Sentenza n. 1062/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo: della nota dell'ASL Roma 6 prot. n. 32520 del 16.05.2023 avente ad oggetto “definizione del valore della produzione riconoscibile anno 2021- saldi 2021”, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale anche non conosciuto ivi comprese e per quanto possa occorrere la Determina Regione Lazio G03384 del 13.3.2023 e la nota di trasmissione prot. n. U.0357854 del 30.03.2023 avente ad oggetto “Determina G03384 del 13 marzo 2023, definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza connesse alla gestione dell'emergenza COVID”; e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 13 novembre 2023: per l'annullamento della nota dell'ASL Roma 6 prot. n. 59915 del 15.09.2023 avente ad oggetto: rif. Nota Asl Roma 6 prot. n. 32520 del 16/05/2023 “Definizione del valore della produzione riconoscibile anno 2021 alle strutture Private Accreditate per le prestazioni di assistenza territoriale – Saldi 2021” – Comunicazione di avvio recuperi, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale anche non conosciuto; - della successiva nota dell'ASL Roma 6 del 29.9.2023 prot. n. 63520 di concessione della rateizzazione con la maggiorazione degli interessi del 6,977% e della successiva e relativa nota di rettifica e sostituzione prot. 68446 del 20.10.2023; e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 19 aprile 2024: per l'annullamento della nota dell'ASL Roma 6 del 27.3.2024 prot. 0021222/2024, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ivi compresa e per quanto di ragione la DGR Lazio n. 126 del 28.2.2024; e, quanto ai motivi depositati il 28 ottobre 2024: per l’annullamento della Nota dell’ASL Roma 6 del 22.7.2024 prot. 0050158/2024 nonché di ogni atto presupposto, ivi compresa la nota Regione Lazio del 21.6.2024 prot. U0809956.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di definizione e recupero del contributo Covid una tantum e delle somme provvisoriamente liquidate per l’anno 2021, nonché successiva rideterminazione del contributo mediante taglio lineare del 26,44%
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestrice di una struttura sanitaria privata accreditata, aveva fruito nel periodo emergenziale della fatturazione in acconto fino al 90% del budget, dichiarando di non avere utilizzato ammortizzatori sociali e mantenendo integra la forza lavoro. Con il ricorso introduttivo ha impugnato la nota dell’ASL Roma 6 che richiedeva la restituzione di euro 406.812,12, nonché la determina e la nota regionale presupposte. Ha dedotto che la disciplina regionale richiamata riguardasse soltanto prestazioni di assistenza ospedaliera e non fosse applicabile alla propria attività; la violazione dell’art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020, sostenendo che la norma non consentisse il recupero ex post delle somme; la violazione dell’affidamento, della buona fede e del nesso tra erogazione del beneficio e mantenimento dell’occupazione. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato gli atti di avvio del recupero e di rateizzazione, deducendo la violazione del sinallagma tra beneficio e divieto di licenziamento, l’iniquità degli interessi e l’illegittimità del recupero alla luce della sopravvenuta disciplina dell’art. 12-bis del d.l. n. 51/2023, introdotto dal d.l. n. 57/2023 e convertito dalla legge n. 87/2023. Con i secondi motivi aggiunti ha contestato la richiesta di ulteriori somme per il primo trimestre 2022, denunciando carenza di motivazione, difetto di presupposti, violazione dell’affidamento e della disciplina regionale sulle contestazioni delle note di credito. Con i terzi motivi aggiunti ha impugnato la successiva rideterminazione del contributo, censurando il taglio lineare del 26,44% disposto dalla Regione, ritenuto privo di motivazione, incoerente con la finalità di ristoro dei costi fissi, lesivo dell’affidamento e frutto di difetto di istruttoria, nonché contestando un errore di calcolo nella quantificazione del contributo e della somma da restituire.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione regionale di difetto di giurisdizione, ritenendo che le censure riguardassero soprattutto i criteri autoritativi e generali di determinazione della remunerazione e delle decurtazioni, e non un mero errore materiale nel calcolo del saldo. Ha tuttavia dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo, i primi e i secondi motivi aggiunti, perché gli atti da essi impugnati erano stati sostituiti dalla successiva rideterminazione oggetto dei terzi motivi aggiunti. Ha escluso l’acquiescenza derivante dalla richiesta di rateizzazione, poiché la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non prestare acquiescenza. Nel merito, ha respinto i terzi motivi aggiunti. La disciplina sopravvenuta consentiva alla Regione, con risorse proprie e previa rendicontazione, di