Cassazione Penale, Sentenza n. 20428/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava la conferma della condanna per omicidio volontario nei confronti di Laska Ogert, impugnando in particolare: 1) il riconoscimento dell'aggravante dei motivi futili (art. 61 n.1 c.p.) per difetto di adeguata motivazione e per la necessità di considerare la situazione soggettiva e sociale dell'imputato; 2) il riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) per insufficienza degli elementi a dimostrare una effettiva diminuita capacità di difesa della vittima; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per non aver valorizzato il comportamento successivo all'evento (rientro dall'Albania, collaborazione, incensuratezza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, la parte della sentenza impugnata relativa al riconoscimento dell'aggravante dei motivi futili, ritenendo che il movente (risentimento per il licenziamento e preteso credito) non costituisse motivo futile alla luce della sua consistenza rispetto al fatto commesso; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: confermato il giudizio di responsabilità, esclusa la nullità sull'aggravante della minorata difesa (i giudici di merito avevano valutato la sorpresa nella casa e il rapporto di fiducia come elementi che hanno determinato la vulnerabilità della vittima) e confermato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dell'intensità del dolo e della valutazione sul comportamento post-evento. La Cassazione ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per la sola rideterminazione della pena. Ha inoltre disposto la compensazione parziale delle spese di parte civile e liquidato somme a titolo di rifusione parziale.
Norme richiamate
art. 61 n. 1 cod. pen.
aggravante per motivi futili
La Corte ha rilevato che il movente ritenuto dal giudice di merito (risentimento per licenziamento e credito vantato) non aveva la caratteristica di insignificanza e sproporzione propria del motivo futile e pertanto l'aggravante va esclusa
art. 61 n. 5 cod. pen.
aggravante per minorata difesa
La Corte ha richiamato l'esigenza di un accertamento concreto della maggior offensività del fatto quando l'agente approfitti di condizioni che facilitano l'azione delittuosa; nel caso la minore difesa è stata correttamente valutata in relazione alla sorpresa della vittima in casa e al rapporto di fiducia
art. 133 cod. pen.
circostanze attenuanti generiche
La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice del merito che può prendere in considerazione anche un solo elemento fra quelli indicati dall'articolo; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in ragione della particolare intensità del dolo e della valutazione sulla mancata sincera resipiscenza
art. 62-bis cod. pen.
La Corte ha ricordato che l'incensuratezza, ai sensi del comma terzo, non è di per sé sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
criteri di impugnazione in cassazione
La Corte ha precisato che la valutazione dei fatti è prerogativa del giudice di merito e che in cassazione non è consentita una semplice rivalutazione prospettica delle risultanze mai in contrasto con i vizi di motivazione circoscritti dall'art. 606
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
trattazione con contraddittorio scritto
Il processo è stato trattato con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di discussione orale, ai sensi della norma emergenziale richiamata
Massime di principio
- Il criterio di riconoscimento dell'aggravante per motivi futili richiede che il movente sia effettivamente insignificante e sproporzionato rispetto al fatto; se il motivo ha una consistenza reale (es. licenziamento e crediti economici) l'aggravante può essere esclusa
- La valutazione della minorata difesa è concreta e contestuale: non basta l'età avanzata della vittima, occorre verificare fattori che abbiano effettivamente ridotto la capacità di difesa (es. sorpresa in casa, rapporto di fiducia, condizioni fisiche o mentali)
- Le attenuanti generiche dipendono dalla valutazione del giudice di merito e possono essere negate anche se sussistono elementi favorevoli (incensuratezza, collaborazione) quando prevalgono indici di particolare intensità del dolo o mancanza di sincera resipiscenza
- In cassazione non è consentita una rilettura libera delle prove: il controllo è limitato a vizi di diritto o a carenze di motivazione rilevabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; questioni di merito devono essere trattate dai giudici di merito
- Nella determinazione delle circostanze aggravanti o attenuanti è necessario ancorare il giudizio agli elementi concreti del caso, tenendo conto anche del contesto sociale e delle caratteristiche personali e culturali dell'imputato, ma questi fattori possono non essere determinanti se la prova mostra una diversa valutazione di intensità del dolo
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