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Sentenza

Sentenza n. 6656/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza n. 503/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, dott.ssa Maria De Renzis, pubbl. il 16/01/2025 - RG n. 6423/2024;

Giustizia amministrativa202508324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro relativa all’attivazione della Carta docente e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando l’inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, condannando l’Amministrazione sia all’attivazione della carta sia al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 21 gennaio 2025; il ricorso è stato notificato il 14 luglio 2025. Il ricorrente ha dedotto la mancata attivazione della carta e il mancato pagamento delle spese processuali. Nel corso del giudizio il Ministero ha attivato la carta per l’importo riconosciuto; il ricorrente ha quindi insistito soltanto per l’esecuzione della parte della sentenza relativa alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto all’attivazione della Carta docente, poiché tale obbligo è stato adempiuto dall’Amministrazione in corso di causa, con piena soddisfazione della relativa pretesa. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza relativa alle spese di lite. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell’azione, poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 prima della notificazione del ricorso. Poiché la sentenza non risultava eseguita quanto alle spese processuali, ha ordinato al Ministero di corrispondere al ricorrente le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione e senza riconoscimento di compenso, ritenuto compreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Non è stata applicata la penalità di mora, in considerazione della peculiarità della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali, delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Le spese del giudizio sono state compensate per tre quarti e poste per il restante quarto a carico del Ministero, liquidato in euro 200 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva, ritenuto rispettato nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nell’azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Se l’Amministrazione adempie integralmente a una parte degli obblighi imposti dal giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, per quella parte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; il giudizio può proseguire per gli obblighi rimasti ineseguiti.
  • L’inottemperanza all’obbligo, contenuto in una sentenza del giudice ordinario, di pagare le spese di lite legittima l’ordine del giudice amministrativo di eseguire il giudicato entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare, anche mediante delega, tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.
  • La penalità di mora può essere esclusa quando la materia presenti peculiarità e oscillazioni giurisprudenziali e l’adempimento sia condizionato da specifici vincoli normativi, di bilancio e dalle condizioni della finanza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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