riconoscere un contributo una tantum destinato a ristorare i costi fissi sostenuti dalle strutture private accreditate, entro il limite del 90% del budget e nel rispetto dell’equilibrio finanziario del SSR. Poiché lo stanziamento regionale di 56 milioni di euro era insufficiente a soddisfare tutte le richieste, il taglio lineare del 26,44% è stato ritenuto legittimo in quanto uniforme per tutti gli aventi diritto, proporzionato, non illogico e coerente con la par condicio e con la potestà programmatoria regionale. Il contributo aveva natura meramente indennitaria e non garantiva il pieno ristoro delle spese sostenute né la conservazione delle somme provvisoriamente erogate. Non è stato riconosciuto un affidamento tutelabile, poiché la normativa prevedeva soltanto una facoltà regionale, un importo massimo e la necessità di salvaguardare l’equilibrio economico del SSR, rendendo logicamente possibile il successivo conguaglio sulla base del bilancio consuntivo. Il motivo relativo all’errore di calcolo è stato respinto perché l’errore era stato corretto dall’ASL con una nota non contestata. Spese compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 1, comma 495, legge 30 dicembre 2020, n. 178
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato (...) ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
La disposizione attribuisce alla Regione una facoltà, fissa soltanto un limite massimo e subordina il riconoscimento alla salvaguardia dell’equilibrio economico del SSR; ne deriva la possibilità di una liquidazione provvisoria e di un successivo conguaglio consuntivo.
art. 12-bis, comma 2, d.l. 10 maggio 2023, n. 51, introdotto dall’art. 1, comma 2, d.l. 29 maggio 2023, n. 57, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 87
Le regioni e le province autonome (...) possono (...) concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate (...) al fine di ristorare (...) i costi fissi comunque sostenuti (...) Tale contributo (...) non può superare il 90 per cento del budget assegnato.
La disciplina consente un contributo una tantum finanziato con risorse regionali, previa specifica rendicontazione, entro il limite del 90% del budget e senza gravare sul finanziamento del SSN.
art. 5 legge regionale Lazio 5 giugno 2024, n. 9
Il contributo (...) è concesso dalle aziende sanitarie locali a seguito di apposita rendicontazione (...) e non può superare il 90 per cento del budget assegnato (...)
La Regione ha stanziato 56 milioni di euro per il contributo una tantum e ne ha demandato l’erogazione alle ASL, nel rispetto del limite del 90% e della rendicontazione.
art. 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Costituisce la base normativa degli accordi contrattuali tra strutture private accreditate e Servizio sanitario regionale ai quali la disciplina del contributo collega il beneficio.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dall’ASL in relazione alla sostenuta sopravvenuta carenza di interesse; l’eccezione non è stata accolta nei termini prospettati.
Massime di principio
- Quando una disciplina emergenziale attribuisce alla Regione la facoltà di riconoscere alle strutture sanitarie accreditate una somma fino a una determinata percentuale del budget, subordinandola alla salvaguardia dell’equilibrio economico del servizio sanitario regionale, l’erogazione può avere natura provvisoria ed essere oggetto di successivo conguaglio sulla base dei dati consuntivi.
- Un contributo una tantum destinato a ristorare costi fissi sostenuti da strutture private accreditate non attribuisce, in assenza di una specifica previsione normativa, un diritto al pieno ristoro delle spese sostenute né alla conservazione delle somme provvisoriamente liquidate.
- Quando le richieste complessive di contributo superano lo stanziamento legislativamente previsto, la Regione può applicare una riduzione percentuale uniforme a tutti gli aventi diritto, purché la misura sia coerente con il limite delle risorse disponibili, non discriminatoria, proporzionata e idoneamente riferibile alla potestà programmatoria delle risorse sanitarie.
- La richiesta di rateizzazione non comporta acquiescenza alla pretesa restitutoria quando l’interessato dichiari espressamente di non aderire alla richiesta e di riservarsi la contestazione giudiziale.
- La giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia investe i criteri autoritativi e generali fissati dalla Regione per determinare la remunerazione o le decurtazioni spettanti alle strutture accreditate; resta distinta la controversia concernente il mero errore di calcolo del saldo sulla base di dati non contestati.
- La sopravvenuta sostituzione degli atti impugnati con una nuova determinazione lesiva comporta l’improcedibilità delle impugnative originarie, mentre il giudizio prosegue sull’atto successivo autonomamente impugnato.
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