzianità o che annullano la professionalità di taluni profili è illegittima se ciò determina una selezione predeterminata dei licenziandi
- La determinazione della percentuale di tutela di genere (quota femminile) è questione di fatto e di merito in cui la valutazione numerica e delle categorie omogenee spettano al giudice di merito; in sede di legittimità non è ammessa una rivalutazione dei fatti
- La variazione della composizione del collegio giudicante non invalida automaticamente la sentenza: la nullità sussiste solo se la discussione era effettivamente iniziata e si concretizza la violazione del principio di immodificabilità del collegio
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