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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29086/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2013, aveva rideterminato il reddito recuperando a tassazione sopravvenienze attive ritenute non contabilizzate, in particolare per l'insussistenza di alcuni debiti verso terzi. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR Piemonte aveva accolto solo in parte il gravame, ritenendo illegittimo il recupero relativo a un debito verso una persona fisica, ma legittimo il recupero relativo a un debito verso una società cancellata dal registro delle imprese, assumendo che la cancellazione avesse estinto il credito. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) falsa applicazione dell'art. 88 TUIR e dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue automaticamente i crediti sociali né implica rinuncia al credito; (2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato tre documenti dai quali risultava l'incasso di crediti verso terzi negli anni successivi al 2013; (3) ulteriore omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla pretesa asserzione di eccesso di potere dell'Ufficio per aver recuperato maggior imponibile nonostante la dichiarazione d'ufficio della prescrizione di crediti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva considerato estinto il credito della società cancellata dal registro delle imprese. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, rilevando che essi non denunciavano un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma proponevano censure sulla valutazione del materiale istruttorio o argomentazioni giuridiche; inoltre, per la seconda censura, ha osservato la presenza di una doppia conforme in fatto e la mancata allegazione di ragioni fattuali diverse tra primo e secondo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame della sola censura accolta e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 88, comma 1, D.P.R. n. 917/1986

    Le sopravvenienze attive rilevano fiscalmente, ma la loro configurabilità va verificata alla luce della reale insussistenza del debito e non può essere affermata automaticamente per la sola cancellazione del creditore dal registro delle imprese.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta, di per sé, l'estinzione dei crediti sociali; occorre una manifestazione inequivoca di remissione del debito comunicata al debitore, con possibilità per quest'ultimo di non profittarne.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È ammissibile la censura di falsa applicazione di norme di diritto quando la decisione di merito abbia tratto una conseguenza giuridica non consentita dalle norme sostanziali applicabili.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la sufficienza della motivazione o la valutazione delle prove, né deduzioni puramente giuridiche.

  • d.l. n. 83/2012

    La riforma del 2012 ha ristretto il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, impedendo di trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito.

  • Cass. Sez. U. n. 8053/2014

    L'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti o l'omesso esame di un fatto decisivo, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • Cass. Sez. U. n. 37406/2022

    Conferma della delimitazione rigorosa del vizio motivazionale, circoscritto alle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non estingue automaticamente i crediti sociali: questi possono trasferirsi ai soci, salvo prova di una chiara volontà di remissione del credito comunicata al debitore.
  • La mancata iscrizione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non basta, da sola, a fondare la presunzione di rinuncia o estinzione del credito.
  • In tema di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera insufficienza della motivazione o il mancato apprezzamento di singole risultanze istruttorie.
  • Le argomentazioni difensive, le questioni giuridiche e i singoli elementi di un fatto complesso non integrano, di regola, il "fatto decisivo" richiesto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi nella ricostruzione dei fatti, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente una diversità delle ragioni fattuali poste a base delle due pronunce.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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