Sentenza del 25/11/2020 n. 3718 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Ici- Imu - Accertamento - Rendita catastale risultante al 1° gennaio - Mancata annotazione della riduzione conseguente a sentenza della Ctp passata in giudicato - Riduzione dell'imposta - Necessita e consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della CTP di Roma che aveva riconosciuto alla Società il diritto al rimborso di IMU e TASI per gli anni 2012-2016 a seguito della riduzione della rendita catastale a € 370.458,00 stabilita con sentenza della CTP n. 288/57/11 (passata in giudicato). Il Comune sosteneva che, non essendo stata annotata dall'Agenzia del Territorio la riduzione della rendita, doveva essere considerato valido il valore risultante in catasto al 1° gennaio di ciascun anno (rendita originaria di € 476.000,00), e dunque il silenzio-rifiuto dell'Ufficio in relazione alla richiesta di rimborso era legittimo.
La decisione
La Corte ha rilevato che i giudici di primo grado avevano errato nella quantificazione del rimborso confondendo importi di rendite con le somme versate. Tuttavia ha stabilito che la rendita determinata con la sentenza della CTP n. 288/57/11, essendo passata in giudicato, deve essere considerata come legittimamente risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di riferimento ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.Lgs. 504/1992. Di conseguenza il Comune è obbligato a restituire alla Società le differenze tra IMU/TASI pagate e quanto dovuto sulla base della rendita rideterminata, oltre agli interessi maturati fino al rimborso. Non sono state liquidate spese processuali a carico della parte appellante in considerazione dell'errore di cognizione della CTP.
Norme richiamate
D.Lgs. 504/1992, art. 5 comma 2
art. 5 co. 2 D.Lgs. 504/1992
La rendita risultante da una pronuncia passata in giudicato va considerata come rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, anche se l'Agenzia del Territorio non ha provveduto all'annotazione.
CTP Roma n. 288/57/11 (sentenza 24 maggio 2011)
Sentenza passata in giudicato che ha ridotto la rendita catastale dell'immobile a € 370.458,00; tale pronuncia costituisce parametro vincolante per il calcolo dell'imposta dovuta per le annualità successive.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria passata in giudicato che ridetermina la rendita catastale deve essere considerata ai fini dell'imposizione (IMU/ICI/TASI) come rendita 'valevole' al 1° gennaio dell'anno di imposta, anche se l'Agenzia del Territorio non ha annotato la variazione.
- La mancata annotazione catastale da parte dell'Agenzia del Territorio non legittima automaticamente il rifiuto del rimborso da parte del Comune quando sussiste una pronuncia definitiva che modifica la rendita; il Comune resta obbligato a restituire gli importi eccedenti calcolati sulla base della rendita corretta.
- In caso di contrasto tra valore risultante in catasto e valore fissato da pronuncia giudiziale passata in giudicato, prevale la rendita accertata dalla sentenza definitiva ai fini del calcolo dell'imposta dovuta per gli anni successivi.
- La quantificazione del rimborso deve essere correttamente determinata: errori di calcolo o confusione tra rendita e somme versate possono incidere sull'ammontare ma non cancellano il diritto al rimborso se il titolo giuridico (sentenza passata in giudicato) è valido.
- Vanno riconosciuti gli interessi sul rimborso dalla data di pagamento indebito fino all'effettivo rimborso; inoltre, le spese processuali possono non essere compensate se sussistono giustificati motivi relativi alla cognizione di primo grado.
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